Debt Acknowledgment Competence Appeal Over Horse Boarding Fees
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party initiated a debt acknowledgment action against another party concerning CHF 686.65 arising from a contract for horse boarding services, following a provisional rejection of an objection to an enforcement order, but the lower court dismissed the action as materially incompetent. The appellate court reviewed the case on appeal, reasoning that the dispute, rooted in an innominate contract involving horse boarding services which, although containing a lease component for the stall, was primarily characterized by services and was valued below the CHF 5000 threshold for general justice of the peace competence under the relevant law, thus falling within the jurisdiction of the justice of the peace, not the Prefect, leading to the annulment of the lower court's decision and the return of the case for further proceedings.
Regesto Legislator
UfficialeDisconoscimento del debito - competenza per materia - contratto di pensionamento cavalli - contratto innominato - indennità di inconvenienza - obbligo di trasmissione d'ufficio degli atti al giudice competente - parte soccombente
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for sending the case back to the lower court judge to proceed with the instruction and decision.
Cited as the basis for waiving court costs due to the grounds for annulling the challenged judgment.
Cited regarding the inadmissibility of awarding an inconvenience indemnity.
Cited regarding the inability to charge recoverable costs to the Canton of Ticino.
Testo completo
Incarto n. 16.2012.15 · Lugano 26 giugno 2012/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera: · Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 23 febbraio 2012 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 31 gennaio 2012 dal Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa n. 1s/2012 (disconoscimento del debito) promossa con istanza 7 dicembre 2011 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 1° luglio 2010 RI 1 ha sottoscritto un contratto avente per oggetto il pensionamento di due suoi cavalli in una scuderia a Iragna gestita da CO 1 per un costo mensile di fr. 1400.–;
che RI 1 ha disdetto il contratto per il 31 luglio 2011;
che il 12 settembre 2011 CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano per l'incasso di fr. 686.65 rivendicati a saldo delle sue pretese, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che con sentenza 1° dicembre 2011 il Giudice di pace del circolo di Sonvico ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che con istanza 7 dicembre 2011 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 686.65;
che con sentenza 31 gennaio 2012 lo stesso giudice ha respinto l'istanza poiché “irricevibile per incompetenza per materia”;
che con reclamo 23 febbraio 2012 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo negato a torto la propria competenza;
che con decreto del 29 febbraio 2012 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo;
che, invitata a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che la reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente accertato la propria incompetenza per materia, l'azione di disconoscimento di un debito di fr. 686.65 rientrando invece pacificamente nelle sue competenze e non in quelle del Pretore;
che l'art.
31 cpv. 1 lett. c LOG, richiamato dal primo giudice, attribuisce al giudice di pace la competenza di decidere le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.–, comprese quelle fondate sulla LEF;
che, in concreto, il contratto tra le parti ha per oggetto il pensionamento di cavalli, ovvero la messa a disposizione di un box, della lettiera, del relativo foraggiamento e dell'accesso ai pascoli;
che tale contratto “di pensionamento” è un contratto innominato avente caratteristiche della locazione, della vendita, del mandato e del deposito (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª
edizione, pag. 1000 n. 6612; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ª edizione, pag. 615 n. 24; cfr. anche ZR
96/1997 pag. 156 n. 61);
che, ancorché comprenda una componente di locazione (“noleggio box”), la caratteristica principale del contratto di pensionamento di animali non è la messa a disposizione di un'abitazione o di un locale commerciale;
che ciò esclude quindi che si tratti di una controversia in materia di locazione ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG;
che pertanto, trattandosi di una vertenza di valore inferiore ai fr. 5000.–, la stessa rientra nelle controversie di competenza del giudice di pace, donde l'accoglimento del reclamo;
che quindi la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice affinché proceda a istruire e a decidere la causa (art. 243 segg. CPC);
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che neppure si giustifica di assegnare alla reclamante un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), sia perché la convenuta non può essere considerata soccombente non avendo presentato osservazioni al reclamo, sia perché allo Stato del Cantone Ticino possono essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale prevede una diversa regolamentazione;
che, a futura memoria, giovi rammentare al Giudice di pace che se una norma analoga all'art.126 CPC ticinese non è contenuta nel Codice di diritto processuale svizzero, la trasmissione d'ufficio degli atti al giudice competente risulta dall'applicazione analogica dell'art. 46 cpv. 3 della Legge sul Tribunale federale.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Sonvico affinché proceda nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.