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16.2011.43 • TRAC TI 16.2011.43 Generato dall'IA

Appeal of Procedural Authorization for Claim Admissibility

Numero d'incarto 16.2011.43
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision which granted the opposing party authorization to proceed with a claim for construction work fees following an unsuccessful conciliation attempt, and which also allocated the conciliation procedure costs to the appellant. The appellate court found the appeal inadmissible because the decision primarily involved granting the necessary procedural authorization to initiate the main action, which is not a separately appealable decision under the relevant civil procedure code article; only the cost allocation associated with that authorization could potentially be challenged separately through a different remedy.

Regesto Legislator

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Art. 209 CPC, Art. 319 cpv. 1 CPC, Art. 319 pag, Art. 59 CPC, Art. 209 cpv. 2 lett. d CPC, Art. 110 CPC; Appeal of Procedural Authorization for Claim Admissibility: The appellate court found the appeal inadmissible because the decision primarily involved granting the necessary procedural authorization to initiate the main action, which is not a separately appealable decision under the relevant civil procedure code article; only the cost allocation associated with that authorization could potentially be challenged separately through a different remedy.

Parole chiave

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codice di diritto processuale civile censure procedurali spese di procedura autorizzazione ad agire decisione incidentale impugnabile esperimento di conciliazione Conciliazione - autorizzazione ad agire - non impugnabile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 322 CPC

The court explicitly applied this article of the Code of Civil Procedure to decide on the appeal (declaring it inadmissible).

art. 106 cpv. 1 CPC

This article of the Code of Civil Procedure was cited to allocate procedural costs based on the outcome.

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Testo completo

Incarto n. 16.2011.43 · Lugano 8 agosto 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Bozzini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 30 giugno 2011 presentato da

RE 1 (patrocinata dall' PA 1)

contro la decisione emessa il 20 maggio 2011 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella procedura di conciliazione 110-XV promossa con istanza 25 marzo 2011 da

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che il 1° aprile 2011 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Vezia di essere convocato per un tentativo di conciliazione nell'ambito dell'incasso di fr. 3255.– rivendicati per lavori di carattere edile commissionati da RE 1;

che all'udienza del 17 maggio 2011, indetta per la discussione, le parti non hanno raggiunto un'intesa;

che il 20 maggio 2011 il Giudice di pace ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire ponendo a suo carico le spese della procedura di conciliazione;

che con reclamo 30 giugno 2011 RE 1 è insorta contro la predetta decisione postulandone l'annullamento;

che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che la decisione impugnataè stata comunicata il 14 aprile 2011 sicché al procedimento di impugnazione si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;

che, contrariamente a quanto preteso dalla reclamante, con la decisione impugnata il primo giudice non si è pronunciato sul merito delle pretese dell'istante ma ha unicamente rilasciato a quest'ultimo la necessaria autorizzazione ad agire ai sensi dell'art. 209 CPC;

che simile atto non costituisce una decisione impugnabile mediante reclamo ai sensi dell'art. 319 cpv. 1 CPC (cfr. Trezzini in: Commentario CPC 2011, n.

1 ad art. 319 pag. 1402), trattandosi essenzialmente di un presupposto necessario all'inoltro dell'azione di merito (art. 59 CPC);

che i rimedi di diritto indicati dal primo giudice al dispositivo n. 3 del suo giudizio si riferiscono unicamente alla decisione sulle spese (art. 209 cpv. 2 lett. d CPC), impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo (art. 110 CPC; Trezzini, op. cit., n. 2A ad art.

209 pag. 939);

che pertanto il reclamo 30 giugno 2011 si rivela d'acchito inammissibile;

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, il reclamo non avendo formato oggetto di notifica alla controparte.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

; .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.