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16.2011.28 • TRAC TI 16.2011.28 Generato dall'IA

Employee v. Employer: Unpaid Night and Holiday Compensation for Vacation Pay Calculation

Numero d'incarto 16.2011.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee sued her former employer for unpaid supplement compensation for night and holiday work, claiming the amounts paid between 2005 and 2009 were deficient under the collective bargaining agreement and employment law principles, which mandate including regularly and durably received supplements in the full salary calculation for vacation and sick leave entitlement. The appellate court rejected the employer's appeal, reasoning that the lower court correctly found the employee performed night and holiday work regularly and durably over the last five years, establishing these supplements as an integral part of the salary for vacation compensation purposes, and that the relevant statutory provision protecting vacation pay overrides the collective agreement's clause restricting such supplements only to employees hired exclusively for night work.

Regesto Legislator

Ufficiale

Contratto di lavoro - infermiera - remunerazione lavoro notturno e festivo - parte integrante del salario - calcolo del salario durante le vacanze e la malattia

Parole chiave

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indennità di vacanze ferie non retribuite lavoro notturno calcolo del salario contratto collettivo di lavoro supplemento di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 404 cpv. 1 CPC
Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC).
Art. 405 cpv. 1 CPC
Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC).
Art. 319 lett. a CPC
contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) il reclamo a questa Camera (art.
Art. 320 CPC
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
Art. 321 cpv. 1 CPC
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
Art. 13 cpv. 3 CCL
Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino, al quale era assoggettato il loro contratto, escludendo espressamente quale parte integrante del salario l'indennità per lavoro notturno, salvo per i lavoratori assunti per lavorare esclusivamente di notte (art. 13 cpv. 3 CCL), ciò che non era il caso per l'istante.
Art. 362 CO
7 ad art. 362 CO; Wyler, op.
Art. 114 lett. c CPC
Cited in relation to the rule that proceedings in labor contract actions are free of charge, which is background information to the cost order.

Giurisprudenza citata

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DTF 136 II 494
1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
DTF 135 V 4
4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
DTF 133 III 591
Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
DTF 132 III 172
Employees v. Call Center: Calculation of Vacation Pay Including Irregular Night/Weekend Indemnities
DTF 129 III 493
Employee v. Employer: Unpaid Holiday Pay and Formal Requirements for Offsetting Wages
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 lett. d n. 1 LOG

This provision was cited as the basis for the admissibility of the appeal to the Chamber against a final first-instance decision.

art. 114 lett. c CPC

Cited in relation to the rule that proceedings in labor contract actions are free of charge, which is background information to the cost order.

art. 115 CPC

Cited to confirm that court costs are not charged unless there is bad faith or temerity, which did not apply in this case.

art. 76 LTF

Cited in the section regarding further appeal options (remedies), but not used in the final orders.

art. 72 e 74 LTF

Cited in the section regarding further appeal options (remedies), but not used in the final orders.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section regarding further appeal options (remedies), but not used in the final orders.

art. 116 LTF

Cited in the section regarding further appeal options (remedies), but not used in the final orders.

art. 113 LTF

Cited in the section regarding further appeal options (remedies), but not used in the final orders.

art. 115 LTF

Cited in the section regarding further appeal options (remedies), but not used in the final orders.

art. 66 cpv. 1 LTF

This provision is implicitly referenced by the order to pay 'ripetibili' (costs/indemnities) but is not explicitly cited in the dispositive orders 1-3.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not cited in the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 16.2011.28 · Lugano 2 aprile 2012/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 21 aprile 2011 presentato dalla

RE 1 (patrocinata dall' dott. PA 2 )

contro la sentenza emessa l'8 aprile 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa n. DI.2010.87 (contratto di lavoro) promossa con istanza 3 maggio 2010 da

CO 1 (patrocinata dall' PA 1 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. CO

1 ha lavorato come infermiera alle dipendenze della RE 1 dal 1° luglio 1999 al 30 aprile 2010, data per la quale la lavoratrice ha disdetto il

rapporto di lavoro. Il suo grado di occupazione, al minimo del 50%, è più volte variato nell'arco degli anni. Durante tutta la durata del rapporto contrattuale la lavoratrice ha svolto lavoro notturno e festivo, percependo a tale titolo, tra il mese di maggio 2005 e il mese di aprile 2010, indennità per complessivi fr. 9161.20.

