Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2011.42 • TRAC TI 16.2011.42 Generato dall'IA

Employee Wage Claim Versus Employer Counterclaim for Reimbursement

Numero d'incarto 16.2011.42
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An employee sued a former employer for unpaid salary, vacation pay, and a thirteenth month's salary after being terminated, while the employer counter-sued for alleged overpaid expense reimbursements. The lower court found that although the termination letter was dated retroactively to January 28th, it was delivered on February 15th, making the termination effective at the end of March, thus awarding the employee wages for February and March plus the thirteenth month, and rejected the employer's counterclaim due to lack of proof. The appellate court rejected the employer's appeal, reasoning that the lower court acted within its authority to investigate facts not fully covered by the parties' initial claims, as evidence demonstrated the February 15th delivery date and the employee's later written claim for March wages, confirming the extended employment period and resulting salary entitlement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 404 cpv. 1 CPC, Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 319 lett. a CPC, Art. 320 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 417 cpv. 1 lett. c CPC; Employee Wage Claim Versus Employer Counterclaim for Reimbursement: The lower court found that although the termination letter was dated retroactively to January 28th, it was delivered on February 15th, making the termination effective at the end of March, thus awarding the employee wages for February and March plus the thirteenth month, and rejected the employer's counterclaim due to lack of proof. The appellate court rejected the employer's appeal, reasoning that the lower court acted within its authority to investigate facts not fully covered by the parties' initial claims, as evidence demonstrated the February 15th delivery date and the employee's later written claim for March wages, confirming the extended employment period and resulting salary entitlement.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda riconvenzionale cessazione d'impiego arretrati di salario tredicesima rinuncia a pretese di salario indennizzo per equivalente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 136 II 494
1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
DTF 135 V 4
4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
DTF 133 III 591
Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 417 cpv. 1 lett. c CPC ticinese

The court cited this article to justify awarding the salary for March 2010, even though it was not explicitly requested by the claimant in the initial petition, based on the judge's power to investigate the true facts.

art. 115 CPC

Cited regarding the general rule that proceedings in labor disputes are free of charge, unless recklessness is involved.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited as a condition for admissibility of an appeal to the Federal Tribunal concerning the fundamental importance of the legal issue.

art. 72 LTF

Cited as the basis for admissibility of the civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 76 LTF

Cited as governing the standing to appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

Cited as the basis for admissibility of the subsidiary appeal in matters of constitutional law if the civil appeal is not admissible.

art. 116 LTF

Cited as the grounds for the subsidiary appeal in matters of constitutional law.

art. 115 LTF

Cited as governing the standing to appeal in the case of a subsidiary appeal in matters of constitutional law.

art. 335*c* cpv. 1 CO

Cited as the substantive rule for calculating the termination period, justifying the award of salary for March 2010.

art. 95 a 98 LTF

Cited as the possible grounds for appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 405 cpv. 1 CPC

Cited to establish that the appeal is governed by the law in force at the time the decision was communicated.

art. 319 lett. a CPC

Cited to confirm the admissibility of the appeal as being against a final decision of the first instance that is not appealable.

art. 48 lett. d n. 1 LOG

Cited to confirm the admissibility of the appeal based on the litigation value being less than CHF 10,000.

art. 320 CPC

Cited to specify the grounds for challenging a decision via appeal (erroneous application of law or manifestly erroneous finding of facts).

art. 321 cpv. 1 CPC

Cited regarding the requirement that the appeal must be substantiated.

art. 404 cpv. 1 CPC

Cited to confirm that proceedings pending at the time of the entry into force of the CPC are governed by the previous law.

art. 66 al. 1 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders, only in the general section on legal remedies.

art. 64 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders, only in the general section on legal remedies.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders, only in the general section on legal remedies.

Art. 93 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders, only in the general section on legal remedies.

Art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies to specify the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 74 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the admissibility of the appeal to the Federal Tribunal, specifically concerning the criterion of fundamental importance.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2011.42 · Lugano 14 maggio 2012/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 30 giugno 2011 presentato da

RE 1 (patrocinata dall' PA 1)

contro la sentenza emessa il 17 giugno 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa n. DI.2010.96 (contratto di lavoro) promossa con istanza 20 maggio 2010 da

CO 1 (patrocinato dall' PA 2);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. CO

1 è stato assunto alle dipendenze della RE 1, ditta attiva nella ricerca di personale domestico, in qualità di “__________” dal 21 settembre 2009 con uno stipendio mensile lordo di fr. 3500.– oltre alla tredicesima. Con scritto 28 gennaio 2010 la datrice di lavoro ha disdetto il contratto per il successivo 28 febbraio non avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni per poter esercitare l'attività di collocatrice di personale domestico nel Cantone Ticino. L'11 marzo 2010 il lavoratore ha sollecitato il pagamento del salario relativo al mese di febbraio 2010 oltre alla tredicesima e alle vacanze non godute nel 2010, per un importo complessivo di fr. 3977.13 netti che la RE 1 non ha soluto. Anzi, essa ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona per l'incasso di fr. 767.60 oltre accessori sulla base di una ”denuncia querela al ministero pubblico del 22.03.2010”.

B. Con istanza 20 maggio 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 3977.13 netti oltre interessi del 5% dal 28 febbraio 2010, chiedendo inoltre l'annullamento della procedura esecutiva poiché infondata. All'udienza del 30 giugno 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando la sussistenza di un credito a favore del lavoratore al quale sarebbe stato versato quanto di sua spettanza. Essa ha inoltre chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'istante al citato precetto esecutivo notificatogli per la restituzione di rimborsi spese da questi percepiti in eccedenza.

Esperita l'istruttoria le parti hanno presentato delle conclusioni.

