Spousal Support Appeal Withdrawal and Cost Consequences
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal against a lower court order that compelled a spouse to pay the other spouse CHF 7,000 in *provvigione ad litem* following a divorce judgment, the appellate court acknowledged the appellant's subsequent declaration withdrawing the appeal. The court reasoned that the withdrawal of an appeal is equivalent to a desistment, which generally results in the withdrawing party being responsible for the legal costs, leading to the appeal being struck from the rolls for desistment, with reduced court fees due to the case terminating before a full judgment and no award of costs to the opposing party since the appeal had not been served.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 239 cpv. 2 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Spousal Support Appeal Withdrawal and Cost Consequences: The court reasoned that the withdrawal of an appeal is equivalent to a desistment, which generally results in the withdrawing party being responsible for the legal costs, leading to the appeal being struck from the rolls for desistment, with reduced court fees due to the case terminating before a full judgment and no award of costs to the opposing party since the appeal had not been served.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cited this provision to establish the general obligation for the appellant to bear the court costs due to the withdrawal (desistenza).
Applied analogously to reduce the amount of the judicial fee because the appeal procedure ended without a full judgment.
Testo completo
Incarto n. 16.2011.62 · Lugano 21 marzo 2012/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera: · Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo (appello) 26 settembre 2011 presentato da
RE 1, (patrocinata dall'avv.)
contro il decreto emesso il 14 settembre 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa n. OA.2009.181/ DI.2009.936 (provvigione ad litem) promossa il 6 luglio 2009 da
CO 1, (già patrocinato dall'avv.,),
premessoche nell'ambito di una causa di divorzio pendente davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, CO 1 ha chiesto, il 6 luglio 2009, la condanna della moglie RE 1 a versargli una provvigione *ad litem* di fr. 3000.–, aumentata in seguito a fr. 7000.–;
ricordato che con decisione del 14 settembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra CO 1 e RE 1, statuendo altresì sulle conseguenze accessorie del medesimo;
rammentato che con decreto cautelare dello stesso giorno il Pretore ha obbligato RE 1 versare a RE 1 una provvigione *ad litem* di fr. 7000.–;
perso atto che con un reclamo (“appello”) del 26 settembre 2011 RE 1 è insorta contro il decreto appena citato postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente accolto la domanda di provvigione *ad litem* formulata da CO 1;
rilevato che l'atto non è stato notificato ad CO 1 per osservazioni;
posto che il 15 marzo 2012 RE 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il reclamo;
considerato che così come è ammessa la possibilità per le parti di rinunciare a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle stesse di ritirare il loro reclamo (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale svizzero, n. 5B ad oss. art. 308–334);
ritenuto che il ritiro di un reclamo equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto il reclamante a recedere dalla lite;
accertato che la desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
osservato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di reclamo terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
stabilito che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato al convenuto per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Si prende atto della dichiarazione di ritiro presentata da RE 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 150.– per lo stralcio dai ruoli sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–; –..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.