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16.2011.52 • TRAC TI 16.2011.52 Generato dall'IA

Appeal Regarding Unauthorized Overdraft on Joint Account Inadmissible Due to Procedural Errors

Numero d'incarto 16.2011.52
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party who opened a current account and granted signing authority to another individual, who subsequently incurred a debit balance of CHF 911.28, appealed a lower court decision upholding the debt collection, arguing the overdraft resulted from unauthorized transactions by the former co-signer. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically address the lower court's reasoning, merely asserting her own opinion and introducing a new claim regarding forgery at the appeal stage, despite having previously granted authority to the co-signer who was absent from the initial conciliation hearing.

Regesto Legislator

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Art. 320 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 321 pag, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Appeal Regarding Unauthorized Overdraft on Joint Account Inadmissible Due to Procedural Errors: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically address the lower court's reasoning, merely asserting her own opinion and introducing a new claim regarding forgery at the appeal stage, despite having previously granted authority to the co-signer who was absent from the initial conciliation hearing.

Parole chiave

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conto congiunto errore contabile incasso credito a breve termine diritto bancario tentata truffa Contratto di conto corrente - ricevibilità del reclamo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 322 CPC

This provision governs the court's decision-making power in the context of the appeal procedure and precedes the dispositive orders.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This provision was used to justify the exceptional decision not to levy judicial costs based on the specific circumstances of the case (litigant acting without legal counsel).

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision, stating that judicial costs normally follow the event, was cited as the general rule before the exception concerning costs was applied in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 16.2011.52 · Lugano 9 settembre 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 21 luglio 2011 presentato da

RE 1

contro la sentenza emessa il 26 agosto 2011 dal Giudice di pace del circolo di __________, nella causa E11-019 (contratto di conto corrente) promossa con istanza 24 maggio 2011 da

CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che il 17 novembre 2006 RE 1 ha sottoscritto con la CO 1 un contratto per l'apertura di un conto corrente ordinario, rilasciando procura con diritto di firma disgiunto ad __________, con il quale si è successivamente sposata;

che al 31 dicembre 2010 il conto presentava un saldo debitore di fr. 911.28;

che visto il mancato pagamento di tale importo, l'istituto bancario ha fatto intimare alla cliente il PE n. __________dell'Ufficio esecuzione di Lugano, al quale l'escussa ha interposto opposizione;

che il 24 maggio 2011 CO 1 ha adito la Giudicatura di pace del circolo di Carona chiedendo la convocazione delle parti a un tentativo di conciliazione, così come la condanna di RI 1al pagamento di fr. 911.28 oltre interessi del 6.75 % dal 24 gennaio 2011 e il rigetto dell'opposizione da questa interposto al citato PE;

che

all'udienza di conciliazione del 16 giugno 2011 l'attrice ha confermato le sue domande mentre la convenuta non è comparsa;

che statuendo il 17 giugno 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza e ha obbligato la convenuta a versare all'istante fr. 911.30 oltre interessi del

6.75 % dal 21 gennaio 2011, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;

che con reclamo del 21 luglio 2011 RE 1, dopo avere giustificato la propria assenza all'udienza non avendo potuto ritirare la relativa citazione in quanto assente “per vacanze medicalizzate”, nel merito ha contestato di essere debitrice dell'istante, lo scoperto essendo da ricondurre a “operazioni bancarie fatte a mio nome e a mia insaputa da __________, mio ex marito”;

che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che la decisione impugnataè stata emessa il 17 giugno 2011 sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;

che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);

che, in concreto, la reclamante rimprovera all'istante di aver tutelato le operazioni bancarie effettuate dall'ex marito falsificando la sua firma;

che a prescindere dall'irricevibilità di tale versione dei fatti siccome esposta per la prima volta in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), e dal fatto che è stata la reclamante medesima a conferire ad __________ procura sul suo conto senza pretendere di averla revocata, le sue critiche non sono atte a sostanziare un reclamo;

che infatti, le censure della reclamante sono rivolte essenzialmente all'operato dell'istante senza però pretendere che l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità;

che in tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente irricevibile;

che di regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di ripetibili all'istante alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- -

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.