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16.2011.26 • TRAC TI 16.2011.26 Generato dall'IA

Employer's Set-off Claim for Faulty Work Barred by Lack of Proof of Negligence

Numero d'incarto 16.2011.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant employer challenged a lower court ruling that awarded the former employee outstanding wages, finding the employer's set-off claim for damages caused by faulty work to be time-barred. The appellate court overturned the lower court on the timeliness of the counterclaim, reasoning that by deducting the disputed damage amount from the final salary payment, the employer had clearly and promptly signaled its intent to hold the employee responsible, meaning the claim was not time-barred under established jurisprudence, even though the final settlement occurred later; however, the court ultimately rejected the appeal because the employer failed to meet its burden of proving the employee's fault or negligence regarding the damages, as required for a successful claim under general contractual liability principles.

Regesto Legislator

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Art. 404 cpv. 1 CPC, Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 319 lett. a CPC, Art. 320 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 115 CO; Employer's Set-off Claim for Faulty Work Barred by Lack of Proof of Negligence: The appellate court overturned the lower court on the timeliness of the counterclaim, reasoning that by deducting the disputed damage amount from the final salary payment, the employer had clearly and promptly signaled its intent to hold the employee responsible, meaning the claim was not time-barred under established jurisprudence, even though the final settlement occurred later; however, the court ultimately rejected the appeal because the employer failed to meet its burden of proving the employee's fault or negligence regarding the damages, as required for a successful claim under general contractual liability principles.

Parole chiave

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compensazione dei crediti risarcimento contrattuale del danno domanda riconvenzionale responsabilità di diritto privato onere della prova violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 136 II 494
1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
DTF 135 V 4
4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
DTF 133 III 591
Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
DTF 110 II 344
Employer v. Former Chief Engineer: Tender Undervaluation and Contract Damages
4C.146/2003
Truck Driver Successful in Claim for Unpaid Overtime and Vacation Against Former Employer
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 405 cpv. 1 CPC

This article governed the applicability of the new law to the appeal filed against the decision notified on March 24, 2011.

art. 48 lett. d n. 1 LOG

This article provided the basis for the appeal to this Chamber, as it was against a final decision of the first instance.

art. 320 CPC

This article defined the grounds for appeal (erroneous application of law and/or manifestly incorrect finding of facts) which were implicitly addressed when rejecting the appeal.

art. 321 cpv. 1 CPC

This article relates to the requirement for the appeal to be motivated, which was considered satisfied or sufficient for the decision on the merits.

art. 115 CO

Cited in the reasoning to explain the conditions under which a waiver of the employer's right to damages could be inferred (tacit agreement), a core issue in the substantive decision.

art. 321e CO

Cited in the reasoning regarding the employer's right to claim damages from the employee, which was central to the decision on the counterclaim.

art. 97 CO

Cited in the reasoning as the general principle of contractual liability which underlies the specific rule on employer's claims for damages against the employee.

art. 114 lett. c CPC

Cited in the reasoning to establish that the procedure in employment contract disputes is free of charge.

art. 115 CPC

Cited in the reasoning regarding the potential assessment of bad faith or vexatiousness for awarding procedural costs.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies, defining the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 LTF

Cited in the section on legal remedies, establishing the admissibility of an appeal in civil matters.

art. 74 LTF

Cited in the section on legal remedies, establishing the admissibility threshold for an appeal in civil matters based on the value in dispute and fundamental legal questions.

art. 76 LTF

Cited in the section on legal remedies, defining the standing to appeal to the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

Cited in the section on legal remedies, defining the grounds for a subsidiary appeal in constitutional matters.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies, establishing the admissibility of a subsidiary appeal in constitutional matters when a civil appeal is not admissible.

art. 115 LTF

Cited in the section on legal remedies, defining the standing to file a subsidiary appeal in constitutional matters.

art. 404 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to state that proceedings pending at the entry into force of the new CPC are governed by the old law.

art. 319 lett. a CPC

Cited in the reasoning to classify the decision being appealed as a 'final unappealable decision of the first instance'.

