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16.2012.8 • TRAC TI 16.2012.8 Generato dall'IA

Custodian's Late Appeal Dismissed in Damages Dispute

Numero d'incarto 16.2012.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appeal was brought by a custodian/cleaner against a lower court decision that partially held her liable for damages not recorded in an exit inspection report following a tenant change, as stipulated in her employment contract. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day late; although the 30-day appeal period was suspended due to judicial holidays, the filing on January 31st occurred after the deadline of January 30th, and the appellant did not seek a re-extension of the deadline.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 142 pag, Art. 145 cpv. 1 lett. c CPC, Art. 145 pag, Art. 142 CPC, Art. 143 cpv. 1 CPC; Custodian's Late Appeal Dismissed in Damages Dispute: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day late; although the 30-day appeal period was suspended due to judicial holidays, the filing on January 31st occurred after the deadline of January 30th, and the appellant did not seek a re-extension of the deadline.

Parole chiave

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atto tardivo conduttore termine di sospensione sopralluogo eccezioni processuali tardive cambiamento d'impiego

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the 30-day appeal deadline, which determined the inadmissibility of the appeal.

art. 142 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the starting date of the appeal deadline.

art. 145 cpv. 1 lett. c CPC

Cited in the reasoning regarding the suspension of the deadline due to judicial holidays.

art. 143 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the deadline for submitting the legal remedy to the appellate court or the post office.

art. 148 CPC

Cited in the reasoning as the provision for requesting reinstatement of the deadline, which the appellant did not invoke.

art. 115 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the general rule that proceedings in labor contract actions are free of charge, except for temerity, which does not apply here.

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Cited in the reasoning to impose costs (indennità d'inconvenienza) on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 16.2012.8 · Lugano 25 giugno 2012/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 31 gennaio 2012 presentato da

RE 1 (rappresentata da RA 1)

contro la sentenza emessa il 14 dicembre 2011 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa n. 27/TC/B (contratto di lavoro) promossa con istanza 23 novembre 2011 da

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che in virtù di un “contratto di portineria” sottoscritto il 19 febbraio 2008 RE 1 è stata assunta quale custode/ addetta alle pulizie di uno stabile di __________ appartenente ad CO 1 con l'incarico, in caso di cambiamento di un inquilino, di “redigere il relativo verbale constatazione danni sia per l'entrata che per l'uscita“;

che in occasione di un cambiamento di un conduttore il verbale d'uscita del precedente inquilino non menzionava tutti i danni accertati all'entrata del nuovo inquilino;

che per tali danni, quantificati in fr. 664.35, CO 1 ha ritenuto responsabile RE 1;

che con istanza 23 novembre 2011 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Balerna chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di formulare, nel caso di mancata conciliazione, una proposta di giudizio volta alla condanna di RI 1 al pagamento di fr. 704.35 oltre interessi (fr. 664.35 oltre a fr. 40.– di spese di diffida) e fr. 500.– a titolo di “onorario spese amministrative”;

che

all'udienza di conciliazione del 13 dicembre 2011 l'istante ha confermato le sue domande ribadendo la sua richiesta di giudizio, mentre la

convenuta non è comparsa;

che con decisione 14 dicembre 2011 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza condannando la convenuta a pagare fr. 294.25 oltre interessi del 7% da marzo 2011;

che con reclamo 31 gennaio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente applicato il diritto sostanziale riconoscendo a suo carico una responsabilità ai sensi dell'art. 321*e* CO nonostante la controparte non ne avesse dimostrato le premesse;

che nelle

sue osservazioni del 6 marzo 2012 CO 1 ha preliminarmente eccepito la tardività del reclamo, mentre nel merito ne ha proposto il rigetto;

e considerando

in diritto: che giusta l'art. 321 cpv. 1 CPC il termine per proporre un reclamo è di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione, termine espressamente richiamato anche nella decisione del primo giudice (cfr. consid 3);

che nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 15

dicembre 2011 (‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________prodotte dalla Giudicatura di pace) e non durante le ferie

giudiziarie come da questa allegato;

che il termine per reclamare è iniziato a decorrere il giorno successivo a quello della notifica (art. 142 cpv. 1CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 142 pag. 587), ovvero il 16 dicembre 2011, per poi rimanere sospeso durante le ferie giudiziarie (dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso, art. 145 cpv. 1 lett. c CPC; Trezzini, op. cit., art. 145 pag. 612), e giungere a scadenza il 30 gennaio 2012 (art. 142 CPC; Trezzini, op. cit., art. 142 pag. 598);

che al più tardi tale giorno la convenuta avrebbe dovuto consegnare il proprio rimedio giuridico al Tribunale d'appello oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 143 cpv.

1 CPC; Trezzini, op. cit., art. 143 pag. 600);

che essa ha tuttavia consegnato il proprio memoriale alla posta di __________ 1 martedì

31 gennaio 2012 (cfr. data del timbro di spedizione sulla busta d'invio raccomandato);

che, di conseguenza, il reclamo si rivela tardivo, senza per altro che l'interessata abbia postulato un'eventuale restituzione del termine ai sensi dell'art. 148 CPC;

che in circostanze del genere il reclamo sfugge d'acchito a qualsiasi esame;

che la procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC);

che la reclamante rifonderà alla controparte un'equa indennità d'inconvenienza (art.

95 cpv. 3 lett. c CPC);

per questi motivi,

decide: 1.

Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano tasse o spese. RE 1 rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 100.–.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.