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16.2012.52 • TRAC TI 16.2012.52 Generato dall'IA

Material Reimbursement and Lost Time Compensation Appeal

Numero d'incarto 16.2012.52
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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The appeal challenged a lower court ruling that upheld a claim for reimbursement of material costs (CHF 2144.40) incurred by one party for a construction site against the other party, stemming from an alleged oral or tacit subcontract for material supply related to work performed in Gambarogno. The appellate court confirmed the lower court's territorial jurisdiction based on the place where the characteristic performance (material supply for construction) was executed and found that the evidence, including related transport invoices paid by the claimant and a separate transport paid by the appellant for the same site, sufficiently supported the finding of a contractual obligation, thus affirming the principal debt. However, the appellate court partially upheld the appeal by overturning the lower court's award of CHF 1120 in compensation for lost working time, deeming it an excessive exercise of discretion as the claimant provided no demonstrable proof of the time lost or the rate claimed.

Regesto Legislator

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Art. 80 LEF, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 29 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 31 CPC, Art. 8 CC; Material Reimbursement and Lost Time Compensation Appeal: The appellate court confirmed the lower court's territorial jurisdiction based on the place where the characteristic performance (material supply for construction) was executed and found that the evidence, including related transport invoices paid by the claimant and a separate transport paid by the appellant for the same site, sufficiently supported the finding of a contractual obligation, thus affirming the principal debt. However, the appellate court partially upheld the appeal by overturning the lower court's award of CHF 1120 in compensation for lost working time, deeming it an excessive exercise of discretion as the claimant provided no demonstrable proof of the time lost or the rate claimed.

Parole chiave

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rimborso delle spese insinuazione del credito materiali da costruzione obblighi contrattuali costo di costruzione ritmo di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 80 LEF
Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha correttamente indicato che la “petizione” era stata introdotta in procedura semplificata salvo menzionare che l'attore aveva chiesto solo il rigetto definitivo dell'opposizione, e avere applicato gli art. 80 LEF e 252 segg.
Art. 321 cpv. 1 CPC
giorni alla Camera civile dei reclami (art. 321 cpv. 1 CPC).
Art. 320 CPC
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
Art. 29 cpv. 1 lett. a CPC
Ora, è vero che contrariamente a quanto indicato dal primo giudice la sua competenza non è data perché si tratta di un'azione di carattere reale ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a CPC (casistica in: Haldy, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n.
Art. 31 CPC
Art. 8 CC
Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha correttamente indicato che la “petizione” era stata introdotta in procedura semplificata salvo menzionare che l'attore aveva chiesto solo il rigetto definitivo dell'opposizione, e avere applicato gli art. 80 LEF e 252 segg.
Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC
Relativamente al “mancato guadagno” è indubbio che la parte non rappresentata ha diritto – oltre alla rifusione delle spese – a un'adeguata indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) destinata a risarcire la perdita di tempo subita da persone che esercitano un'attività indipendente.
Art. 106 cpv. 1 CPC
Le spese giudiziarie seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e vanno poste per due terzi a carico del reclamante e per il resto a carico dell'opponente.

Giurisprudenza citata

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DTF 134 II 246
DTF 136 II 494
Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
DTF 135 V 4
un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 95 a 98 LTF

These articles govern the reasons for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal, mentioned in the final section on legal remedies.

art. 100 cpv. 1 LTF

This article specifies the deadline for filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 72 e 74 LTF

These articles define the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal based on the value in dispute.

art. 74 cpv. 2

This article specifies the condition for admissibility of an appeal in civil matters (fundamental question of law).

art. 76 LTF

This article governs the standing to appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

This article governs the reasons for a subsidiary appeal in matters of constitutional law to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

This article defines the subsidiary appeal in matters of constitutional law to the Federal Tribunal.

art. 115 LTF

This article governs the standing to file a subsidiary appeal in matters of constitutional law.

