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16.2012.30 • TRAC TI 16.2012.30 Generato dall'IA

Debtor's Failure to Appear Due to Undeliverable Registered Mail Cited in Enforcement Proceedings

Numero d'incarto 16.2012.30
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that granted a creditor the relief sought (payment of an outstanding credit card balance and definitive rejection of opposition to an enforcement order) after the debtor failed to appear at the conciliation hearing because the citation, sent via registered mail, was returned as undeliverable due to the debtor being abroad and unable to collect it. The appellate court overturned the decision because, given the procedural context of a judicial proceeding following opposition to an enforcement order, the debtor could not reasonably be expected to anticipate service of process (the citation for the conciliation hearing) without having taken specific steps to receive court documents, meaning the legal fiction of notification under the relevant procedural article could not be applied, thus violating the debtor's right to be heard, and the matter was remanded for a new citation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Contratto di carta di credito - diritto di essere sentito - mancato ritiro citazione per assenza all'estero - notifica raccomandata - destinatario deve aspettarsi la notifica - notifica PE non basta - nuova citazione

Parole chiave

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procedura esecutiva notificazione della decisione ordine di pagamento diritto di essere sentito debito insoddisfatto opposizione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 134 II 246
DTF 136 II 494
Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
DTF 135 V 4
Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
DTF 130 III 399
DTF 138 III 228
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 cpv. 3 lett. a CPC

Used to send the case back to the lower court to proceed with a new summons after annulling the contested decision.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Basis for dispensing with the collection of judicial costs due to the grounds for annulment.

art. 53 CPC

Mentioned in the reasoning as the fundamental right that must be protected (right to be heard), which ultimately justifies the annulment.

art. 138 cpv. 3 lett. a CPC

Discussed in detail concerning the fiction of notification, but its application was rejected in the final order's reasoning.

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Testo completo

Incarto n. 16.2012.30 · Lugano 24 settembre 2012/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 5 giugno 2012 presentato da

RE 1 (patrocinata dall PA 1 )

contro la sentenza emessa l'8 maggio 2012 dal Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa n. 11/A/12/Co (contratto di carta di credito) promossa con istanza 25 gennaio 2012 dalla

CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il 14 giugno 1999 RE 1 ha chiesto alla CO 1 il rilascio di una __________ sottoscrivendo il relativo formulario, richiesta accolta con conseguente emissione della carta di credito __________. Dall'utilizzo di questa carta di credito è risultato uno scoperto di fr. 543.40 oltre interessi, il cui pagamento è stato sollecitato senza esito tra dicembre 1999 e gennaio 2000. Il 1° marzo 2000 l'istituto bancario ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno, che però non è potuto essere notificato l'escussa essendo irreperibile al suo domicilio

di __________. Il 13 maggio 2011 CO 1 ha nuovamente fatto notificare a RE 1 un nuovo precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti

di Locarno per l'incasso di fr. 543.40 oltre interessi, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

B. Il 25 gennaio 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano ovest chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di decidere, nel caso di mancata conciliazione, la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 543.40 oltre interessi del 15% dall'11 febbraio 2000 così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza di conciliazione del 18 aprile 2012 l'attrice ha confermato le sue domande mentre la convenuta non è comparsa, non avendo ritirato la relativa citazione.

C.

Statuendo l'8 maggio 2012 il Giudice di pace, ritenendo la causa “chiara e matura per la decisione” e in assenza di una qualsiasi contestazione, ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 543.40 oltre interessi del 15% dall'11 febbraio 2000 rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno.

D. Con reclamo 5 giugno 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante si duole innanzi tutto della lesione del suo

diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare all'udienza di conciliazione, la raccomandata contenente la relativa citazione essendo ritornata al mittente a causa della sua assenza all'estero durante la quale la stessa non si attendeva alla notifica di nessun atto giudiziario. Nelle sue osservazioni del 9 luglio 2012 l'attrice propone il rigetto del reclamo. Nei successivi scritti 11 e 26 luglio 2012 le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive allegazioni e contestazioni.

Considerando

in diritto: 1. La documentazione prodotta con le osservazioni al reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).

2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF

134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

3. La reclamante si duole della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare all'udienza di conciliazione, la relativa citazione del 7 marzo 2012, spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.__________, essendole stata notificata durante un periodo di assenza all'estero durante il quale non ha potuto ritirare la raccomandata che di conseguenza, scaduto il periodo di giacenza, è stata ritornata alla Giudicatura di pace.

a) La notificazione di una citazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Quest'ultima disposizione si applica anche qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un indirizzo di fermo posta, vale quindi ove il destinatario dovesse attendersi con una certa verosimiglianza a ricevere un atto giudiziario, ciò che è il caso quando tra le parti è già pendente una lite (DTF 130 III 399 consid. 1.2.3; Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n.

18 ad art. 138; Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2010, n. 9 ad art. 138).

b) In concreto, è vero che nei suoi solleciti di pagamento l'attrice ha sempre preavvisato una possibile azione giudiziaria nel caso di mancato pagamento del suo credito. Sennonché nell'ambito del diritto esecutivo il Tribunale federale ha stabilito che il processo giudiziario di rigetto dell'opposizione conseguente all'opposizione da parte del debitore al precetto esecutivo fattogli notificare dal creditore, costituisce un nuovo procedimento, motivo per cui lo stesso debitore non deve necessariamente mettere in conto un'istanza di rigetto dell'opposizione – e quindi la citazione per la relativa udienza di contraddittorio – per la sola opposizione al precetto esecutivo (DTF 138 III 228, consid. 3.1 con riferimenti).

c) Ciò premesso, nella fattispecie, per tacere del fatto che tra i vari solleciti di pagamento (16 dicembre 1999, 16 e 20 gennaio 2000, doc. B–D) e la notifica del precetto esecutivo (13 maggio 2011, doc. H) è passato un lungo periodo (sulle conseguenze: donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 503 n. 1047), dopo avere interposto opposizione al citato precetto esecutivo la convenuta non doveva adoperarsi affinché l'autorità potesse notificarle degli atti giudiziari, quale la citazione all'udienza di conciliazione che ha dato avvio alla procedura esecutiva (cfr. Bohnet, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 28 ad art. 138). Ne discende che la finzione di notifica dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non può essere opposta alla convenuta, il cui diritto di essere sentita (art. 53 CPC) deve essere tutelato. La decisione impugnata va dunque annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace di Lugano affinché proceda a una nuova citazione per l'udienza di conciliazione (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).

4. In considerazione dei motivi di annullamento del giudizio impugnato si prescinde dal prelievo di spese giudiziarie (art.

107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre la resistente rifonderà alla reclamante, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest affinché proceda nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese giudiziarie. CO 1 verserà alla reclamante fr. 300.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.