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16.2011.75 • TRAC TI 16.2011.75 Generato dall'IA

Property Owner's Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiencies

Numero d'incarto 16.2011.75
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A property owner's appeal against a lower court order, which mandated the removal of a satellite dish from their balcony due to a prohibition in the co-ownership regulations, was deemed inadmissible because the appeal document failed to articulate specific grounds contesting the lower court's application of law or findings of fact, as required by procedural rules, and was also submitted in the incorrect language for the jurisdiction, although the court exceptionally waived the imposition of court costs and the assignment of legal costs to the unrepresented appellant.

Regesto Legislator

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Art. 320 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 321 pag, Art. 311 pag, Art. 129 CPC; Property Owner's Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: Ne discende che il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 129 CPC secondo il quale il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino, si rivela manifestamente irricevibile.

Parole chiave

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regime della proprietà motivi di competenza norme di procedura spese di procedura legittimazione a ricorrere divieto di cessione Azione negatoria - ricevibilità del reclamo - contenuto - reclamo in tedesco

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 136 II 494
1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
DTF 135 V 4
4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
DTF 133 III 591
Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 322 CPC

This article was cited as the legal basis for the decision to declare the appeal inadmissible.

art. 129 CPC

Although cited in the reasoning regarding the inadmissibility due to the language used, this procedural point contributes to the final finding of inadmissibility stated in the dispositive.

art. 326 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning for declaring new claims inadmissible, which supports the final decision to declare the appeal inadmissible.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article governs the general rule for ordering court costs, which is addressed in the second order of the dispositive.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This article provides the justification for waiving court costs, which is explicitly ordered in the second order of the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 16.2011.75 · Lugano 24 gennaio 2012/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 18 dicembre 2011 presentato da

RE 1 (rappresentata da,)

contro la sentenza emessa il 25 novembre 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa n. SE.2011.24 (azione negatoria) promossa con istanza 22 settembre 2011 da

CO 1 (rappresentata dalla, e patrocinata dall');

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Sulla particella n. __________ RFD __________ sorge una proprietà per piani (“__________”), di cui RE 1 è titolare dell'unità n. __________. Tra quest'ultima e la Comunione dei comproprietari sono sorte discussioni in relazione alla posa all'esterno del balcone del suo appartamento di un'antenna satellitare, vietata dal regolamento condominiale. Durante l'assemblea generale ordinaria del 29 aprile 2011 i comproprietari hanno deciso la rimozione dell'antenna, decisione alla quale RE

1 non ha però dato seguito.

B. Con istanza 22 settembre 2011 la Comunione dei comproprietari del "__________”, ottenuta l'autorizzazione ad agire dal Pretore, ha convenuto RE 1 davanti al medesimo per ottenere l'allontanamento immediato dell'antenna satellitare. Invitata a presentare osservazioni entro il termine di 20 giorni la convenuta non si è

determinata. Al dibattimento finale del 23 novembre 2011 l'attrice, unica comparente, ha riconfermato la sua domanda.

D. Statuendo il 25 novembre 2011 il Pretore, accertata la legittimazione attiva della comunione dei comproprietari e quella a stare in giudizio dell'amministratore, richiamato il regolamento condominiale che vieta la posa di antenne televisive e preso atto del diniego manifestato dalla convenuta di voler procedere alla sua rimozione, ha ordinato a quest'ultima di rimuovere dal balcone del suo appartamento l'antenna satellitare entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione.

E. Con scritto, in tedesco, del 16 dicembre 2011 indirizzato alla Pretura, RE 1, rappresentata dal figlio J__________, è insorta contro il predetto giudizio. L'atto, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale reclamo, non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).

2.In concreto il contenuto dello scritto 16 dicembre 2011 della reclamante non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come reclamo. Per tacere del fatto che le contestazioni

sollevate per la prima volta in questa sede sono nuove e dunque irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), la reclamante invece

di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, si limita a non condividere la decisione della Comunione dei comproprietari di obbligarla a rimuovere l'antenna satellitare, rimproverandole inoltre di non aver neppure tentato di trovare una soluzione alternativa nell'interesse di entrambe le parti. Di conseguenza, a fronte di un reclamo che non concretizza nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321).

3. Ne discende che il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 129 CPC secondo il quale il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino, si rivela manifestamente irricevibile.

4. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.