Wage Withholding Dispute Remanded for Lack of Judicial Reasoning
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a labor dispute where an employee sued her former employer for withholding 816.70 from her final wages, the lower court granted the full claim without providing any reasoning or justification for its decision. The appellate court accepted the employer's appeal, reasoning that the lower court's decision was voidable because its complete lack of motivation violated the parties' right to be heard by failing to explain the basis of the judgment, thereby precluding proper understanding of the ruling and any possibility of appeal; consequently, the case was annulled and remanded to the first instance judge for a new, reasoned decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 320 CPC, Art. 238 pag, Art. 115 CPC, Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF; Wage Withholding Dispute Remanded for Lack of Judicial Reasoning: The appellate court accepted the employer's appeal, reasoning that the lower court's decision was voidable because its complete lack of motivation violated the parties' right to be heard by failing to explain the basis of the judgment, thereby precluding proper understanding of the ruling and any possibility of appeal; consequently, the case was annulled and remanded to the first instance judge for a new, reasoned decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to establish the grounds under which the appeal (reclamo) could be lodged concerning the erroneous application of law or assessment of facts.
Cited as the basis for the decision that no procedural costs are levied because the case involves a labor dispute where costs are generally waived except in cases of temerity.
Cited to justify the waiver of an inconvenience indemnity based on the outcome of the decision.
Testo completo
Incarto n. 16.2012.59 · Lugano 14 gennaio 2013/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
cancelliera: · Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 27 novembre 2012 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 26 novembre 2012 dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n. 18/CONC/12 (contratto di lavoro) promossa con istanza 30 ottobre 2012 da
CO 1 (rappresentata da RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
nel marzo del 2012 CO 1 è stata assunta dalla società RE 1 in qualità di venditrice e ausiliaria di cucina nello snack bar annesso alla stazione di servizio
da questa gestita a __________;
che il rapporto di lavoro, per il quale era previsto uno stipendio mensile lordo di fr. 2450.– per un'occupazione al 70%, è iniziato il 9 marzo 2012 ed è terminato nel mese di agosto dello stesso anno;
che dallo stipendio del mese di agosto 2012 la datrice di lavoro ha trattenuto fr. 816.70 per “assenze non pagate”;
che la lavoratrice ha contestato tale trattenuta chiedendone, invano, la restituzione;
che il 30 ottobre 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Gambarogno chiedendo la convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione e la condanna di RI 1al pagamento di fr. 816.70;
che all'udienza di conciliazione del 26 novembre 2012 la parte istante, unica comparente, ha chiesto al giudice l'emanazione della decisione;
che con decisione dello stesso giorno il Giudice di pace ha accolto l'istanza e condannato la convenuta al pagamento di fr. 816.70;
che con reclamo 27 novembre 2012 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, in concreto, il Giudice di pace ha accolto l'istanza senza indicare, nemmeno sommariamente, per quale motivo egli ha ritenuto fondata la pretesa dell'istante;
che al fine di garantire il diritto di essere sentite delle parti il giudice deve perlomeno indicare i motivi che l'hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che in un altro e porre l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata
del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 134 I 88 consid. 4.1; Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, art. 238 pag. 1055);
che senza disattendere i requisiti minimi di motivazione, il Giudice non è tenuto a esprimersi su tutte le argomentazioni addotte dalle parti ma può limitarsi a quelle rilevanti per il giudizio (Trezzini, op. cit., art. 238 pag. 1057);
che la decisione impugnata, priva di una qualsiasi motivazione, non permette né alle parti né a questa Camera, neppure implicitamente, di capire perché egli ha deciso di accogliere l'istanza, donde la sua annullabilità a prescindere dalle possibilità di successo nel merito;
che, visto quanto precede, gli atti vanno ritornati al primo giudice affinché proceda all'emanazione di un giudizio motivato;
che la procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC);
che l'esito della decisione, indipendente dalle motivazioni della reclamante, giustifica la rinuncia a un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione al Giudice di pace del circolo del Gambarogno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.