Employee Termination for Non-Payment of Wages and Recalculation of Final Wages
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court reviewed an employer's appeal against a decision that upheld an employee's immediate termination due to non-payment of wages, finding that despite initially accepting a termination notice, evidence showed the employment relationship continued until the employee quit on February 17, 2010, due to the employer's failure to pay December 2009, January 2010, and 2009 bonus wages. The court reasoned that while the employer's payment of a CHF 6,000 advance slightly mitigated the situation, continued non-payment of several months' salary, even with intermittent delays in the past, constituted a severe breach justifying the employee's immediate termination for cause; however, the court partially granted the appeal by recalculating the owed wages based on the actual termination date of February 17, awarding the employee the pro-rated salary and bonus for that portion of February.
Regesto Legislator
UfficialeContratto di lavoro - disdetta - revoca consensuale - disdetta immediata da parte del lavoratore per mora del datore di lavoro - presupposti - calcolo del salario retribuito per un determinato periodo
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to partially grant the appeal based on the calculation of due salary.
Cited in the reasoning section regarding the free nature of the procedure in labor disputes, which informed the cost decision in the dispositive.
Cited in the reasoning to establish that the previous procedural law applied to the continuation of the proceedings, justifying the application of the new law for the appeal (Art. 405 CPC).
Cited in the reasoning as the basis for applying the new procedural law to the appeal decision.
Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal as it concerned a final decision appealable at first instance.
Cited in the reasoning to define the grounds for appeal (erroneous application of law and/or manifestly erroneous finding of facts).
Cited in the reasoning regarding the requirement for the appeal to be substantiated.
Cited in the final section ('Rimedi giuridici') to list the grounds for an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final section ('Rimedi giuridici') to specify the admissibility of the appeal to the Federal Tribunal based on the value in dispute.
Cited in the final section ('Rimedi giuridici') regarding the requirement of a fundamental legal question for the admissibility of the appeal.
Cited in the final section ('Rimedi giuridici') to regulate the standing to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final section ('Rimedi giuridici') to specify the grounds for a subsidiary constitutional appeal.
Cited in the final section ('Rimedi giuridici') to state the possibility of a subsidiary constitutional appeal when the appeal in civil matters is inadmissible.
Cited in the final section ('Rimedi giuridici') to regulate the standing to file a subsidiary constitutional appeal.
Although mentioned in the analysis of costs (Point 5), this provision is the Federal Tribunal's cost rule. The cost provisions applied in the dispositive are specific to the cantonal level (implied by the absence of LTF cost rules in the dispositive orders I.2 and II).
Cited in reference to cost allocation, supporting the decision not to award costs in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Although cost allocation is present in the dispositive (orders I.2 and II), the specific provision cited for cost allocation regarding *ripetibili* seems to be based on cantonal law/practice, as Art. 66 al. 1 LTF governs Federal Tribunal costs. Since the dispositive does not explicitly cite any LTF provision for costs, only cantonal provisions or general references are kept if present in the orders themselves.
Testo completo
Incarto n. 16.2011.38 · Lugano 22 maggio 2012/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera: · Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 14 giugno 2011 presentato da
RE 1 (patrocinata dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 12 maggio 2011 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud, nella causa DI.2010.139 (contratto di lavoro) promossa con istanza 2 giugno 2010 da
CO 1 (rappresentato dall'RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO
1 ha lavorato alle dipendenze della ditta RE 1, come montatore elettricista, dal 1° luglio 2008 con uno stipendio mensile lordo di fr. 4794.– (pari a fr. 4562.90 netti). Sulla modalità con cui il rapporto di lavoro si è concluso le posizioni della datrice di lavoro e del lavoratore divergono. Per la prima, il dipendente è stato licenziato in tronco con raccomandata a mano consegnatagli il
29 gennaio 2010 e da questi accettata senza riserve, per il secondo, invece, egli ha continuato a lavorare nonostante la disdetta fino al 17 febbraio 2010 quando egli stesso ha notificato il licenziamento in tronco per insolvenza, la datrice di lavoro essendo in mora con il pagamento dei salari di dicembre
2009/gennaio 2010 e la tredicesima del 2009. In ogni caso, dal 17 febbraio 2010 CO 1 si è annunciato alla Cassa disoccupazione.