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Testo completo

Incarto n. 16.2011.26 · Lugano 27 aprile 2012/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 13 aprile 2011 presentato da

RE 1 (patrocinata dall' PA 1 )

contro la sentenza emessa il 24 marzo 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa DI.2010.1390 (contratto di lavoro) promossa con istanza 14 settembre 2010 da

CO 1 () (rappresentato dall'RA 1 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. L'11 gennaio 2010 RE 1 ha assunto CO 1 in qualità di verniciatore con un salario mensile di fr. 5000.– lordi, oltre la tredicesima. Il contratto di lavoro è stato

disdetto dalla datrice di lavoro il 25 maggio 2010 per il 30 giugno successivo. Durante il periodo di disdetta CO 1 è stato dichiarato inabile al

lavoro al 100% dal 3 al 28 giugno 2010. Terminato il periodo di inabilità lavorativa il dipendente non si è più presentato sul posto di lavoro, mentre dal

1° luglio 2010 è stato assunto da altro datore di lavoro. Il 18 agosto 2010 RE 1 ha trasmesso ad CO 1 un conteggio relativo allo stipendio del mese di

giugno, alla quota di tredicesima e alle vacanze non godute fino al 30 giugno 2010 con un saldo in suo favore di fr. 6249.66, previa deduzione di un quarto del salario per abbandono ingiustificato del posto di lavoro. Da quest'importo la datrice di lavoro ha effettuato un'ulteriore deduzione di fr. 4320.05 pari ai costi sostenuti per il rifacimento di lavori eseguiti malamente dal dipendente, al quale in data 18 agosto 2010 ha versato l'importo di fr. 1929.60 a saldo delle sue pretese salariali.

B. Il 14 settembre 2010 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 4320.–

oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2010, la trattenuta effettuata dalla datrice

di lavoro essendo ingiustificata. All'udienza del 19 ottobre 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, chiedendo in via

riconvenzionale il pagamento di fr. 1923.90, oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2010, quale risarcimento di ulteriori danni provocati dall'istante nell'esecuzione di lavori a lui affidati. Esperita l'istruttoria, nei rispettivi allegati conclusionali le parti si sono riconfermate nelle loro allegazioni e contestazioni, la convenuta riducendo la pretesa riconvenzionale a fr. 1077.50 oltre interessi.

C. Statuendo il 24 marzo 2011 il Pretore, ritenuta ingiustificata la trattenuta di fr. 4320.– effettuata dalla datrice di lavoro, che aveva fatto valere tardivamente la sua pretesa di risarcimento dei danni, ha accolto l'istanza con conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 4320.– netti oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2010. Quanto alla domanda riconvenzionale, il Pretore l'ha respinta, la datrice di lavoro non avendo provato la responsabilità del lavoratore e l'entità dei danni che questo avrebbe cagionato.

D. Con reclamo del 13 aprile 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di avere erroneamente applicato il diritto, in particolare la giurisprudenza del Tribunale federale circa la pretesa perenzione della sua pretesa risarcitoria, e di aver erroneamente accertato i fatti, non ritenendo giustificata la trattenuta da essa effettuata e la successiva richiesta di risarcimento danni nei confronti del dipendente. Dal canto suo questi, con scritto 15 aprile 2011, ha concluso per il rigetto del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la

sentenza del Pretore è stata notificata il 24 marzo 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) il reclamo a questa Camera (art.

48 lett. d n. 1 LOG), tempestivo, è ricevibile.

2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).

3. Il Pretore ha ritenuto tardiva la richiesta della datrice di lavoro intesa al risarcimento dei danni che il lavoratore le avrebbe cagionato nello svolgimento delle sue mansioni, siccome fatta valere per la prima volta un mese e mezzo dopo la conclusione del rapporto di lavoro. La reclamante non condivide quest'accertamento in quanto frutto di un'errata applicazione della giurisprudenza federale richiamata dal Pretore.

a) La legge non prevede nessun termine di perenzione entro il quale il datore di lavoro deve far valere eventuali pretese di risarcimento danni nei confronti del suo dipendente (Favre/ Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2ª edizione, n. 1.16 ad art. 321*e* CO). Simile silenzio non costituisce una lacuna legislativa, ragione per la quale una rinuncia del datore di lavoro a chiedere un risarcimento danni può essere ammessa solo se il comportamento delle parti – interpretato secondo il principio dell'affidamento – permette di concludere all'esistenza di un annullamento convenzionale del debito ai sensi dell'art. 115 CO (DTF 110 II 344).

In questo contesto il lavoratore può ritenere che se il datore di lavoro vanta delle pretese risarcitorie nei suoi confronti, egli

gliele notificherà prima di compiere quegli atti che accompagnano la fine delle relazioni di lavoro, come il pagamento delle ultime spettanze salariali, il regolamento delle prestazioni di previdenza e l'allestimento di un certificato di lavoro (DTF 110 II 344; Brühwiler in: Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 3 ad art. 321*e* CO). Di principio, in caso di silenzio, il lavoratore può ritenere che il datore di lavoro abbia rinunciato per atti concludenti a far valere le sue eventuali pretese e la

sua accettazione a tale offerta può ritenersi presunta (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n . 14 ad art.

