Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2012.13 • TRAC TI 16.2012.13 Generato dall'IA

Claim Withdrawal and Procedural Costs in Debt Enforcement Voidance Case

Numero d'incarto 16.2012.13
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party initiated a claim to have a debt of 1000 francs, which was the subject of an enforcement order, voided; during the subsequent hearing, the opposing party agreed to the request and to seek cancellation of the enforcement, leading the lower court to strike the case from the rolls and assign the 150 franc court fee to the original claimant. The claimant appealed this fee assignment, but subsequently withdrew the appeal after the opposing party paid the disputed 150 francs, prompting the appellate court to recognize the withdrawal as a desistance which generally implies the withdrawing party assumes costs; however, based on the specific circumstances—namely the settlement achieved through the withdrawal—the court exceptionally decided not to levy any procedural costs or award any indemnity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 239 cpv. 2 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Claim Withdrawal and Procedural Costs in Debt Enforcement Voidance Case: The claimant appealed this fee assignment, but subsequently withdrew the appeal after the opposing party paid the disputed 150 francs, prompting the appellate court to recognize the withdrawal as a desistance which generally implies the withdrawing party assumes costs; however, based on the specific circumstances—namely the settlement achieved through the withdrawal—the court exceptionally decided not to levy any procedural costs or award any indemnity.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese d'esecuzione spese di procedura gestione del sinistro esecuzione deduzione degli oneri permanenti credito contestato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the general rule that desistment is equivalent to being defeated, obligating the withdrawing party to bear the judicial costs, although this rule was not applied in the final order regarding costs.

art. 239 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning to support the possibility for the party to withdraw their appeal, which is the basis for the decision in order 1.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2012.13 · Lugano 27 marzo 2012/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 2 febbraio 2012 presentato da

RE 1

contro il decreto di stralcio emesso il 18 gennaio 2012 dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n. 6/ORD/11 (disconoscimento del debito) promossa con petizione 3 luglio 2011 nei confronti di

CO 1;

premessoche il 3 luglio 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Gambarogno per ottenere il disconoscimento

del debito di fr. 1000.– di cui al precetto esecutivo n. __________ del'UEF di Locarno fattogli notificare da CO 1;

rammentato che all'udienza del 18 gennaio 2012 la convenuta ha aderito alla richiesta dell'attore impegnandosi altresì a chiedere l'annullamento dell'esecuzione;

posto che con decreto dello stesso giorno il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli addebitando all'attore la tassa di giustizia di fr. 150.–;

ricordato che con un reclamo del 2 febbraio 2012 RE 1 è insorto contro la decisione appena citata postulando l'annullamento del dispositivo sulle spese giudiziarie nel senso di porle a carico della convenuta;

osservato che la controparte ha rinunciato a presentare osservazioni al reclamo;

preso atto che il 22 marzo 2012 RE 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il reclamo, la controparte avendogli versato fr. 150.– corrispondenti alle spese giudiziarie litigiose;

considerato che così come è ammessa la possibilità per le parti di rinunciare a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle stesse di ritirare il loro reclamo (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale svizzero, n. 5B ad oss. art. 308–334);

rilevato che il ritiro di un reclamo equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto il reclamante a recedere dalla lite;

ritenuto che di regola la desistenza equivale a soccombenza, con obbligo per chi recede di assumere le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

stabilito che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo così come all'assegnazione di indennità.

Per questi motivi,

decide: 1. Si prende atto della dichiarazione di ritiro presentata da RE 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

–; –,.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.