Employer Appeal Dismissed for Unpaid Salary Claim Despite Claim of Denied Right to be Heard
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court considered an appeal against a lower court decision that fully granted an employee's claim for unpaid salary and a portion of the thirteenth-month bonus, following the employer's non-appearance at the scheduled hearing where the employer claimed to have been denied the right to be heard because the summons and notice of collection were not received. The court reasoned that while the right to be heard is constitutionally guaranteed, the employer failed to overcome the factual presumption that the registered mail containing the summons and the notification slip for pickup were properly delivered to their mailbox, with tracking information confirming dispatch and notice of collection, thereby placing the failure to attend the hearing on the employer, leading to the rejection of the appeal as no procedural error or manifestly incorrect finding of fact was demonstrated.
Regesto Legislator
UfficialeContratto di lavoro - diritto di essere sentito - citazione all'udienza - invio raccomandato non ritirato - presunzione di notifica anche in assenza di avviso di ritiro - notifica citazione alla parte se non è indicato il patrocinatore
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the section applying the procedural rule for issuing the final order.
This provision was cited to establish that legal fees are not charged in labor contract disputes unless there is bad faith.
This provision was cited to state that costs are not awarded because bad faith or temerity in the proceedings were not present.
Testo completo
Incarto n. 16.2011.23 · Lugano 8 agosto 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Bozzini
vicecancelliera: · Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 18 marzo 2011 presentato da
RE 1 (patrocinata dall')
contro la sentenza emessa il 16 febbraio 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa DI.2011.4 (contratto di lavoro) promossa con istanza 31 dicembre 2010 da
CO 1 (I) (patrocinato dall' __________);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO
1 ha lavorato alle dipendenze di RE 1 come architetto, dal 6 maggio 2009 al 30 settembre 2010 per uno stipendio mensile lordo di iniziali fr. 4000.– aumentati a fr. 4500.– da gennaio 2010.
B. Con istanza 31 dicembre 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 7875.– lordi oltre interessi del 5% dal 30 settembre 2010, corrispondenti al salario del mese di dicembre 2010 e alla quota della tredicesima), così come il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano. All'udienza del 15 febbraio 2011, indetta per la discussione, la convenuta non è comparsa e si è lasciata precludere. Statuendo il 16 febbraio 2011 il Pretore ha integralmente accolto l'istanza.
C. Con reclamo 18 marzo 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare alla discussione non essendole pervenuta né la citazione né il relativo avviso di ritiro. Il memoriale non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata il 16 febbraio 2011 sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non la procedura civile ticinese. Come nel vecchio
diritto, anche per l'art. 326 cpv. 1 CPC la produzione di nuova documentazione non presentata davanti al primo giudice non è ammissibile.
2. La reclamante si duole della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare alla discussione non essendole pervenuta la relativa citazione né l'avviso di ritiro della raccomandata. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale (art. 29 cpv. 2 Cost.) formale, la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid.
2.6.1 con rinvii).
a) Nella fattispecie l'ordinanza 3 gennaio 2011, spedita mediante invio raccomandato n. 98.46.__________ e con la quale il Pretore ha citato le parti all'udienza del 15 febbraio 2011 per la discussione, non è stata ritirata dalla convenuta e, scaduto il periodo di giacenza, è stata ritornata alla Pretura. Ora, un atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento della consegna al suo destinatario oppure, al più tardi, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa; v. anche art 138 cpv.
3 lett. a CPC). In concreto, la convenuta non poteva ignorare tale aspetto, l'istante avendo espressamente preavvisato l'azione giudiziaria qualora non avesse ottenuto il pagamento dell'importo fatto valere in giudizio entro il 25 novembre 2010 (doc. F).
b)
La reclamante si duole altresì di non aver ricevuto l'avviso di ritiro. Al riguardo sussiste una presunzione di fatto – refragabile – secondo cui il funzionario postale ha correttamente inserito l'avviso di ritiro nella cassetta delle lettere del destinatario e che la data di questo deposito, apposta sull'elenco delle notifiche, sia esatta. Questa presunzione comporta un rovesciamento dell'onere della prova a scapito del destinatario, nel senso che se se questi non riesce a stabilire l'assenza di avviso nella sua cassetta delle lettere, la consegna è reputata avvenuta in quel luogo e in quella data (sentenza del Tribunale
federale 9C_753/2007 del 29 agosto 2008 consid. 3, in: RSPC 2009 pag. 24; Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero, n. 1B ad art. 138). Trattandosi invero di provare un fatto negativo, il destinatario non deve tuttavia portare una prova rigorosa ma è sufficiente una “verosimiglianza preponderante”, ovvero egli deve far sorgere seri dubbi sull'esistenza di errori in occasione della notifica (sentenza del Tribunale federale 2C_38/2009 del 5 giugno 2009 consid. 4.1).
c) In concreto, a prescindere dal fatto che la giurisprudenza citata dalla reclamante appare superata, la sola allegazione di quest’ultima che sostiene di non aver ricevuto l'avviso di ritiro, non basta a sovvertire con verosimiglianza preponderante la presunzione della corretta notifica. Non
essendovi seri dubbi sull'agire del funzionario postale, le informazioni inerenti al recapito n. 98.46.__________ dalle quali si evince che la citazione è stata spedita il 3 gennaio
2011 mentre il 4 gennaio 2011 la destinataria è stata avvisata per il ritiro (cfr. ‹www. posta.ch/ trackandtrace›), devono perciò ritenersi esatte. Ciò posto la notifica non può essere ritenuta viziata e la mancanza all'udienza di discussione deve essere imputata alla parte medesima.
d) Si aggiunga che anche nella modalità di notifica della citazione non è ravvisabile alcun errore procedurale, il Pretore, ricevuta l'istanza 31 dicembre 2010 dalla quale non risultava nessun patrocinatore della convenuta, l'ha notificata a quest'ultima (art. 136 CPC). Né l'ordinamento processuale impone al giudice di verificare nell'incarto l'esistenza di un eventuale rapporto di rappresentanza non indicato nell'allegato introduttivo. Ne discende che il reclamo, che non ha evidenziato né un'errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC) e neppure un accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), esclusa essendo in ogni caso la proposta in questa sede di nuovi fatti o prove (art. 326 cpv. 1 CPC), deve essere respinto.
3. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di malafede o temerarietà processuali, non date in concreto (art. 115 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
–; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.