Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2010.96 • TRAC TI 16.2010.96 Generato dall'IA

Vehicle Purchase Cancellation and Liquidated Damages Dispute

Numero d'incarto 16.2010.96
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant canceled a contract for the purchase of a used vehicle after signing the agreement, which included general conditions stipulating a 15% purchase price as liquidated damages for cancellation, despite the appellant claiming a prior verbal agreement limited reimbursement to Fr. 250 for transport costs. The court rejected the appeal for cassation, finding that the initial ruling was not arbitrary in upholding the written contract's 15% penalty clause as standard for the industry and validly rejecting claims of injury due to need (Art. 21 Code of Obligations) or excessive penalty (Art. 163 para. 3 Code of Obligations) because the appellant failed to prove the necessary elements for those defenses or challenge the factual findings regarding the contract's execution without reservation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 21 CO, Art. 163 cpv. 3 CO, Art. 327 lett. g CPC, Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 48 lett. d LOG, Art. 8 CC; Vehicle Purchase Cancellation and Liquidated Damages Dispute: 250 for transport costs. The court rejected the appeal for cassation, finding that the initial ruling was not arbitrary in upholding the written contract's 15% penalty clause as standard for the industry and validly rejecting claims of injury due to need (Art. 21 Code of Obligations) or excessive penalty (Art. 163 para. 3 Code of Obligations) because the appellant failed to prove the necessary elements for those defenses or challenge the factual findings regarding the contract's execution without reservation.

Parole chiave

Generato dall'IA
contratto di compravendita impugnazione della cancellazione prezzo d'acquisto prezzo eccessivo obbligo di restituzione risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 327 lett. g CPC ticinese

The appeal was dismissed because the appellant failed to establish the ground for cassation regarding the arbitrary evaluation of evidence or the erroneous application of substantive law.

art. 148 cpv. 1 CPC ticinese

This provision was cited to establish that court costs follow the event (loser pays).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2010.96 · Lugano 24 maggio 2011/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 6 settembre 2010 presentato da

RI 1 (patrocinata dall' PA 1 )

contro la sentenza emessa il 3 agosto 2010 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa IU.2009.74 (contratto di compravendita) promossa con istanza 19 novembre 2009 da

CO 1 (patrocinata dall' PA 2 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A.

Il 28 maggio 2009 RI 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto per l'acquisto di una Fiat *Ducato* d'occasione per complessivi fr. 42 071.60, pagabile tramite

un finanziamento leasing, e consegnabile all'acquirente al più presto. RI 1 ha in secondo tempo rinunciato all'acquisto del veicolo. Il 17 luglio 2009 CO 1 ha chiesto alla convenuta il pagamento di fr. 5865.–, pari al 15% del prezzo di acquisto, come risarcimento,

facendole successivamente notificare il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

B. Con istanza del 19 novembre 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 6956.35 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2009 (fr. 5865.– corrispondenti al 15% del prezzo di acquisto, fr. 600.– per la preparazione del veicolo e fr. 491.34 di IVA), oltre

al rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza del 16 marzo 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza,

sostenendo di avere concordato verbalmente con l'istante che in caso di mancato acquisto del veicolo avrebbe dovuto pagare solo le spese per il trasporto del veicolo in Ticino quantificate in fr. 250.–. Essa ha inoltre fatto valere una lesione ai sensi dell'art. 21 CO, chiedendo infine una riduzione della pena convenzionale ai sensi dell'art. 163 cpv. 3 CO.

C. Statuendo il 3 agosto 2010 il Pretore ha accolto limitatamente l'istanza riconoscendo al venditore fr. 5865.– corrispondenti al 15% del prezzo di compravendita, fissato in fr. 39 100.–, esclusa l'IVA, e ha rigettato per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.

D. Con

ricorso per cassazione del 6 settembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui

all'art. 327 lett. g CPC ticinese. Nelle osservazioni del 12 ottobre 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg.

CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei

reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del

22 dicembre 2009, pag. 15).

2. Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

3. Nella fattispecie il Pretore ha accertato che, nonostante l'istruttoria avesse confermato che durante le trattative si fosse discusso per il risarcimento di fr. 250.– in caso di rescissione dal contratto, il rappresentante della convenuta aveva sottoscritto il contratto di acquisto del veicolo. E la clausola n. 6 delle condizioni generali, che costituiscono parte integrante del contratto, prevede il rimborso del 15% del prezzo di acquisto come risarcimento forfettario nel caso di rescissione dal contratto. Il primo giudice ha respinto la pretesa lesione ai sensi dell'art. 21 CO fatta valere dalla convenuta, non risultandone adempiuti i presupposti, i contraenti essendo per altro persone giuridiche. Egli ha infine respinto la richiesta di riduzione del risarcimento forfettario ai sensi dell'art. 163 cpv. 3 CO poiché una penale del 15% del prezzo di acquisto è usuale nel settore della vendita di automobili.

