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16.2011.56 • TRAC TI 16.2011.56 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Challenge Findings of Fact in Debt Recovery Case

Numero d'incarto 16.2011.56
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal concerned a lower court ruling that upheld an executive order for the recovery of CHF 594.30 plus interest, stemming from an unpaid credit card balance incurred after the account holder signed the agreement. The appellant argued that the debt resulted from unauthorized transactions made by her ex-husband, potentially involving forgery of her signature, and claimed inability to attend the initial hearing due to medical leave. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the lower court's findings of fact as "manifestly erroneous" as required by the relevant procedural code, instead focusing her critique generally on the bank's conduct and presenting new factual claims too late in the process; however, the court exceptionally waived court costs due to the appellant's lack of legal representation and presumed limited legal knowledge.

Regesto Legislator

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Art. 320 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 321 pag, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Appeal Dismissed for Failure to Challenge Findings of Fact in Debt Recovery Case: The appellant argued that the debt resulted from unauthorized transactions made by her ex-husband, potentially involving forgery of her signature, and claimed inability to attend the initial hearing due to medical leave. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the lower court's findings of fact as "manifestly erroneous" as required by the relevant procedural code, instead focusing her critique generally on the bank's conduct and presenting new factual claims too late in the process; however, the court exceptionally waived court costs due to the appellant's lack of legal representation and presumed limited legal knowledge.

Parole chiave

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recupero di crediti avere bancario censura dell'accertamento dei fatti mancata prova della solvibilità spese di procedura validità del riconoscimento di debito Contratto di carta di credito - ricevibilità del reclamo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 322 CPC

This article was cited in the decision to rule on the inadmissibility of the appeal.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This article was cited in the reasoning that leads to the dispositive order regarding the waiver of judicial costs.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article was cited in the reasoning that leads to the dispositive order regarding the rule for imposing costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.2011.56 · Lugano 9 settembre 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 21 luglio 2011 presentato da

RE 1

contro la sentenza emessa il 17 giugno 2011 dal Giudice di pace del circolo di Carona, nella causa E11-021 (contratto di carta di credito) promossa con istanza 24 maggio 2011 da

CO 1

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che il 21 giugno 2007 RE 1 ha sottoscritto con la CO 1 una domanda di rilascio di una carta di credito VISA n. __________;

che dall'utilizzo della carta di credito in questione è risultato uno scoperto di fr. 540.90 oltre interessi del 15% dal 23 settembre 2010 più fr. 53.60 di interessi nel frattempo maturati;

che visto il mancato pagamento di tale importo, l'istituto bancario ha fatto intimare alla cliente il PE n. __________ dell'UE di Lugano al quale l'escussa ha interposto opposizione;

che il 24 maggio 2011 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Carona chiedendo la convocazione delle parti a un tentativo di conciliazione così come la condanna di RI 1al pagamento di fr. 644.50 oltre al rigetto dell'opposizione da questa interposta al citato precetto esecutivo;

che

all'udienza di conciliazione del 16 giugno 2011 l'attrice ha confermato le sue domande mentre la convenuta non è comparsa;

che statuendo il 17 giugno 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza e ha obbligato la convenuta a versare all'istante fr. 594.30 oltre interessi del 15 % dal 23 settembre 2010 e spese esecutive, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;

che con reclamo del 21 luglio 2011 RE 1, dopo avere giustificato la propria assenza all'udienza non avendo potuto ritirare la relativa citazione in quanto assente “per vacanze medicalizzate”, nel merito ha contestato di essere debitrice dell'attrice, lo scoperto essendo da ricondurre a “operazioni bancarie fatte a mio nome e a mia insaputa da __________, mio ex marito”;

che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che la decisione impugnataè stata emessa il 17 giugno 2011 sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;

che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);

che, in concreto, la reclamante rimprovera all'attrice di aver tutelato le operazioni bancarie effettuate dall'ex marito falsificando la sua firma;

che a prescindere dall'irricevibilità di tale versione dei fatti siccome esposta per la prima volta in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), le critiche della reclamante non sono atte a sostanziare un reclamo;

che infatti, le sue censure sono rivolte essenzialmente all'operato dell'istituto bancario senza però pretendere che l'accertamento dei

fatti operato dal primo giudice sia manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità;

che in tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente irricevibile;

che di regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di ripetibili all'istante alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; – __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.