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16.2011.15 • TRAC TI 16.2011.15 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Challenge Factual Findings

Numero d'incarto 16.2011.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court decision that ordered the payment of vehicle repair damages, stemming from an altercation between the two drivers on the highway. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant merely reasserted their denial of responsibility without specifically addressing the lower court's reasoning or demonstrating that the factual findings were manifestly incorrect or unsustainable as required by the relevant procedural code for an appeal challenging factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 405 CPC, Art. 320 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 321 pag, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 322 CPC; Appeal Dismissed for Failure to Challenge Factual Findings: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant merely reasserted their denial of responsibility without specifically addressing the lower court's reasoning or demonstrating that the factual findings were manifestly incorrect or unsustainable as required by the relevant procedural code for an appeal challenging factual findings.

Parole chiave

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censura dell'accertamento dei fatti mancanza di prova impugnabilità della decisione di rinvio eccezione di incostituzionalità decisione motivata sentenze sulla validità di un atto Risarcimento danni - contenuto del reclamo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 322 CPC

This article was cited as the basis for the final order declaring the appeal inadmissible.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision was applied to determine that court costs follow the event (the losing party).

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Testo completo

Incarto n. 16.2011.15 · Lugano 21 aprile 2011/lw/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo dell'11 febbraio 2011 presentato da

RE 1

contro la sentenza emessa il 17 gennaio 2011 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa IU.2007.32 (risarcimento danni) promossa con istanza 18 ottobre 2007 da

CO 1 (D) PA 1

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che il 22 agosto 2006 sulla corsia di sorpasso dell'autostrada A2 in vicinanza dello svincolo di Lugano Nord RE 1 e CO 1 hanno avuto un diverbio in relazione a una manovra da loro posta in atto con i rispettivi veicoli;

che con istanza 18 ottobre 2007 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il pagamento di fr. 2041.50 oltre interessi del 5% dal 18 ottobre 2007 corrispondenti al risarcimento del danno alla carrozzeria del proprio veicolo causato da un calcio sferrato dall'altro conducente;

che all'udienza del 12 dicembre 2007, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando di aver colpito il veicolo dell'istante;

che statuendo il 17 gennaio 2011 il Pretore ha accolto l'istanza e ha condannato il convenuto a versare all'istante fr. 2041.50 oltre interessi del 5% dal 18 ottobre 2007;

che con lettera dell'11 febbraio 2011 RE 1 si è rivolto al Ministero pubblico indicando di non ritenersi “responsabile del danno alla vettura… poiché ritengo e confermo che non ho colpito alcuna vettura… per questo motivo non intendo risarcire alcun danno”;

che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza;

che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 17 gennaio 2011 sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale (art. 405 CPC);

che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);

che, in concreto, il reclamante si limita a contestare la sua responsabilità in merito al danneggiamento del veicolo dell'istante, senza pretendere che l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità;

che in tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente improponibile;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di intimazione.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Trattato come reclamo, lo scritto 11 febbraio 2011 è irricevibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

;

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.