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16.2012.55 • TRAC TI 16.2012.55 Generato dall'IA

Cost Award in Unrepresented Party Dispute Appeal

Numero d'incarto 16.2012.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant, having failed in a claim for damages related to alleged harassing conduct during a construction dispute before the lower court, appealed solely against the order compelling them to pay CHF 100 in costs (restitutions in instance) to the opposing party who was not represented by counsel. The appellate court rejected the appeal, reasoning that even a party not professionally represented is entitled to compensation for inconvenience under procedural law if they participated by submitting written observations and attending a hearing, and that the amount awarded did not constitute an abuse of discretion. However, exceptionally, given the appellant's lack of legal knowledge and self-representation, the court waived the collection of judicial costs and the award of costs to the appellee.

Regesto Legislator

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Art. 110 CPC, Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, Art. 95 pag, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 322 CPC; Cost Award in Unrepresented Party Dispute Appeal: The appellate court rejected the appeal, reasoning that even a party not professionally represented is entitled to compensation for inconvenience under procedural law if they participated by submitting written observations and attending a hearing, and that the amount awarded did not constitute an abuse of discretion. However, exceptionally, given the appellant's lack of legal knowledge and self-representation, the court waived the collection of judicial costs and the award of costs to the appellee.

Parole chiave

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onorari legali indennità per inconvenienze audizione delle parti ripetibili patrocinatore di controparte diritto processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 110 CPC
in diritto: che la decisione con la quale il primo giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è impugnabile, a titolo indipendente, solo con reclamo (art. 110 CPC);
Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC
che, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, anche la parte non rappresentata professionalmente in giudizio ha diritto a un'adeguata indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), volta a compensare almeno gli inconvenienti e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Trezzini, op.
Art. 95 pag
che, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, anche la parte non rappresentata professionalmente in giudizio ha diritto a un'adeguata indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv.
Art. 106 cpv. 1 CPC
This article is cited regarding the general rule for adjudicating judicial costs, even though the final order made an exception.
Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC
This provision was used to exceptionally waive the collection of judicial costs due to the appellant's lack of legal knowledge and absence of counsel.
Art. 322 CPC
This article governs the final decision mechanism used by the Civil Review Chamber of the Court of Appeal.
Art. 100 cpv. 1 LTF
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
Art. 76 LTF
La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 322 CPC

This article governs the final decision mechanism used by the Civil Review Chamber of the Court of Appeal.

Art. 106 cpv. 1 CPC

This article is cited regarding the general rule for adjudicating judicial costs, even though the final order made an exception.

Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This provision was used to exceptionally waive the collection of judicial costs due to the appellant's lack of legal knowledge and absence of counsel.

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Testo completo

Incarto n. 16.2012.55 · Lugano 20 novembre 2012/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 13 novembre 2012 presentato da

RE 1

contro il dispositivo n. 2 della decisione 12 ottobre 2012 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa SE. 1/2012 (risarcimento danni) promossa con istanza 19 gennaio 2012 nei confronti di

CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con istanza 19 gennaio 2012 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Mendrisio per ottenere il pagamento di

fr. 4483.– oltre accessori e il rigetto dell'opposizione da questi interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio;

che l'importo rivendicato corrisponde al risarcimento dei danni da lui patiti “per atti defatigatori compiuti dal convenuto nei suoi confronti nell'ambito di una vertenza edilizia che li opponeva”;

che in uno scritto del 22 maggio 2012 il convenuto ha concluso per il rigetto dell'istanza;

che con decisione del 12 ottobre 2012 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non avendo l'istante comprovato i presupposti della sua azione risarcitoria (dispositivo n. 1);

che la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.– (comprensive di quelle della procedura di conciliazione) sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 100.– a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2);

che con reclamo 12 novembre 2012 RE 1 è insorto contro quest'ultimo dispositivo contestando l'obbligo di versare fr. 100.– al convenuto;

che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerato

in diritto: che la decisione con la quale il primo giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è impugnabile, a titolo indipendente, solo con reclamo (art. 110 CPC);

che il reclamante si duole di un'errata applicazione del diritto, il primo giudice avendo riconosciuto alla controparte un'indennità a titolo di ripetibili nonostante questa non fosse patrocinata da un legale;

che, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, anche la parte non rappresentata professionalmente in giudizio ha diritto a un'adeguata indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), volta a compensare almeno gli inconvenienti e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Trezzini, op. cit., art. 95 pag 387),

che nella fattispecie il convenuto ha presentato un allegato scritto di osservazioni e ha presenziato a un'udienza;

che in circostanze del genere assegnando al convenuto un'indennità di fr. 100.–, ammontare di per sé non contestato, il primo giudice non è incorso in alcun eccesso o abuso del suo potere di apprezzamento;

che quindi il reclamo, infondato, deve essere respinto;

che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di indennità al convenuto al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art.

322 CPC

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.