Contractor Compensation Dispute Appeal Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a lower court's decision, which partially granted a contractor's claim for plastering work by upholding an opposition to an executive payment order for CHF 730.00 while awarding the contractor CHF 2500.00 in total compensation against the initial claim of CHF 3230.00. The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to raise arguments challenging the factual findings or the legal application in the lower court proceedings, thereby making new factual claims and evidence inadmissible on appeal, and because the lower court had discretion in assessing the components of the compensation, resulting in a total amount awarded that was less than the amount initially claimed.
Regesto Legislator
UfficialeContratto d'appalto - contenuto del reclamo - notifica citazione - mancata contestazione della pretesa di parte istante - giudice vincolato solo dall'importo rivendicato ma non dalla sua composizione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to rule that court costs follow the event (loser pays).
Testo completo
Incarto n. 16.2011.69 · Lugano 23 gennaio 2012/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera: · Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 10 novembre 2011 presentato da
RE 1 (patrocinato dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 17 ottobre 2011 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa n. 45-O-11 (contratto d'appalto) promossa con istanza 28 luglio 2011 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che, in data imprecisata, CO 1 ha emesso una fattura di complessivi fr. 3230.– per l'esecuzione di lavori da gessatore eseguiti nell'abitazione di RE 1;
che non
avendo ottenuto nessun pagamento, il 4 ottobre 2010 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona al quale l'escusso
ha interposto opposizione;
che ottenuta
l'autorizzazione ad adire dal giudice di pace del circolo di Bellinzona, CO 1 ha convenuto RE 1, il 28 luglio 2011, davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il pagamento
di fr. 3230.– oltre al rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che il primo giudice ha convocato le parti all'udienza di discussione del 7 settembre 2011 e ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni all'istanza;
che RE 1 non ha introdotto alcun memoriale di osservazione né è comparso all'udienza;
che con decisione del 17 ottobre 2011 il Giudice di pace supplente, dopo avere quantificato in fr. 2500.– la mercede dell'istante, ha parzialmente accolto la petizione e “l'opposizione interposta dalla parte convenuta al PE __________ è accolta per fr. 730.–“;
che con reclamo 7 novembre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo accolto la pretesa dell'istante ancorché non comprovata;
che invitato a presentare osservazioni CO 1 è rimasto silente;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.);
che per l'art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo deve essere motivato, ovvero il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art.
321 pag. 1411);
che in concreto il reclamante rimprovera al primo giudice di aver valutato in modo errato le risultanze istruttorie ritenendo provata la pretesa dell'istante nonostante le parti non abbiano mai concordato l'esecuzione di lavori a titolo oneroso;
che le contestazioni sull'effettiva conclusione di un contratto di appalto e l'ammontare della mercede, non sollevate davanti al primo giudice sono irricevibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che infatti il convenuto, reso edotto nella citazione all'udienza di discussione delle conseguenze della sua inazione, non ha contestato le allegazioni dell'istante;
che, al riguardo, il fatto che l'invio postale contenente la citazione non sia stato ritirato dal destinatario è irrilevante giacché la notificazione dell'atto giudiziario è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);
che il convenuto non avendo contestato i fatti allegati dall'istante, una loro prova si rivelava superflua (art. 150 cpv. 1 CPC);
che, per altro, la mancata contestazione in causa (e nemmeno in fase preprocessuale) della fattura dettagliata prodotta dall'istante a sostegno della propria pretesa, può indurre il giudice a ritenere non controversi i fatti dedotti dalla stessa (Trezzini, op. cit., art. 157 pag. 737);
che, invero, il primo giudice ha riconosciuto all'istante fr. 1000.– a titolo di materiale ancorché nella fattura egli ha esposto fr. 500.– per l'utilizzo dei ponteggi, ma ciò non significa una violazione dell'art. 58 cpv. 1 CPC, il giudice non avendo aggiudicato a una parte più di quanto essa abbia domandato;
che, infatti, il giudice, confrontato con più posizioni di risarcimento è vincolato dall'importo complessivo, ma gode di flessibilità e di svincolo nell'apprezzarne le diverse componenti, rispettivamente nel comporre il *quantum* riconosciuto (Trezzini, op. cit., art. 58 pag. 158);
che, in altre parole, il fatto per il primo giudice di aver riconosciuto all'istante complessivi fr. 2500.–, rispetto ai rivendicati fr. 3230.–, non può essere censurato, avendo riconosciuto di più in una posizione e di meno in un'altra (Trezzini, ibidem), per un importo complessivo comunque inferiore a quello fatto valere in giudizio;
che non avendo evidenziato nessun errore nella valutazione dei fatti o nell'applicazione del
diritto, il reclamo deve essere respinto;
che, invero, il primo giudice pur riconoscendo all'istante un credito di fr. 2500.– si è limitato a pronunciare il mantenimento dell'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona per fr. 730.–, rigettandola quindi implicitamente per la differenza di fr. 2500.–;
che, dandosi contestazioni, l'istante potrà sempre chiedere al primo giudice di interpretare il dispositivo in questione (art. 334 CPC);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone problema di ripetibili, l'istante avendo rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 350.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.