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16.2011.46 • TRAC TI 16.2011.46 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Procedural Costs

Numero d'incarto 16.2011.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court dismissed an appeal concerning an eviction order issued by the lower court because the appellant failed to deposit the required advance payment for procedural costs after being formally notified twice. The court reasoned that the failure to pay the advance, despite multiple reminders and warnings, meant the appeal could not be examined on its merits, leading to its removal from the docket, with no court costs or indemnity awarded due to the low financial stakes involved.

Regesto Legislator

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Art. 98 CPC, Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 148 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Procedural Costs: The court reasoned that the failure to pay the advance, despite multiple reminders and warnings, meant the appeal could not be examined on its merits, leading to its removal from the docket, with no court costs or indemnity awarded due to the low financial stakes involved.

Parole chiave

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versamento dell'anticipo delle spese anticipo delle spese ordine di sfratto questioni processuali sostegno finanziario abbandono definitivo del procedimento Espulsione del conduttore - stralcio per mancato versamento dell'anticipo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 101 cpv. 3 CPC

Mentioned as the legal basis supporting the warning that failure to deposit the required sum would lead to the appeal not being examined on the merits.

art. 98 CPC

Cited as the basis for requesting the deposit of security for court costs.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for allocating court costs, although an exception was made in this case.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the exceptional basis for waiving court costs due to administrative overhead.

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Testo completo

Incarto n. 16.2011.46 · Lugano 19 settembre 2011/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 8 luglio 2011 presentato da

RE 1

contro la sentenza emessa il 4 luglio 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa n. SO.2011.338 (espulsione del conduttore) promossa con istanza 8 giugno 2011 da

CO 1;

premesso che in esito a un'istanza dell'8 giugno 2011 presentata da CO 1, con decisione 4 luglio 2011 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato a RE 1 e __________ di liberare immediatamente l'appartamento in Via __________ a __________ di proprietà dell'istante;

preso atto che con reclamo 8 luglio 2011, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 25 luglio 2011 del presidente di questa Camera, RE 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento;

rammentato che il 26 luglio 2011 il reclamante è stato invitato a depositare entro l'11 agosto 2011, a garanzia delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC), la somma di fr. 150.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti;

ricordato che dopo la scadenza infruttuosa del termine appena citato, RE 1 è stato nuovamente invitato a depositare il medesimo importo entro il 24 agosto 2011 con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la Camera non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);

constatato che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento di sorta, né il reclamante consta avere chiesto – per

ipotesi – una restituzione del termine (art. 148 CPC);

ritenuto che in tali circostanze il reclamo sfugge a qualsiasi esame;

osservato che con l'emanazione del presente decreto decade l'effetto sospensivo concesso al reclamo il 25 luglio 2011;

considerato che di regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo, gli oneri amministrativi d'incasso vanificando in pratica ogni tornaconto per l'erario pubblico (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

stabilito che non si pone problema di ripetibili alla controparte alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

decide: 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo.

2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

; .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.