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16.2013.1 • TRAC TI 16.2013.1 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Overpaid Salary Repayment

Numero d'incarto 16.2013.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant, against whom a judgment was issued ordering the repayment of an overpaid salary amount of 1021.10 francs, appealed the decision claiming she no longer possessed the funds and citing her good faith under unjust enrichment law, but the court found the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate that the lower court's factual findings regarding the undisputed amount or the rejection of her defense were manifestly erroneous or that the law was incorrectly applied, and further ruled that new evidence submitted on appeal was inadmissible, leading to the dismissal of the appeal while unusually waiving court fees due to the appellant's lack of legal counsel.

Regesto Legislator

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Art. 62 CO, Art. 64 CO, Art. 212 cpv. 1 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 145 cpv. 1 lett. c CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC; Appeal Dismissed for Overpaid Salary Repayment: Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 4 dicembre 2012, di modo che il termine per l'impugnazione è iniziato a decorrere l'indomani, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto sabato 19 gennaio 2013, salvo prorogarsi a lunedì 21 gennaio 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 31 dicembre 2012 (attestazione postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo.

Parole chiave

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spese legali percepzione indebita di disoccupazione indennità di buonuscita indebito arricchimento retribuzione non pagata eccezione di buona fede Contratto di lavoro - indebito arricchimento - ricevibilità del reclamo

Disposizioni normative citate

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Art. 62 CO
Il 19 ottobre 2012 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Acquarossa, chiedendo la convocazione di un'udienza di conciliazione per ottenere da RE 1 la restituzione sulla base dell'art. 62 CO di fr.
Art. 64 CO
In uno scritto del 12 novembre 2012 la convenuta, sostenendo di non essersi accorta di avere ricevuto una doppia retribuzione per le trasferte effettuate e di non essere più in possesso della somma versatale, ha contestato la restituzione richiamandosi alla sua buona fede (art. 64 CO).
Art. 212 cpv. 1 CPC
Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 2ª edizione, n.
Art. 145 cpv. 1 lett. c CPC
Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 4 dicembre 2012, di modo che il termine per l'impugnazione è iniziato a decorrere l'indomani, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013 incluso (art. 145 cpv.
Art. 142 cpv. 3 CPC
c CPC) e sarebbe scaduto sabato 19 gennaio 2013, salvo prorogarsi a lunedì 21 gennaio 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC).
Art. 326 cpv. 1 CPC
La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando le parti di avvalersi davanti all'autorità
Art. 320 CPC
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett.

Giurisprudenza citata

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DTF 134 II 246
DTF 136 II 494
DTF 135 V 4
Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Applied to justify the exceptional decision to waive court costs due to the appellant's lack of legal knowledge and lack of legal counsel.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for allocating court costs according to the outcome of the decision (though waived in the final order).

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Testo completo

Incarto n. 16.2013.1 · Lugano 23 settembre 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 31 dicembre 2012 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 30 novembre 2012 dal Giudice di pace del circolo di Acquarossa nella causa n. CO 06/12 (contratto di lavoro, indebito arricchimento) promossa con istanza 19 ottobre 2012 da

CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il

13 giugno 2012 CO 1, titolare della ditta individuale __________, ha notificato a RE 1 la disdetta del contratto di lavoro per la fine di quel medesimo mese. Il

13 agosto 2012 il datore di lavoro ha chiesto alla dipendente di restituirgli fr. 1021.10, versatile in eccesso a causa di un errore nel conteggio del salario. Nulla

avendo ottenuto, il 4 ottobre 2012 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Blenio per

fr. 1021.10, oltre a fr. 73. per le spese esecutive e fr. 5.10 per la tassa d'incasso, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

B. Il 19 ottobre 2012 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Acquarossa, chiedendo la convocazione di un'udienza di conciliazione per ottenere da RE 1 la restituzione sulla base dell'art. 62 CO di fr. 1021.10 oltre interessi e delle spese esecutive, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. In uno scritto del 12 novembre 2012 la convenuta, sostenendo di non essersi accorta di avere ricevuto una doppia retribuzione per le trasferte effettuate e di non essere più in possesso della somma versatale, ha contestato la restituzione richiamandosi alla sua buona fede (art. 64 CO). All'udienza del

13 novembre 2012, le parti hanno ribadito le loro posizione, l'istante instando per l'emanazione di una decisione.

C. Statuendo il 30 novembre 2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta a pagare fr. 1021.10 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 2012, con conseguente rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. La tassa di giustizia di fr. 100. è stata posta a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 50.–.

D. Con reclamo del 31 dicembre 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 4 dicembre 2012, di modo che il termine per l'impugnazione è iniziato a decorrere l'indomani, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto sabato 19 gennaio 2013, salvo prorogarsi a lunedì 21 gennaio 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 31 dicembre 2012 (attestazione postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo.

2. La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando le parti di avvalersi davanti all'autorità

di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art.

326).

3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8, con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

4. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che “il calcolo della somma totale di fr. 1021.10, richiesta dall'attore non risulta essere mai contestata dalla parte convenuta. Questo si evince anche dalla richiesta della stessa convenuta che, tramite posta elettronica in data

25 agosto 2012, si dichiarava disposta a rimborsare il tutto a rate vista la sua situazione quale apprendista”. Il primo giudice ha poi respinto l'eccezione del cessato arricchimento sollevata dalla convenuta sulla base dell'art. 64 CO, poiché la convenuta non aveva fornito una prova a sostegno della sua allegazione, il solo fatto di sostenere di non essere più in possesso della somma in questione non essendo sufficiente per esonerarla dalla restituzione. Ciò posto, per il primo giudice, “la richiesta di fr. 1021.10 risulta corretta e non contestata”, donde l'accoglimento dell'istanza.

5. a) La reclamante chiede in primo luogo di non tenere conto, quale mezzo di prova, una sua e-mail del 25 agosto 2012, nella quale essa non negava di avere ricevuto la somma rivendicata, rilevando che essa non è “autenticata” ed è “priva della sua firma digitale”. Ora, a prescindere dal fatto che per il Giudice di pace tale documento costituiva un ulteriore elemento su cui fondare il suo apprezzamento, in concreto, non si pone alcun problema riguardo all'autenticità dello scritto, l'interessata non negando di esserne l'autrice.

b) Per il resto, RE 1 si limita a ribadire di non essere più in possesso della somma rivendicata e che la sua situazione finanziaria non le permette nessuna restituzione. Essa, però, non pretende che l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia manifestamente errato, ovvero insostenibile, né che il giudice abbia erroneamente applicato il diritto. In tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente irricevibile. Si aggiunga che, comunque sia, l'interessata non ha provato di non essere più in possesso della somma, la documentazione bancaria prodotta in questa sede non è ricevibile (sopra consid. 2), né tantomeno ha dimostrato di averla impiegata per delle spese non necessarie di

cui si sarebbe astenuta se non l'avesse avuta a disposizione (sentenza del Tribunale federale 4A_296/2012 del 12 novembre 2012,

consid. 5 con riferimenti; Schulin in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 6 ad art. 64).

6. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze del caso specifico inducono, tuttavia, a rinunciare – eccezionalmente – ad ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).Non si pone il problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Acquarossa.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.