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16.2011.14 • TRAC TI 16.2011.14 Generato dall'IA

Tenant Rent Overpayment Jurisdiction Appeal

Numero d'incarto 16.2011.14
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A tenant appealed a lower court's dismissal of their action seeking the return of allegedly overpaid rent, claiming the landlord had incorrectly calculated the monthly rent based on mortgage rates for February and March 2010. The appellate court annulled the lower court's decision, reasoning that the tenant's claim was an ordinary action for unjust enrichment concerning a tenancy matter, which fell outside the subject-matter jurisdiction of the Justice of the Peace under relevant cantonal law, requiring the action to be declared inadmissible due to the lack of jurisdiction, irrespective of the parties' submissions or the lower court's treatment of the matter as a summary opposition proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 405 CPC, Art. 60 CPC, Art. 59 cpv. 2 lett. b CPC, Art. 60 pag, Art. 31 cpv. 2 lett. b LOG, Art. 320 lett. a CPC; Tenant Rent Overpayment Jurisdiction Appeal: The appellate court annulled the lower court's decision, reasoning that the tenant's claim was an ordinary action for unjust enrichment concerning a tenancy matter, which fell outside the subject-matter jurisdiction of the Justice of the Peace under relevant cantonal law, requiring the action to be declared inadmissible due to the lack of jurisdiction, irrespective of the parties' submissions or the lower court's treatment of the matter as a summary opposition proceeding.

Parole chiave

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pigione del locatario incompetenza per materia azione di indebito arricchimento esecuzione dello sfratto pretesa abusiva del locatore diritto di riprendere il possesso della cosa Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudici di pace

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 320 lett. a CPC

The original judgment was annulled due to an erroneous application of this procedural rule concerning grounds for appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited to govern the allocation of judicial costs based on the outcome of the appeal (success/failure).

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Testo completo

Incarto n. 16.2011.14 · Lugano 26 aprile 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 7 febbraio 2011 presentato da

RE 1

contro la sentenza emessa il 24 gennaio 2011 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona, nella causa n. 398-2010 (locazione) promossa con istanza 29 ottobre 2010 nei confronti della

CO 1 (rappresentata __________);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che RI 1 ha sottoscritto con __________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento situato in uno stabile di proprietà della __________ nel Comune di __________;

che tra le parti sono sorte contestazioni in merito al pagamento della pigione, il conduttore rivendicando una riduzione della medesima, avendo pagato per i mesi di febbraio e marzo 2010 una pigione eccessiva rispetto ai tassi ipotecari in vigore, ovvero

fr. 1451.– anziché fr. 1407.80;

che con istanza 29 ottobre 2010 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 86.40 oltre a fr. 30.– di spese, agli interessi e le spese esecutive così come il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;

che all'udienza del 19 gennaio 2011, indetta per la discussione, la convenuta, unica comparente, ha sostenuto di aver già ristornato all'istante le eccedenze pagate;

che statuendo il 24 gennaio 2011, il Giudice di pace ha respinto l'istanza;

che con reclamo

7 febbraio 2011 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 24 gennaio 2011 sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale (art. 405 CPC);

che per l'art.

60 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio della causa se sono dati i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia (art. 59 cpv.

2 lett. b CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 203);

che l'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto;

che per cause riguardanti tali controversie – concetto da interpretare in modo ampio (cfr. Cocchi, Uffici di conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per le controversie in materia di locazione in: CFPG, Il Ticino e il diritto, collana blu, Lugano

1997 pag. 292) – si intendono tutte le vertenze attinenti alla ”locazione“ (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato,

Lugano 2000, n. 940 ad art. 404);

che non rientrano invece in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione (Cocchi, op. cit., pag. 293), per le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace;

che in concreto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che ha trattato l'istanza quale domanda di rigetto definitivo dell'opposizione, l'istante ha promosso un'azione ordinaria intesa alla restituzione di pigioni pagate in eccedenza (azione per indebito arricchimento);

che in circostanze siffatte il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma doveva dichiararsi incompetente per materia (CCC, inc. 16.2008.__________ del 26 maggio 2008 in: Rte D I-2009. 11 c pag. 604);

che l'incompetenza per materia del giudice è un presupposto processuale rilevabile d'ufficio, indipendentemente da una specifica richiesta delle parti (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art.

60 pag. 202);

che la mancanza del presupposto della competenza per materia del giudice di pace comporta l'irricevibilità dell'istanza (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 198);

che la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale (art. 320 lett. a CPC), deve così essere annullata;

che nelle circostanze descritte le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che, al riguardo, soccombente è considerata anche la parte la cui domanda viene dichiarata inammissibile (cfr. Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 106 pag. 432);

che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia: I. La sentenza 24 gennaio 2011 del Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è irricevibile per carenza di competenza del giudice adito.

2. La tassa di giustizia di fr. 40.– è posta a carico dell'istante.

II. Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione a:

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.