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Testo completo

Incarto n. 16.2012.52 · Lugano 23 maggio 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo 2 novembre 2012 presentato da

RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro la sentenza emessa il 19 ottobre 2012 dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n. 4/ORD/12 (contratto d'appalto) promossa con istanza 20 giugno 2012 da

CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il 22

giugno 2011 la ditta P__________ ha fatturato a CO 1 l'importo di fr. 2144.40 per il trasporto di materiale effettuato il 10 giugno 2011 con delle

autobetoniere per il “cantiere C__________” (sui monti di G__________). Lo

stesso 10 giugno 2011 H__________, su richiesta di CO 1, ha trasportato beton a C__________, fatturando la sua prestazione di fr. 2322.– a RE 1. CO 1,

saldata la fattura della ditta P__________ per fr. 2144.40, ne ha chiesto il

rimborso a RE 1, senza esito. Preso atto del mancato pagamento, CO 1 ha fatto notificare al medesimo il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di __________ per l'incasso

di fr. 2144.40 oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2011, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

B. Ottenuta dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno l'autorizzazione ad agire, il 20 giugno 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice per ottenere il pagamento di fr. 2144.40 oltre interessi del 5% dal 10 giugno 2011, il rigetto dell'opposizione interposta al menzionato PE, così come il pagamento di fr. 1120.– quale “indennizzo per quattro mezze giornate di lavoro perse”,di fr. 160.– per la tassa della procedura di conciliazione, di fr. 73.– per le spese esecutive oltre ad un importo non quantificato per l'invio di 5 raccomandate.

Con risposta 27 settembre 2012 il convenuto ha proposto di respingere l'azione, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e contestando la sussistenza di un contratto con l'attore. All'udienza dell'8 ottobre 2012, l'attore, unico comparente, ha ribadito le proprie domande.

C. Statuendo il 19 ottobre 2012 il Giudice di pace, accertata la sua competenza territoriale e ritenuto provata la conclusione di un contratto di appalto tra le parti, ha accolto l'istanza e ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 2144.40, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo e di fr. 160.– per la tassa della procedura di conciliazione. Le spese giudiziarie di fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 1120.–.

D. Con reclamo 2 novembre 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo ammesso a torto la propria competenza territoriale e avendo accolto le pretese dell'istante ancorché non comprovate. Nelle sue osservazione 4 gennaio 2013 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha correttamente indicato che la “petizione” era stata introdotta in procedura semplificata salvo menzionare che l'attore aveva chiesto solo il rigetto definitivo dell'opposizione, e avere applicato gli art. 80 LEF e 252 segg. CPC previsti per la procedura sommaria. Egli ha altresì dapprima respinto in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al noto precetto esecutivo, salvo poi condannare lo stesso al pagamento di fr. 2144.40 oltre accessori e fr. 160.– per la tassa di conciliazione e indicare quale rimedio giuridico il reclamo entro 10 giorni alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Tale agire denota però un certa confusione giacché CO 1 non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione, ma un'azione creditoria tendente all'accertamento del suo credito e alla condanna del convenuto al pagamento di una determinata somma di denaro. Solo dopo avere accertato il credito dell'istante il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione.

Per di più, trattandosi di una lite con un valore inferiore a fr.

30 000.– la procedura applicabile è quella semplificata (art. 243 segg. CPC), in esito alla quale la decisione del Giudice di pace è impugnabile con reclamo entro trenta

giorni alla Camera civile dei reclami (art. 321 cpv. 1 CPC). L'errata indicazione dei mezzi di impugnazione non ha tuttavia

comportato nessun pregiudizio per il reclamante, il cui memoriale, introdotto il 2 novembre 2012 è tempestivo. Esperito contro una decisione inappellabile

(inferiore a fr. 10 000.–), competente è questa Camera e non la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. d n. 1 LOG).

2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso

un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

3. Il reclamante ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito. A torto. Ora, è vero che contrariamente a quanto indicato dal primo giudice la sua competenza non è data perché si tratta di un'azione di carattere reale ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a CPC (casistica in: Haldy, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 29). Resta il fatto che l'attore ha promosso un'azione di natura contrattuale e secondo l'art.

31 CPC il giudice competente è quello generale al domicilio o alla sede della parte convenuta e quello del luogo in cui deve essere eseguita la prestazione caratteristica. In concreto, nell'ambito di un contratto di appalto, quale quello sul quale l'attore basa la sua pretesa, il luogo in cui la prestazione caratteristica deve essere eseguita è quello in cui l'appaltatore deve compiere la sua opera (cfr. Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 31). E questa si trova nel Comune di Gambarogno, donde la competenza del giudice adito.

