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16.2011.24 • TRAC TI 16.2011.24 Generato dall'IA

Appeal Dismissed Upon Appellant's Withdrawal Without Cost Assessment

Numero d'incarto 16.2011.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant filed a complaint against a lower court's eviction order, which had been granted after the tenant failed to vacate the leased apartment following the agreed termination of the lease; however, during the appeal proceedings, the appellant formally withdrew the complaint, leading the appellate court to dismiss the appeal as withdrawn, ruling that such withdrawal mandates the striking of the case from the docket, but exceptionally waived the usual requirement for the withdrawing party to bear court costs and fees due to the appellant's lack of legal counsel and the circumstances of the case, while also finding no grounds for awarding legal costs to the opposing party who did not submit observations on the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 239 cpv. 2 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Appeal Dismissed Upon Appellant's Withdrawal Without Cost Assessment: diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

Parole chiave

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procedura di sfratto spese legali ritiro dell'atto procedurale tassazione delle spese ritiro delle conclusioni civili patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

Cited as the basis for striking the procedure from the roll due to the withdrawal of the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule regarding the obligation to assume judicial costs following a withdrawal, although an exception was applied.

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Testo completo

Incarto n. 16.2011.24 · Lugano 18 aprile 2011/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 29 marzo 2011 presentato da

RE 1

contro la sentenza emessa il 17 marzo 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa SO.2011.783 (sfratto) promossa con istanza 1° marzo 2011 da

CO 1 (rappresentata dalla);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che il 6 giugno 2006 RE 1 ha sottoscritto con la società in nome collettivo CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento in uno stabile di proprietà di quest'ultima a __________, per una pigione mensile di fr. 650.– “tutto compreso”;

che per accordo delle parti la locazione si è conclusa il 28 febbraio 2011;

che non avendo il conduttore provveduto alla restituzione dell'ente locato, con istanza 1° marzo 2011 la CO 1 ne ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, lo sfratto;

che con sentenza 17 marzo 2011 il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato al convenuto di liberare l'ente locato entro 10 giorni dalla notifica della decisione;

che con scritto 29 marzo 2011 RE 1 ha scusato la propria assenza all'udienza di discussione manifestando il proprio impegno al pagamento delle pigioni arretrate;

che invitata a presentare osservazioni, CO 1 è rimasta silente;

che l'11 aprile 2011 RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo chiedendo lo stralcio della procedura;

e considerando

in diritto: che la decisione impugnataè stata emessa il 17 marzo 2011 sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;

che così come è ammessa la possibilità per le parti di rinunciare a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle stesse di ritirare il loro reclamo (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, n. 5B ad oss. art. 308–334);

che la desistenza del reclamante comporta lo stralcio della procedura (cfr. art. 241 cpv. 3 CPC);

che di regola la desistenza equivale a soccombenza, con obbligo per chi recede di assumere le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si pone problema di ripetibili, l'istante non avendo formulato osservazioni al reclamo;

per questi motivi

decide: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La procedura è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.