C. Statuendo il 17 giugno 2011 il Pretore, dopo avere accertato che la lettera di licenziamento era stata retrodatata al 28 gennaio 2010 ma consegnata al dipendente solo il 15 febbraio 2010, ha ritenuto efficace la disdetta per la fine del mese di marzo 2010, e ha così accolto la richiesta dell'istante intesa al pagamento dei salari dei mesi di febbraio e marzo 2010 oltre alla tredicesima, non riconoscendo nulla per vacanze non godute. Quanto all'importo posto in esecuzione dalla convenuta, il primo giudice non ha ritenuto provato nessun credito a favore della stessa per pretesi prelievi indebiti da parte del lavoratore.

D. Con reclamo 30 giugno 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato i fatti ed erroneamente applicato il diritto, ritenendo valida la disdetta del contratto solo per la fine del mese di marzo 2010 nonostante l'istante non abbia mai allegato tale circostanza, non avendo mai preteso che la lettera di licenziamento del 28 gennaio 2010 gli fosse stata consegnata solo il 15 febbraio 2010. Essa sostiene quindi che riconoscendo all'istante una mensilità nemmeno rivendicata il primo giudice si è sospinto *ultra petita*. Con decreto del 6 luglio 2011 il presidente della Camera ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Nelle sue osservazioni del 18 luglio 2011 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 17 giugno 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.

2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).

3. Secondo il Pretore la disdetta del contratto di lavoro decorre dal 31 marzo 2010 poiché l'istruttoria aveva permesso di accertare che la lettera di licenziamento datata

28 gennaio 2010 era stata effettivamente consegnata al dipendente solo il 15 febbraio 2010. La reclamante non condivide quest'accertamento, non avendo l'istante contestato la data di ricevimento della disdetta, ciò che di fatto rendeva superflua la verifica di una circostanza non controversa, la disdetta 28 gennaio 2010 dovendo quindi essere considerata valida per la fine del mese di febbraio 2010.

Nella fattispecie è vero che negli allegati preliminari l'istante nulla aveva eccepito in merito alla data di ricevimento della disdetta, sennonché nell'istanza egli si era espressamente riservato la possibilità di “contestare

la disdetta a dipendenza delle risultanze istruttorie“ (cfr. pag. 4 punto 6 in fine). E nel suo memoriale scritto del 4 aprile 2011 egli, richiamandosi a quanto emerso dall'istruttoria

che ha “chiarito che la disdetta è stata allestita e firmata e consegnata il 15 febbraio 2010 e retrodatata il 28 gennaio 2010” (cfr. conclusioni pag. 2), ha rivendicato il salario anche per il mese di marzo 2010. Su questo punto la decisione del Pretore resiste alla critica.

4. Contrariamente a quanto preteso dalla reclamante, il fatto per il primo giudice di averla condannata a pagare, oltre allo stipendio del mese di febbraio anche quello del mese di marzo 2010, non costituisce un giudizio *ultra petita*, avendo questi agito nell'ambito dei poteri riservatigli dall'art. 417 cpv. 1 lett. c CPC ticinese. Questo disposto conferisce infatti al giudice la facoltà di procedere d'ufficio a tutte le indagini necessarie per stabilire i fatti decisivi di causa, non essendo vincolato dalle domande di prova delle parti. Alle stesse compete sempre l'obbligo di produrre la documentazione e le prove a sostegno delle loro argomentazioni, nondimeno il giudice può indagare sulla vera fattispecie, in particolare sulla verità e la completezza dei fatti, potendo fondare il suo giudizio su circostanze sulle quali le parti non hanno fondato le loro tesi e potendo prendere in considerazione anche prove non proposte nel processo (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 e 963 ad art. 417).

In concreto, dall'istruttoria è chiaramente emerso che la lettera di licenziamento

28 gennaio 2010 è stata consegnata all'istante nel corso del successivo mese di febbraio 2010. Ciò è stato confermato da __________ la quale, ancorché sentita senza delazione di giuramento, ha riferito di aver redatto personalmente la lettera di licenziamento per tutti i dipendenti della convenuta (lei medesima, l'istante, __________ e __________) e che questa lettera “portava la data del 15 febbraio (circa) 2010, ma era retrodatata al 28 gennaio 2010“ (cfr. deposizione dell'11 ottobre 2010, verbali pag. 2). Anche __________ ha confermato che “nel mese di febbraio 2010 è stata data la disdetta di lavoro a tutti i dipendenti della RE 1. Ci è stata consegnata a tutti una lettera retrodatata…la disdetta è stata consegnata a tutti i dipendenti il medesimo giorno” (cfr. deposizione del 14 dicembre 2010, verbali pag. 2 e 3). Ciò posto, il fatto per il primo giudice di essersi basato su queste emergenze processuali per accogliere la richiesta dell'istante intesa al pagamento del salario del mese di marzo 2010, ancorché formulata con

le conclusioni di causa che la convenuta non ha peraltro contestato (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice

2000/2004, n. 12 e 565 ad art. 417), non può essere censurato avendo questi agito nell'ambito dei poteri riconosciutigli dall'art. 417 cpv 1 lett. c CPC ticinese.

Per di più, la reclamante non ha contestato la retrodatazione della disdetta e la consegna della medesima al lavoratore il 15 febbraio 2010, di modo che l'estensione della domanda dell'istante anche al salario del mese di marzo 2010 non avrebbe dovuto sorprenderla, essendo il risultato della semplice applicazione dell'art. 335*c* cpv. 1 CO (Favre/Munoz/Tobler,

Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 1.1 ad art. 335*c* CO). Ne discende che il reclamo, che non ha evidenziato né un'errata

applicazione del diritto e neppure un accertamento manifestamente errato dei

fatti, deve essere respinto.

5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 350.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.