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16.2011.66 • TRAC TI 16.2011.66 Generato dall'IA

Patient v. Dentist Fee Dispute and Interest Accrual

Numero d'incarto 16.2011.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court partially upheld a patient's appeal regarding a dentist's fee dispute, affirming the lower court's finding that the initial quoted price of 400 was an estimate for only one part of the service and not a binding flat fee for all work performed, as the patient failed to prove a fixed-fee agreement existed. However, the court partially granted the appeal by overturning the lower court's ruling on the interest accrual date, holding that simple billing does not constitute formal notice to default, thus correcting the interest on the outstanding balance to accrue from the date of the first formal demand (the enforcement proceeding) rather than the date of the invoice.

Regesto Legislator

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Art. 320 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 394 CO, Art. 373 CO, Art. 102 cpv. 1 CO, Art. 102 cpv. 2 CO; Patient v. Dentist Fee Dispute and Interest Accrual: However, the court partially granted the appeal by overturning the lower court's ruling on the interest accrual date, holding that simple billing does not constitute formal notice to default, thus correcting the interest on the outstanding balance to accrue from the date of the first formal demand (the enforcement proceeding) rather than the date of the invoice.

Parole chiave

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decorrenza degli interessi interessi di mora esecuzione determinazione della tassa assicurazione di cure dentarie utile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 136 II 494
1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
DTF 135 V 4
4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
DTF 133 III 591
Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 cpv. 2 lett. b CPC

Used to reform the appealed decision regarding the starting date of default interest.

art. 106 cpv. 2 CPC

Applied to determine the allocation of judicial costs based on the degree of success in the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2011.66 · Lugano 9 marzo 2012/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 29 ottobre 2011 presentato da

RE 1

contro la sentenza emessa il 30 settembre 2011 dal Giudice di pace del circolo del Ticino nella causa n. 505/11 (mandato) promossa con petizione 21 giugno 2011 da

CO 1 (patrocinato dalla lic. iur. , PA 1 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il

23 ottobre 2009 RE 1 si è rivolto al dentista CO 1 per il rifacimento di un'otturazione. In quell'occasione, così richiesto dal paziente, il dentista ha stimato l'intervento

in fr. 400.–. Terminata la riparazione il CO 1 ha emesso, il 7 dicembre 2009, la sua nota d'onorario di complessivi fr. 547.20 sulla quale il

paziente ha pagato unicamente fr. 400.–. Il 7 dicembre 2010 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il PE n. __________ dell'UEF di __________ di fr. 199.20, al quale l'escusso

ha interposto opposizione.

B. Ottenuta il 30 marzo 2011 l'autorizzazione ad agire dal Giudice di

pace del circolo del Ticino, con petizione del 21 giugno 2011 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 199.20 oltre interessi del 5% dal 7 dicembre

2009, di fr. 35.– di spese esecutive, di fr. 200.– di spese amministrative, di fr. 90.– per la tassa di giustizia della procedura di conciliazione così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 21 settembre 2011, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, il dentista avendo preventivato per l'intervento un onorario di fr. 400.– da lui già pagati.

C. Statuendo il 30 settembre 2011 il Giudice di pace, accertata la conclusione di un contratto di mandato tra le parti e non avendo il convenuto dimostrato la pattuizione di una mercede forfetaria, ha accolto l'istanza condannando il convenuto al pagamento di fr. 199.20 e di fr. 22.– per spese “di notifica” più interessi del 5% dal 7 dicembre 2009, così come di ulteriori fr. 35.– per spese esecutive, e rigettando per tali importi l'opposizione interposta dal convenuto al citato precetto esecutivo. La tassa di giustizia di fr. 120.– è stata posta a carico del convenuto, tenuto ad assumersi anche quella di fr. 90.– della procedura di conciliazione e a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 30.–.

D. Con reclamo del 29 ottobre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto vincolante l'indicazione fornita dal dentista circa l'ammontare del suo onorario quantificato in fr. 400.–. Il 4 novembre 2011 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contestuale al reclamo. Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2011 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).

2. Il Giudice di pace, dopo avere qualificato come mandato la relazione contrattuale tra le parti e accertato la corretta esecuzione del lavoro, ha ritenuto che tra le parti vi sono state incomprensioni sull'ammontare della mercede, nel senso che il convenuto non ha chiesto il preventivo vincolante, mentre il dentista avrebbe potuto chiedere se al paziente necessitava di una stima dei costi che fosse vincolante per le parti. Ne ha così dedotto che “la cifra esposta della parte attrice è da ritenersi a tutti gli effetti un'indicazione dei costi per la cura del dente in oggetto, derivati da un preliminare esame della bocca, compreso l'ortopantomografia, che il medico dentista doveva in ogni caso effettuare, visto che la parte convenuta era un nuovo paziente”. Considerato che la prova dell'adeguatezza dell'onorario è “convalidata dalle tariffe dell'associazione” il primo giudice ha accolto l'istanza. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto, non ritenendo vincolante l'indicazione fornita dallo specialista in merito al costo del suo intervento, quantificato in fr. 400.–.