B. Con

istanza 3 maggio 2010 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere

il pagamento di fr. 3838.80 oltre interessi, corrispondenti alla differenza tra quanto percepito a titolo di lavoro notturno e festivo tra maggio del 2005 e novembre 2009 (fr. 9161.20) e quanto avrebbe effettivamente avuto diritto (fr.

13 000.–). All'udienza dell'8 giugno 2010, indetta per la discussione, la convenuta, eccepita preliminarmente l'irricevibilità dell'istanza per incompetenza del giudice adito, ha proposto di respingere l'istanza contestando che le indennità versate alla dipendente per lavoro festivo e notturno, che la lavoratrice si era peraltro rifiutata di svolgere dal mese di aprile 2005, fossero parte integrante del salario, trattandosi piuttosto di indennità straordinarie ed eccezionali.

C. Con sentenza 20 ottobre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza per carenza di competenza giurisdizionale. Adita da CO 1, questa Camera ha annullato, il 14 dicembre 2010, la decisione impugnata rinviando gli atti al Pretore perché statuisse nel merito della lite (inc. 16.2010.__________).

D. Statuendo l'8 aprile 2011 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza condannando la convenuta al pagamento di fr. 3213.65 lordi oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2010.

E. Con reclamo 21 aprile 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver applicato in modo errato il diritto ritenendo dovute le indennità rivendicate dalla lavoratrice per lavoro notturno e festivo ancorché non effettivamente prestato come invece previsto dal Contratto collettivo al quale era assoggettato il rapporto di lavoro che vincolava le parti. Con decreto 26 aprile 2011 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contestuale al reclamo. Nelle sue osservazioni 11 maggio 2011 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata l'8 aprile 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato

contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) il reclamo a questa Camera (art.

48 lett. d n. 1 LOG), tempestivo, è ricevibile.

2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).

3. Il Pretore, premesso che nel salario sono comprese, oltre allo stipendio di base, anche le indennità supplementari versate per lavoro notturno e festivo svolto regolarmente e durevolmente, ha accertato sulla base dei tabulati di presenza degli ultimi cinque anni che la lavoratrice aveva svolto una regolare e durevole attività lavorativa notturna e festiva. Donde il riconoscimento di un'indennità a tale titolo quale parte integrante del salario, dovutole anche durante le sue assenze per vacanze e malattia. Il primo giudice, per calcolare l'indennità, si è basato sul salario di base oltre al supplemento mensile medio relativo al lavoro festivo percepito dall'istante, con un saldo a suo favore di fr. 3213.65 lordi.

La reclamante non condivide questa conclusione e rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale riconoscendo alla lavoratrice

delle indennità non dovute quale parte integrante del salario, il Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli

Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino, al quale era assoggettato il loro contratto, escludendo espressamente quale parte integrante del salario l'indennità per lavoro notturno, salvo per i lavoratori assunti per lavorare esclusivamente di notte (art. 13 cpv. 3 CCL), ciò che non era il caso per l'istante. Secondo la reclamante, poi, il primo giudice si è erroneamente richiamato alla giurisprudenza che prevede il pagamento delle indennità in questione, trattandosi di fattispecie diversa da quella in esame, l'istante non avendo svolto lavoro notturno e festivo in modo durevole e regolare.

