Land Lease Appeal Withdrawal and Cost Waiver
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision upholding the termination of a commercial land lease agreement, but subsequently withdrew the appeal because the parties executed a new lease contract. The appellate court acknowledged the withdrawal under the new Civil Procedure Code, which permits such action, leading to the removal of the case from the docket due to the appellant's desistance, and while typically the withdrawing party bears court costs, the court exceptionally waived all fees and costs due to the specific circumstances of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 239 cpv. 2 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Land Lease Appeal Withdrawal and Cost Waiver: The appellate court acknowledged the withdrawal under the new Civil Procedure Code, which permits such action, leading to the removal of the case from the docket due to the appellant's desistance, and while typically the withdrawing party bears court costs, the court exceptionally waived all fees and costs due to the specific circumstances of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to support the procedure's striking off due to withdrawal (desistenza).
Cited regarding the general obligation to bear judicial costs upon withdrawal (soccombenza), although waived in the operative part.
Testo completo
Incarto n. 16.2011.21 · Lugano 3 maggio 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera: · Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 30 marzo 2011 presentato da
RE 1 (patrocinato dall')
contro la sentenza emessa il 18 marzo 2011 dal Pretore del Distretto di Leventina nella causa SE.2011.1 (contratto di locazione) promossa con istanza 21 gennaio 2011 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con sentenza 18 marzo 2011 il Pretore del Distretto di Leventina ha attestato la regolarità della disdetta per il 31 marzo 2011 del contratto di locazione concluso tra CO 1 e RE 1 avente per oggetto un terreno adibito ad uso commerciale a __________;
che con reclamo
30 marzo 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che con decreto 31 marzo 2011 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo ;
che il 28 aprile 2011 RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo, le parti avendo sottoscritto un nuovo contratto di locazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnataè stata emessa il 18 marzo 2011 sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;
che così come è ammessa la possibilità per le parti di rinunciare a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle stesse di ritirare il loro reclamo (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, n. 5B ad oss. art. 308–334);
che la desistenza del reclamante comporta lo stralcio della procedura (cfr. art. 241 cpv. 3 CPC);
che di regola la desistenza equivale a soccombenza, con obbligo per chi recede di assumere le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo;
che non si pone problema di ripetibili, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni;
per questi motivi
decide: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La procedura è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
–; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.