B. Con istanza 2 giugno 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il pagamento di fr. 5298.85 netti oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2010, corrispondenti al saldo dei salari dovuti per il normale periodo di disdetta, da febbraio ad aprile 2010, già dedotto quanto percepito dalla Cassa disoccupazione RA 1. All'udienza del 21 settembre 2010 indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza ribadendo la conclusione del rapporto di lavoro al 29 gennaio 2010 e contestando il suo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 337*a* CO, tant'è che il 15 gennaio 2010 la stessa aveva versato all'istante un acconto di fr. 6000.– a copertura delle sue pretese salariali. Il Pretore ha poi congiunto la causa per l'istruttoria con quella promossa dalla cassa disoccupazione RA 1 nei confronti della RE 1 volta al pagamento di fr. 9430.55 netti (inc. IU.2010.27)
C. Statuendo il 12 maggio 2011 il Pretore aggiunto, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emersa la continuazione del rapporto di lavoro anche dopo il 29 gennaio 2010, ha ritenuto giustificata la disdetta con effetto immediato notificata dal lavoratore il 17 febbraio 2010 per insolvenza della datrice di lavoro.
Egli ha così accolto l'istanza con conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 5298.85 oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2010.
D. Con reclamo del 14 giugno 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie ritenendo che le parti abbiano di comune accordo revocato la disdetta con effetto immediato del contratto dalla stessa notificata il 29 gennaio 2010. Essa contesta inoltre l'accertamento del primo giudice sul suo stato di insolvenza con la conseguente legittimità della disdetta con effetto immediato notificata dal lavoratore il 17 febbraio 2010. Invitato a presentare osservazioni, CO 1 è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 12 maggio 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).
3. Il Pretore aggiunto non ha, di fatto, ritenuta valida la disdetta in tronco notificata dalla convenuta il 29 gennaio 2010 avendo l'istante continuato la sua attività lavorativa fino al 17 febbraio 2010. La reclamante non condivide quest'accertamento e ribadisce la validità del licenziamento in tronco dalla stessa notificato e accettato dal lavoratore.
Nella fattispecie è vero che il lavoratore ha sottoscritto la lettera di licenziamento in tronco 29 gennaio 2010 “per ricevuta ed accettazione“ (cfr. doc. 1). Sennonché, malgrado ciò il dipendente ha continuato a lavorare per la
convenuta anche dopo questa data, così come confermato da __________ “dopo la riunione del 29 gennaio 2010 per un
certo periodo, indicativamente due settimane, ha continuato a lavorare” (cfr. deposizione del 28 febbraio 2011, verbali pag. 3), e da __________
“dopo la riunione del 29 gennaio 2010 CO 1 ha continuato a lavorare……ogni sera compilava il rapporto di lavoro” (deposizione del 28 febbraio 2011, verbali pag. 5). Per di più, la stessa convenuta, nell'attestato del datore di lavoro destinato all'assicurazione contro la disoccupazione, ha indicato quale data di conclusione del rapporto di lavoro il 17 febbraio 2010 (doc. C nell'inc. inc. IU.2010.27). A fronte di queste risultanze, la conclusione del primo giudice secondo cui le parti avrebbero “consensualmente revocato la disdetta in tronco e proseguito il rapporto contrattuale fino al 17 febbraio 2010” non può essere considerata errata.
Ciò premesso, l'attività dell'istante, svolta sull'arco di quindi giorni in modo regolare dalle 7.30 del mattino e presenziando sul cantiere, come dichiarato da __________ e __________ (loc. cit.), senza che avesse in quel periodo un'altra attività retribuita da cui trarre sostentamento, era soggetta a remunerazione come correttamente ritenuto dal primo giudice (Streiff/vonKaenel, Arbeitsvertrag, 6a edizione, n. 2 e 6 ad art. 320 CO; Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar, 2010, n. 17 ad art. 320 CO). Su questo punto il reclamo è pertanto infondato.
4. Accertata la continuazione del rapporto di lavoro fino al 17 febbraio 2010, il Pretore aggiunto ha ritenuto giustificata la disdetta con effetto immediato notificata dal lavoratore per insolvenza della datrice di lavoro.
a)Il mancato pagamento del salario, specialmente se prolungato e ripetuto, può rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore dopo che quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro (Streiff/Von Kaenel, op. cit., n. 9 ad art. 337 CO e n. 3 ad art. 337*a* CO; Rehbinder in: Berner Kommentar, 1992, n.