4. L'art. 329*d* cpv. 1 CO richiamato dal Pretore, prevede che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura. Scopo della norma è quello di garantire al lavoratore un ugual trattamento salariale quando presta lavoro e quando è assente per vacanze (DTF 132 III 172, 129 III 493; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n.1 ad art. 329*d* CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 3 ad art. 329*d* CO). In questo senso, il salario dovuto durante le vacanze, e del quale il Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino non fornisce nessuna indicazione, è calcolato sulla base del salario completo che comprende, oltre al salario di base, anche le indennità versate al lavoratore che hanno carattere regolare e durevole, quali le indennità per lavoro notturno e festivo

(Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, pag. 352; Favre/Munoz/Tobler, loc. cit.). In concreto, è vero che l'art. 13 cpv. 3 del CCL riconosce il pagamento delle

indennità notturne solo ai lavoratori espressamente assunti per il lavoro notturno, tuttavia tale norma non può essere opposta alla lavoratrice poiché l'art.

362 CO vieta di derogare a sfavore del

lavoratore ai diritti previsti dall'art. 329*d* cpv. 1 CO (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 7 ad art. 362 CO; Wyler, op. cit., pag. 352 in fine e 353; DTF 129 III 493). La conclusione del Pretore, su questo punto, non può essere

censurata.

5. La reclamante censura l'accertamento del Pretore secondo cui l'attività svolta dall'istante nei giorni festivi e durante la notte, ovvero oltre il normale orario lavorativo, era durevole e regolare, rispettivamente il carattere durevole e regolare delle indennità supplementari versatele a questo titolo. Dai tabulati di presenza della dipendente relativi al periodo maggio 2005/30 aprile 2010 (cfr. doc. I° richiamato), così come dai conteggi salariali (doc. G I–G VI

e 2) si evince infatti che l'istante nel 2005 ha effettuato lavoro notturno tutti i mesi e quello festivo tutti i mesi tranne marzo e aprile,

nel 2006 ha svolto lavoro festivo tutti i mesi tranne da giugno a novembre, ritenuta l'assenza per malattia e maternità da maggio a ottobre, nel 2007 essa ha effettuato lavoro notturno nei mesi da settembre a dicembre e quello festivo

tutti i mesi, nel 2008 ha svolto lavoro notturno e festivo tutti i mesi, nel 2009 ha effettuato lavoro notturno e festivo tutti i mesi tranne novembre e dicembre durante i quali essa

è stata assente per malattia, mentre nel 2010 ha svolto lavoro festivo nei mesi di marzo e aprile, ritenuta l'assenza per malattia nel mese di

gennaio.

Ciò posto, l'accertamento dei fatti operato del Pretore non può ritenersi manifestamente errato, negli ultimi cinque anni di attività la lavoratrice avendo svolto lavoro notturno e festivo in maniera durevole e regolare. Per il che, nella misura in cui il primo giudice ha accertato che i supplementi versati alla dipendente per lavoro festivo avevano carattere regolare e durevole, questi supplementi devono pure essere considerati nel calcolo del salario dovuto durante le assenze per malattia e vacanze della lavoratrice (DTF 132 III 172).

6. Per quanto attiene al calcolo delle spettanze salariali della lavoratrice durante le vacanze e le assenze per malattia o maternità, il primo giudice si è attenuto al salario medio da questa percepito nel periodo controverso (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 329*d* CO), considerando, oltre al salario di base, anche le indennità supplementari versate per compensare il lavoro svolto durante la notte, il fine settimana e i giorni festivi (DTF 132 III 172; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar,

2010, n. 23 ad art 324*a* CO e n. 2 e 3 ad art. 329*d* CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 9 ad art. 324*a/b* CO). Al riguardo la reclamante

non censura espressamente i criteri di calcolo utilizzati dal primo giudice sicché non si può concludere in un'errata applicazione del diritto da parte del Pretore. Ciò posto il reclamo deve essere respinto.

7. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC) salvo in caso di malafede o temerarietà processuali estranee alla fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.