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16.2011.10 • TRAC TI 16.2011.10 Generato dall'IA

Improper Filing of Appeal in Boundary Tree Dispute

Numero d'incarto 16.2011.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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In a civil enforcement matter arising from a neighborhood dispute settlement concerning the trimming and maintenance of boundary trees, the reviewing court found the appeal inadmissible because it was improperly filed as a "reclamo" (appeal) with the Civil Complaints Chamber, while decisions by the execution judge in this type of real rights matter, especially with an established dispute value of CHF 10,000, are statutorily subject to appeal only to a different chamber of the appellate court or directly appealable to the Federal Tribunal under specific conditions. Consequently, the court declared the improperly filed action inadmissible but ordered its transmission to the competent First Civil Chamber for further review.

Regesto Legislator

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Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 309 lett. a CPC, Art. 319 lett. a CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Improper Filing of Appeal in Boundary Tree Dispute: Consequently, the court declared the improperly filed action inadmissible but ordered its transmission to the competent First Civil Chamber for further review.

Parole chiave

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causa civile decisione d'esecuzione abbattimento di alberi violazione delle norme edilizie natura dell'infrazione presentazione di denunce penali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 lett. a n. 8 LOG

Cited implicitly in the reasoning, but the decision to declare the appeal inadmissible is based on the competence rules discussed, leading to the transfer, not this specific provision as the ground for the final order.

art. 48 lett. d n. 1 LOG

Cited implicitly in the reasoning regarding the value in dispute, which contributes to the finding of incompetence.

art. 319 lett. a CPC

Cited in the reasoning regarding the conditions under which decisions are subject to appeal by way of a complaint (reclamo).

art. 309 lett. a CPC

Cited in the reasoning to establish that appeals against decisions of the execution judge are inadmissible and only subject to a complaint (reclamo).

art. 405 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish that the new law applies to the appeal procedure because the decision was issued after its entry into force.

art. 95 a 98 LTF

Cited under 'Rimedi giuridici' regarding the grounds for appeal to the Federal Supreme Court, but not used in the dispositive orders (1, 2, 3).

art. 72 e 74 LTF

Cited under 'Rimedi giuridici' regarding the admissibility of the appeal to the Federal Supreme Court, but not used in the dispositive orders (1, 2, 3).

art. 74 cpv. 2

Cited under 'Rimedi giuridici' regarding the requirement for a fundamental question of law for appeal to the Federal Supreme Court, but not used in the dispositive orders (1, 2, 3).

art. 76 LTF

Cited under 'Rimedi giuridici' regarding the standing to appeal to the Federal Supreme Court, but not used in the dispositive orders (1, 2, 3).

art. 116 LTF

Cited under 'Rimedi giuridici' regarding the admissibility of the subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court, but not used in the dispositive orders (1, 2, 3).

art. 113 LTF

Cited under 'Rimedi giuridici' regarding the subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court, but not used in the dispositive orders (1, 2, 3).

art. 115 LTF

Cited under 'Rimedi giuridici' regarding the standing to file the subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court, but not used in the dispositive orders (1, 2, 3).

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Testo completo

Incarto n. 16.2011.10 · Lugano 11 febbraio 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera: · Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 28 gennaio 2011 presentato da

RE 1 (patrocinato dall' )

contro la sentenza emessa il 17 gennaio 2011 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, nella causa DI.2010.318 (esecuzione civile) promossa con opposizione 27 settembre 2010 nei confronti di

CO 1 (patrocinati dall' );

ritenuto

in fatto: che nell'ambito di un'azione di vicinato promossa il 3 marzo 2009 da CO 1 e CO 2, proprietari della particella n. 1489 RFD S. __________, nei confronti di RE 1,

proprietario della contigua particella n. 734, a un'udienza del 15 aprile 2010 le parti hanno concluso davanti al Pretore del Distretto di

Bellinzona la seguente transazione giudiziaria:

1. RE 1 taglierà le piante non a distanza regolamentare, in particola re quelle indicate con i numeri 3, 4 (se esistente) e 6 nella perizia allestita dalle parti. Le piante indicate come numeri 1, 2, 5, 7, 8 e 9, possono rimanere a dimora, RE

1 impegnandosi comunque sia a tenerle in maniera decente;

2. RE 1 eseguirà la pulizia del suo fondo una volta l'anno, e porterà via il materiale vegetale di scarto;

3. RE 1 taglierà le nuove pianticelle che dovessero crescere a distanza non regolamentare;

che il 15 settembre 2010 CO 1 e CO 2 hanno intimato a RE 1 un precetto esecutivo civile, indicando come prestazione richiesta:

tagliare tutte le piante e pianticelle non a distanza regolamentare, e tenere in maniera decorosa quelle a distanza, oltre che ad asportare il materiale vegetale di scarto presente sul fondo;

AP 1ha presentato opposizione al Pretore sostenendo di aver già provveduto agli interventi richiesti, contestando altresì l'esigibilità della prestazione per la quale non era stato pattuito alcun termine di esecuzione, e l'imprecisione del precetto in merito all'intervento richiesto;

che all'udienza del 22 novembre 2010, indetta per la discussione, RE 1 ha ribadito tali argomentazioni, mentre i precettanti hanno obiettato, esibendo fotografie, che gli interventi pattuiti non erano stati eseguiti;

che con sentenza 17 gennaio 2011 il Pretore ha confermato l'opposizione “limitatamente alla manutenzione delle piante situate a distanza regolamentare in maniera decorosa e appropriata”, mentre per il resto ha rigettato l'opposizione ;

che contro la decisione appena citata AP 1 ha presentato il 18 gennaio 2011 un reclamo a questa Camera per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato;

che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 17 gennaio 2011 sicché

al “procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale (art. 405 cpv. 1

CPC);

che per l'art. 309 lett. a CPC l'appello contro le decisioni del giudice dell'esecuzione è improponibile sicché tali decisioni sono solamente suscettibili di reclamo (art. 319 segg. CPC);

che secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo le decisioni inappellabili di prima istanza finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari, pronunciate in controversie patrimoniali con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–; così come le decisioni esentate dall'appello, indipendentemente dal valore litigioso (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, n. 1 ad art. 319);

che giusta l'art. 48 lett. a n. 8 LOG la prima Camera civile del Tribunale d'appello giudica i reclami contro le decisioni del giudice dell'esecuzione nelle materie concernenti, tra le altre, i diritti reali come quella in esame;

che, per di più, in concreto il Pretore ha accertato un valore litigioso in fr. 10 000.– donde la pacifica incompetenza di questa Camera (cfr. art. 48 lett. d n. 1 LOG);

che, quindi, indirizzato alla Camera civile dei reclami il rimedio deve essere dichiarato irricevibile;

che nondimeno si giustifica trasmettere l'impugnazione alla prima Camera civile;

pronuncia: 1. Il reclamo 28 gennaio 2011 presentato alla Camera civile dei reclami è irricevibile.

2. L'atto è trasmesso per competenza alla prima Camera civile.

3. Intimazione a:

–

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.