Appeal Dismissed for Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision that ordered them to pay CHF 725.15 plus interest for vehicle repair services rendered by the opposing party, following the rejection of an objection to an execution order. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant filed the cassation appeal on January 27, 2011, which was beyond the statutory 20-day deadline that began running the day after the November 5, 2010 notification of the lower court's decision, leading to the conclusion that the appeal was manifestly late and could not be examined on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 405 cpv. 1 CPC, Art. 48 lett. d LOG, Art. 328 cpv. 1 CPC, Art. 131 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant filed the cassation appeal on January 27, 2011, which was beyond the statutory 20-day deadline that began running the day after the November 5, 2010 notification of the lower court's decision, leading to the conclusion that the appeal was manifestly late and could not be examined on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article (regarding costs following the event) is mentioned immediately before the operative part regarding costs, although the court decided not to levy fees.
Testo completo
Incarto n. 16.2011.12 · Lugano 10 marzo 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27 gennaio 2011 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 5 novembre 2010 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa n. 10/08/0 (contratto d'appalto) promossa con istanza 12 luglio 2010 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 16 gennaio 2009 RI 1 si è rivolto al CO 1 per degli interventi di riparazione sul suo veicolo Fiat Panda, fatturati il 10 febbraio 2009 per complessivi fr. 725.15;
che con istanza 12 luglio 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo della Capriasca per ottenere il pagamento di fr. 725.15 oltre accessori così come il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di__________;
che all'udienza del 10 settembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza;
che statuendo
il 5 novembre 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e obbligato RI 1 a versare al CO 1 fr. 725.15 oltre interessi del 5% dal 6 maggio 2010, rigettando per tale importo
l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che con ricorso per cassazione 27 gennaio 2011 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli
art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
22 dicembre 2009, pag. 15);
che secondo l'art. 328 cpv. 1 CPC ticinese il ricorso si propone entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza;
che questo termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 131 cpv. 1 CPC ticinese);
che nella fattispecie la sentenza, per stessa ammissione del ricorrente, gli è stata notificata il 5 novembre 2011;
che quindi il memoriale, introdotto il 28 gennaio 2011 come si evince dal timbro postale, si rivela manifestamente tardivo e sfugge a qualsiasi esame;
che gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese),
ma si può eccezionalmente prescindere da ogni prelievo, mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte, il ricorso non avendo
formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.