4. Nel merito il giudice di pace ha accertato il credito dell'artigiano poiché il “convenuto non ha pagato una fattura, anticipata dall'attore, per la fornitura di materiale al cantiere sulla proprietà del convenuto come da documentazione prodotta” per poi soggiungere che il convenuto aveva negato il debito “limitandosi a ribadire, in contraddizione con la dichiarazione su fattura della H__________, (7 marzo 2012) di non avere contratti d'opera con l'attore: se così fosse non avrebbe nemmeno dovuto pagare la fattura dell'H__________” ed epilogare che “non è verosimile che per eseguire lavori edili l'artigiano non si procuri il materiale necessario: è prassi abbastanza comune, soprattutto per piccoli e medi lavori, che l'artigiano ordini materiale e ne paghi la fattura, chiedendo poi in seguito il rimborso, unitamente al pagamento della propria prestazione, al mandante”.

Il reclamante contesta tali conclusioni ribadendo di avere contestato interamente il credito dell'attore al quale rimprovera di non avere provato il suo credito come gli impone l'art. 8 CC e segnatamente di non avere presentato alcun contratto, alcun bollettino di lavoro a regia firmato e nemmeno alcuna prova a riguardo che potesse dimostrare le pretese da lui fatte valere.

5. In concreto, è vero che l'attore non ha presentato alcun contratto d'appalto né bollettini di lavoro. Resta il fatto che la conclusione di un contratto d'appalto non è soggetta ad una forma particolare, potendo essere validamente concluso anche oralmente o tacitamente (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 167 n. 406). Quanto ai bollettini di regia, essi servono a dimostrare il lavoro svolto dall'artigiano (Gauch, op. cit., pag. 412 n. 1019.

segg.), ma in concreto l'attore non chiede il pagamento delle sue prestazioni, ma la rifusione di quanto pagato per l'acquisto del

materiale necessario per il compimento dell'opera. E ciò configura un contratto di fornitura di un'opera che soggiace anch'esso alle norme sul contratto d'appalto (Gauch, op. cit., pag. 31 n. 82).

Relativamente alle prove presentate dall'istante, agli atti figurano una nota di credito e una fattura emesse dalla ditta P__________ per dei trasporti effettuati il 10 giugno 2011 con delle autobetoniere per il “cantiere C__________” (doc. 1 ). Lo

stesso 10 giugno 2011 H__________, su richiesta di CO 1, ha trasportato del beton a C__________, fatturando la sua prestazione di fr. 2322.– a RE 1 (doc.

2). Ora, sulla base di tali elementi il primo giudice, senza incorrere in arbitrio, poteva ritenere che il materiale fornito all'attore dalla ditta P__________ il 10 giungo 2011 “per il cantiere C__________” fosse destinato alla realizzazione di un'opera per il convenuto sui monti di G__________, tanto più che quest'ultimo non contesta di avere personalmente pagato l'elitrasporto del beton a C__________ effettuato lo stesso giorno da parte di H__________. Ne discende che la valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di pace non può dirsi manifestamente errato. Ciò posto il reclamo, su questo punto, deve essere respinto.

6. Relativamente al “mancato guadagno” è indubbio che la parte non rappresentata ha diritto – oltre alla rifusione delle spese – a un'adeguata indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) destinata a risarcire la perdita di tempo subita da persone che esercitano un'attività indipendente. Resta il fatto che il dispendio di tempo deve essere notevole, ovvero superiore a quanto normalmente prevedibile da ciascuno per la tutela delle proprie questioni personali. In concreto l'attore ha addotto bensì di aver perso quattro giornate ma nulla ha dimostrato, tanto meno ha indicato la tariffa rivendicata. Ciò posto, riconoscendo un'indennità di fr. 1120.– il Giudice di pace ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento. Su questo punto il reclamo si rivela fondato e la decisione impugnata va riformata nel senso che all'attore nulla viene riconosciuto.

7. Le spese giudiziarie seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e vanno poste per due terzi a carico del reclamante e per il resto a carico dell'opponente. Non si giustifica di assegnare all'attore, che ha agito da solo, un'indennità d'inconvenienza, le osservazioni al reclamo, di una pagina, non avendo causato costi apprezzabili. L'esito del giudizio impone una modifica del pronunciato di prima sede che segue la medesima ripartizione.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo 2 della sentenza impugnata è così riformato:

La tassa di decisione, di fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, rimane per un terzo a suo carico ed è posta per due terzi a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.

Per il resto il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.– sono poste per due terzi a carico di RE 1 e per un terzo a carico di CO 1. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.