3. Trattandosi di un mandato, le parti possono liberamente decidere la remunerazione del mandatario prevedendo, in particolare, un importo a corpo (forfait) che non dipende

dal lavoro effettivamente necessario ma che poi non potrà essere modificato (Werro in: Commentaire Romand, CO I, Basilea

2003, n. 48 ad art. 394 CO). Spetta alla parte che pretende l'esistenza di una mercede a corpo provare tale pattuizione, ritenuto che in caso di dubbio una tale remunerazione non è presunta (Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 37 ad art. 373 CO; Chaix in: Commentaire Romand, CO I, op. cit., n. 34 ad art. 373 CO).

In concreto, per l'attore l'indicazione di fr. 400.– si riferiva al costo dell'otturazione del dente *17* escludendo che ciò costituisse un preventivo sul costo complessivo delle sue prestazioni. Per il convenuto il “preventivo” di fr. 400.– vincolava il dentista per tutte le sue prestazioni. Ora, di fronte alle contrapposte versioni delle parti, l'accertamento dei fatti effettuato dal primo giudice non può definirsi manifestamente erroneo. Considerato che, come risulta dalla nota d'onorario del 7 dicembre 2009, il giorno della prima visita il dentista ha eseguito il controllo generale dello stato della bocca, un'ortopantomografia, la rimozione di un sovraccontorno al dente *23* e l'otturazione provvisoria al dente *17* (doc. C e doc. F), non appare manifestamente insostenibile ritenere che l'indicazione del medico, da lui effettuata dopo il controllo generale e la radiografia dei denti, si riferisse alla sola cura del dente in oggetto (“ricostruzione del dente *17*)” come concluso dal Giudice di pace.Ne discende che, su questo punto, il reclamo deve essere respinto.

4. Il reclamante contesta altresì la decorrenza degli interessi moratori, che il giudice di pace ha fissato dal 7 dicembre 2009, sostenendo che essi decorrono non dalla data di emissione della fattura ma da quella d'intimazione del precetto esecutivo. Per l'art. 102 cpv. 1 CO se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore. Quando il giorno dell'adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno (art. 102 cpv. 2 CO).

In concreto la nota d'onorario del 7 dicembre 2009 porta la seguente dicitura “vi chiedo di versare l'importo dovuto entro 30 giorni” (doc. D). Sennonché il solo invio della fattura, sia pure con l'indicazione di un termine per il pagamento, non costituisce ancora messa in mora ai sensi della predetta norma (Wiegand in:

Basler Kommentar, OR I, op. cit., n. 9 ad art. 102 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ª edizione,

pag. 686), così che la mora subentra solo con l'invio di un'apposita interpellazione (cfr. II CCA sentenza inc. 12.2009.86 del 7 marzo 2011, consid. 11). L'indicazione del citato termine non può essere equiparabile all'esistenza di un preciso giorno di adempimento ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 CO giacché la fissazione di uno specifico giorno per l'adempimento deve essere frutto di un accordo delle parti e non dell'imposizione unilaterale del creditore che invia la fattura (Wiegand, op. cit., n.

10 ad art. 102 CO). Ciò premesso, su questo punto, il primo giudice ha erroneamente applicato il diritto. Il reclamo deve così essere accolto e, soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC, la decisione impugnata deve essere riformata nel senso che gli interessi decorrono dal 7 dicembre 2010, prima valida interpellazione.

5. Le spese giudiziarie seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto il minimo grado di vittoria del reclamante soccorrono giusti motivi per rinunciare a prelevare l'esigua quota di oneri a carico dell'opponente e ridurre di conseguenza l'ammontare delle spese giudiziarie. Né l'esito incide apprezzabilmente sul pronunciato delle spese di prima sede, tanto più se si pensa che sulla questione il convenuto nemmeno si era espresso. L'opponente, che ha presentato osservazioni al reclamo per il tramite di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

L'istanza è accolta e di conseguenza la parte convenuta è condannata a pagare la somma di fr. 199.20 – fattura del 7.12.2009 relativa alla nota d'onorario per le cure odontoiatriche prestate dal 23.10.2009 al 27.11.2009, comprese le spese di richiamo e diffida – più fr. 22.– di notifica, più interessi al 5% dal 7 dicembre 2010, oltre a fr. 35.– di spese esecutive e tassa d'incasso.

Per il resto il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie ridotte, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico di RE 1, che rifonderà alla controparte

fr. 250.– di ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

- ; - , , .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.