Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2011.45 • TRAC TI 16.2011.45 Generato dall'IA

Former Employee v. Former Employer: Appeal Regarding Debt Enforcement and Conciliation Procedure

Numero d'incarto 16.2011.45
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed against a lower court's decision that upheld an opposition to debt enforcement, ordering a former employee to pay the former employer for a cash shortage and damaged X-ray films, after the employee failed to appear at the conciliation hearing where the employer had received authorization to proceed with an action. The appellate court annulled the lower court's decision because, despite the former employee's absence and the simplified action request, the lower court improperly ruled on the merits as a conciliation authority under the relevant article, as no request for such a ruling had been made and authorization to proceed had already been issued, thus requiring the matter to be returned for proper simplified procedure.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto dell'opposizione - richiesta di giudizio con la domanda di conciliazione - rilascio autorizzazione ad agire esclude giudizio dell'autorità di conciliazione

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda d'esecuzione esperimento di conciliazione ricorso per risarcimento danni esecuzione della sentenza procedura di fallimento arbitrato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 326 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to explain why new evidence produced in the appeal is inadmissible.

art. 212 CPC

Cited in the reasoning as the article the lower court erroneously relied upon to issue a judgment on the merits.

art. 244 cpv. 3 lett. b CPC

Cited in the reasoning regarding the condition for admissibility of a subsequent action after authorization to sue was granted.

art. 240 CPC

Cited in the reasoning regarding the plaintiff's request for simplified action.

art. 245 segg. CPC

Cited in the reasoning regarding the simplified procedure that should follow if the instance is corrected.

art. 72 e 74 LTF

Cited in the section detailing remedies, but not used in the dispositive orders 1-3.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the section detailing remedies, but not used in the dispositive orders 1-3.

art. 76 LTF

Cited in the section detailing remedies, but not used in the dispositive orders 1-3.

art. 116 LTF

Cited in the section detailing remedies, but not used in the dispositive orders 1-3.

art. 113 LTF

Cited in the section detailing remedies, but not used in the dispositive orders 1-3.

art. 115 LTF

Cited in the section detailing remedies, but not used in the dispositive orders 1-3.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section detailing remedies, but not used in the dispositive orders 1-3.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section detailing remedies, but not used in the dispositive orders 1-3.

art. 93 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 64 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 66 al. 1 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2011.45 · Lugano 22 novembre 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 11 luglio 2011 presentato da

RE 1 (patrocinata dall' PA 1)

contro la sentenza emessa il 22 giugno 2011 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa n. 31-O-11 (rigetto dell’opposizione) promossa con istanza 29 aprile 2011 da

CO 1

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che CO 1 ha lavorato alle dipendenze del dott. med. CO 1 quale assistente di studio medico dal 17 agosto 2009 all'8 ottobre 2010;

che in una lettera del 15 ottobre 2010 il datore di lavoro ha chiesto alla ex dipendente di reintegrare nella cassa dello studio fr. 101.80 e le ha chiesto informazioni sul danneggiamento di alcune lastre Rx mentre il 3 dicembre 2010 egli ha preteso il pagamento dalla stessa di complessivi fr. 582.– (fr. 480.20 per il danneggiamento delle lastre e fr. 101.80 per un ammanco di cassa);

che viste le resistenze di RE 1, CO 1 le ha fatto notificare il PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, al quale l'escussa ha interposto opposizione:

che “con istanza di rigetto dell'opposizione” del 29 aprile 2011RI 1CO 1 al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento del citato importo;

che il Giudice di pace, trattata la richiesta come istanza di conciliazione, ha citato le parti all'udienza del 25 maggio 2011, alla quale è comparso unicamente l'istante;

che, preso atto della mancata intesa, il Giudice di pace ha rilasciato quello stesso giorno all'istante l'autorizzazione ad agire;

che con “richiesta

di azione semplificata (art. 240 CPC)” del 26 maggio 2001 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace “la prosecuzione della procedura”;

che con decisione del 22 giugno 2011 il Giudice di pace, accertato che la convenuta, assente alla discussione, non aveva contestato la pretesa dell'istante, l'ha condannata al pagamento di fr. 582.– oltre interessi e spese;

che con reclamo

11 luglio 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento e l'accertamento secondo cui essa non era responsabile dell'ammanco di cassa e del danneggiamento delle lastre Rx;

che nelle sue osservazioni del 25 luglio 2011 l'istante ha proposto il rigetto del reclamo;

e considerando

in diritto: che la documentazione prodotta con il reclamo e con le osservazioni (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che, nella fattispecie, il giudice di pace ha statuito sull'istanza presentata da CO

1 il 29 aprile 2011;

che al riguardo, nella decisione impugnata il primo giudice si è riferito all'art.

212 CPC;

che secondo tale disposizione se l'attore ne fa richiesta, l'autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–;

che in concreto, né nell'istanza del 29 aprile 2011, né nel verbale d'udienza del

25 maggio 2011 vi è un accenno a una richiesta di decisione in tale senso formulata dall'istante;

che, per di più, il Giudice di pace aveva già rilasciato l'autorizzazione ad agire, condizione di ricevibilità per una successiva azione (art. 244 cpv. 3 lett. b CPC);

che, quindi, come autorità di conciliazione il Giudice di pace non poteva più statuire nel merito della controversia, tanto meno se si pensa che l'attore ha introdotto, il 26 maggio 2011, un'azione semplificata sulla base dell'art. 240 CPC;

che in tali circostanze la decisione deve essere annullata;

che, invero, l'istanza del 26 maggio 2011 non adempie manifestamente i requisiti dell'art. 244 CPC;

che rinviando gli atti al Giudice di pace, questi assegnerà a CO 1 un breve termine per sanare l'istanza, dopo di ché seguirà la procedura semplificata degli art.

245 segg. CPC;

che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese giudiziarie;

che, in merito alle ripetibili, la reclamante ottiene causa vinta sul principio, ma non sul formale accertamento chiesto alla Camera circa l’inesistenza di una sua responsabilità;

che, quindi, equitativamente appare giusto compensare le ripetibili.

per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione 22 giugno 2011 del Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona è annullata e gli atti ritornati al primo giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.