10 ad art. 337 CO; Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail annoté, 2ª edizione, n. 1.39 ad art. 337 CO), sempre che, oggettivamente, anche in una fattispecie del genere non si possa più pretendere dal lavoratore di attendere, secondo i principi della buona fede, il termine del periodo di disdetta contrattuale per porre fine al rapporto di lavoro (JAR 1999 pag. 228).
b)
In concreto, con scritto dell'8 febbraio 2010 il lavoratore ha sollecitato il pagamento dello stipendio del mese di dicembre 2009, della tredicesima per il 2009 e dello stipendio del mese di gennaio 2010 assegnando alla datrice di lavoro un termine fino al 17 febbraio 2010 per procedere al versamento (doc. A). Tuttavia, è incontestato che il 15 gennaio 2010 la datrice di lavoro ha versato al dipendente fr. 6000.– a titolo di acconto. Per il primo giudice il prelievo di questa somma dal conto della convenuta non “prova che detto importo sia servito per pagare una parte della tredicesima e lo stipendio del mese di dicembre 2009”. Sennonché siffatta conclusione è smentita dalle stesse dichiarazioni dell'istante secondo cui tale versamento costituiva “un acconto versato
il 15 gennaio 2010, ovviamente risalente alle posizioni salariali arretrate” (cfr. replica del 21 settembre 2010, verbali pag. 2). E, come risulta espressamente dallo scritto 8
febbraio 2010 dell'istante, le posizioni salariali arretrate comprendevano anche
quelle in discussione (dicembre 2009, tredicesima 2009), l’istante non avendo peraltro allegato di avere ulteriori e
diversi arretrati nei confronti della datrice di lavoro, salvo una generica richiesta di “rimborso delle spese chilometriche” (doc. C) mai concretamente rivendicate. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, quindi, la convenuta ha dimostrato che con il versamento di fr. 6000.– ha saldato gran parte delle pretese salariali arretrate.
c) La situazione finanziaria della convenuta, seppur confrontata a sporadici ritardi nel pagamento dei salari come confermato da __________ secondo il quale il salario gli veniva a volte versato “con un po' di ritardo per difficoltà di incasso da parte della ditta. Si trattava di ritardi di qualche settimana, una volta è capitato un ritardo di un mese” (deposizione del 28 febbraio 2011, verbali pag 4), non era comunque tale da giustificare la grave misura posta in atto dal lavoratore. Infatti, semplici ritardi di pagamento o difficoltà finanziarie, pur costituendo una grave violazione del contratto da parte del datore di lavoro, il pagamento puntuale del salario essendo la sua prestazione principale (ZR 2002 pag. 236; JAR 1985 pag. 146; SJZ 1993 pag. 309), non bastano ancora per giustificare il licenziamento in tronco da parte del lavoratore (Favre/Munoz/ Tobler, op. cit., n. 1.1. ad art. 337*a* CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n 8 ad art. 337*a* CO). Tanto meno ove, come nel caso di specie, il salario
veniva comunque pagato come confermato da __________ che ha “sempre percepito lo stipendio”. Ciò posto, il fatto per il primo giudice di aver ritenuto che la
convenuta fosse in mora con il pagamento del salario e che tale circostanza fosse di una gravità tale da compromettere il rapporto di fiducia tra le parti e quindi legittimare la misura posta in atto dall'istante, è insostenibile e costituisce un accertamento manifestamente errato dei fatti con conseguente errata applicazione del diritto.
d) Ne
discende che l'istante, che ha lavorato per la convenuta fino al 17 febbraio 2010, ha diritto alla remunerazione sino a tale data. Sulla base del conteggio da questi prodotto (doc.
D), ritenuto che se il salario è retribuito relativamente a determinati periodi di tempo (settimane, mesi o anni), l'importo dovuto non è computato in base al tempo di lavoro effettivo ma al calendario (Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 30 ad art. 322 CO), le sue spettanze salariali per il mese di febbraio 2010 ammontano quindi a fr. 2585.65 (fr. 4562.90 : 30 x 17) oltre alla quota di tredicesima di fr. 215.50 (fr. 4562.90 : 12 : 30 x 17), per un totale di fr. 2801.10 netti. In applicazione dell'art. 327 cpv. 3 lett. c CPC il reclamo deve essere accolto entro tali limiti.
5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). Per quanto attiene alle ripetibili, l'istante ha rinunciato a presentare osservazioni e non può quindi essere considerato soccombente. Egli non può essere tenuto a versare indennità, che neppure possono essere poste a carico dello Stato del Cantone Ticino (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art.
107 pag. 443).
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza RE 1 è condannata a versare ad CO 1
CO
1 l'importo di fr. 2801.10 netti oltre interessi del 5% dal 1° maggio
2010.
2. Non si prelevano spese giudiziarie. RE 1 verserà ad CO 1
CO 1 fr. 300.– per ripetibili.
II. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
III. Notificazione a:
– ; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.