4. La ricorrente rimprovera al Pretore un accertamento manifestamente errato dei

fatti, sostenendo che il contratto di acquisto del veicolo non sarebbe mai stato sottoscritto se in esso non fossero state contenute le trattative intercorse tra le parti in merito all' indennizzo di soli fr. 250.– per il trasporto del veicolo in Ticino, ritenuto che la fornitura del veicolo doveva essere effettuata in tempi brevi e che se l'acquirente avesse trovato un veicolo da un altro fornitore in minor tempo, avrebbe potuto annullare il contratto dovendo unicamente pagare, per l'appunto, le spese di trasporto di fr. 250.–. Per la ricorrente poi, contrariamente a quanto rilevato dal Pretore, l'accordo relativo al solo pagamento di un importo di fr. 250.– per le spese di trasporto del veicolo non era stato precedente alla firma del contratto, bensì contestuale alla stipula del contratto e pertanto annullava qualsivoglia risarcimento ivi previsto.

5. Per

quel che riguarda la penale, il Pretore ha accertato che il 28 maggio 2009 RI 1 ha sottoscritto il contratto d'acquisto dichiarando formalmente di

riconoscere le condizioni generali del contratto stampate sul retro e non subordinandone l'adempimento da parte sua all'ottenimento del finanziamento leasing rispettivamente ad un termine prestabilito per la consegna del veicolo. Ora, è vero che __________ G__________ ha dichiarato che, vista l'urgenza, se il “pulmino” non fosse stato fornito entro la fine di quella settimana l'accordo sarebbe saltato e la venditrice avrebbe preteso solo le spese di trasporto dalla Svizzera interna di circa fr. 250.– (deposizione del 10 maggio 2010, verbali pag. 7e 8). Sennonché ciò non basta per ritenere arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile la conclusione del Pretore ritenuto che __________ R__________ ha firmato il contratto d'acquisto senza riserve o cambiamenti. E siccome le condizioni generali contenute in tale contratto prevedono al punto 6 il diritto della venditrice a richiedere all'acquirente, in caso di rescissione dal contratto, il 15% del prezzo di acquisto come risarcimento forfettario, il Pretore, senza incorrere in arbitrio, poteva ritenere tale accordo valido e obbligare la convenuta a pagare la penale indicata.

6. Per quel che concerne la lesione, il Pretore non l'ha ammessa poiché la convenuta non aveva in alcun modo dimostrato che la penale contenuta nel contratto fosse stata sottoscritta abusando dei suoi bisogni. La ricorrente ribadisce che l'istante ha abusato della sua necessità di ricevere il veicolo con urgenza ciò che l'ha indotta a firmare il contratto in questione che contemplava il risarcimento del 15% del prezzo di acquisto. Ora, uno stato di bisogno ai sensi dell'art. 21 CO è dato quando la parte in questione è gravemente condizionata nella sua libertà di decisione da esigenze economiche, personali, familiari o politiche, così che la sottoscrizione da parte sua del contratto, ancorché svantaggioso, costituisce per lei il minore dei mali (Kramer,

Berner Kommentar, 1991, n. 36 e segg. ad art. 21 CO; Huguenin in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 11 ad art. 21; DTF 123 III

292, consid. 5). In concreto, è possibile che la compratrice avesse urgenza di disporre di un “pulmino”, ma ciò non basta per ritenere arbitraria la conclusione del Pretore, non essendo dimostrato che la venditrice abbia approfittato con consapevolezza del bisogno, tanto meno se si pensa che essa non aveva assicurato la consegna del veicolo per una data indicata dall'acquirente ma “il più presto possibile” .

7. La ricorrente lamenta infine una carente motivazione in merito al rigetto della richiesta di riduzione della penale ai sensi dell'art. 163 cpv. 3 CO. Il Pretore ha respinto la pretesa poiché la pena pattuita è “norma usuale del settore della vendita di automobili”. La motivazione sarà stringata ma permette di capire per quale ragione decisiva il primo giudice si sia determinato in un certo modo. Un'altra questione è di sapere se tale conclusione sia arbitraria. Sennonché, al riguardo la ricorrente si è limitata a postulare la riduzione ma non ha provato le condizioni che la giustificavano (art. 8 CC, DTF 133 III 210 consid.

5.2 con riferimenti). E in mancanza di tali elementi il giudice non può ridurre la pena convenzionale (Couchepin, La clause pénale, tesi Friburgo 2008, n. 850). Ciò posto, il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.

8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr. 50.–

fr. 500.–

sono posti a carico dalla ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

3. Intimazione a:

– PA 1 – PA 2.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.