321*e* CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.16 e 1.17 ad art. 321*e* CO; CCC, sentenza inc. 16.2002.60 del 15 aprile 2003, consid. 6).

b) Per il Tribunale Federale quindi se il datore di lavoro non fa valere nei confronti del lavoratore – prima della fine del rapporto di lavoro – eventuali pretese risarcitorie a quel momento già note nell'ammontare o nel principio, egli perde ogni diritto alle stesse. D'altro canto il lavoratore può in buona fede presumere la rinuncia del datore di lavoro a qualsiasi rivendicazione nell'ipotesi in cui questo provveda al pagamento incondizionato e senza riserve dell'ultimo salario (sentenza 4C.146/2003 del 28 agosto 2003).

c) Nel caso di specie, trattenendo sull'ultimo salario del dipendente l'importo di fr. 4320.– (cfr. doc. F), la datrice di lavoro ha chiaramente e tempestivamente segnalato la sua intenzione di ritenerlo responsabile di un danno di pari importo, poco importa se la liquidazione delle pretese salariali sia avvenuta un mese e mezzo dopo la conclusione del rapporto di lavoro. Ritenendo tardiva e perenta la pretesa risarcitoria della datrice di lavoro, il primo giudice ha pertanto erroneamente applicato il diritto sostanziale.

4. Accertato che la datrice di lavoro era legittimata a opporre in compensazione alle pretese salariali del lavoratore sue pretese risarcitorie, occorre ancora verificare se il Pretore, che ha escluso i presupposti per il risarcimento non essendo emerso dalle risultanze istruttorie se gli errori attribuiti al dipendente fossero imputabili a quest'ultimo o ad eventuali istruzioni errate, sia incorso in arbitrio. Per la reclamante, la conclusione del primo giudice è smentita dalle risultanze istruttorie.

a) L'art. 321e CO ripropone in sostanza il principio generale della responsabilità contrattuale sancito dall'art. 97 CO (cfr. fra tutti Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª edizione, n. 3082-3087), la quale presuppone la prova del danno, della violazione di obblighi contrattuali nonché dell'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due elementi. La colpa è presunta (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 4 ad art. 321*e* CO). Tocca al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei primi tre requisiti, mentre al lavoratore incombe l'onere di provare l'assenza di ogni colpa (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 321*e* CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.13 ad art. 321*e* CO; Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 101 segg. con numerosi rinvii giurisprudenziali e richiami dottrinali; Rehbinder in: Berner Kommentar, n. 17 ad art. 321*e* CO). Una volta ammessa la responsabilità, spetta al giudice – che in quest’ambito dispone di un ampio margine d'apprezzamento – stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a risarcire il danno.

b) Nel caso concreto, è indubbio che la convenuta ha rifatto parte dei lavori affidati ed eseguiti dall'istante. Sennonché, né le prove documentali né quelle testimoniali provano che il lavoratore abbia commesso una qualsiasi colpa o negligenza nello svolgimento delle mansioni che gli venivano affidate. Poco importa che la disdetta del rapporto di lavoro sia stata notificata proprio a causa delle scarse capacità professionali del lavoratore (cfr. doc. C) e che questi non fosse in possesso dei necessari diplomi. __________ per il quale l'istante era una persona preparata, ha riferito che il collega in alcune occasioni è stato richiamato dalla datrice di lavoro “ma niente fuori dal normale” (deposizione del 9 dicembre

2010, verbali pag. 2). __________, dal canto suo, ha confermato che l'istante “non si è mai discostato dalle nostre istruzioni. Se

si diceva di fare un lavoro, lui faceva quello che veniva detto” (deposizione del 9 dicembre 2010, verbali pag. 9). In tali circostanze il Pretore, ritenendo che la convenuta non aveva provato che gli errori attribuiti al dipendente fossero imputabili a

quest'ultimo o ad eventuali istruzioni errate, non è incorso in un manifesto errore nell'accertamento dei fatti né

in un'errata applicazione del diritto. E le medesime considerazioni valgono anche in relazione ai danni fatti valere dalla reclamante con la sua domanda riconvenzionale. Ne discende che il reclamo si rileva infondato e deve essere respinto.

5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di malafede o temerarietà processuali, non date in concreto (art. 115 CPC). Non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, il cui scritto 15 aprile 2011 non può essere considerato alla stregua di un allegato di osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– . , ; – , .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.