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16.2010.93 • TRAC TI 16.2010.93 Generato dall'IA

Domestic Employee Termination and Salary Continuation Dispute

Numero d'incarto 16.2010.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The dispute arose from an employer's termination of a domestic employee's contract, initially invalid due to the employee being on sick leave, followed by a second notice which the employee also contested while remaining excused from work due to the employer's initial notice stipulating work exemption until unused leave was exhausted. The lower court affirmed the employee's right to salary continuation until June 30, 2009, a decision challenged on the grounds of an alleged mutual agreement to end employment earlier on May 31, 2009, and the employee's contradictory reliance on the work exemption clause after invalidating the notice containing it. The appellate court rejected the appeal, reasoning that evidence did not clearly support a mutual termination agreement, and that the employer's initial, though later nullified, instruction to refrain from working meant the employee was not in default for not offering services upon recovery, as the employer's subsequent silence suggested he would not have accepted the work anyway.

Regesto Legislator

Ufficiale

Contratto di lavoro - contratto per personale domestico - fine del contratto - rescissione consensuale - presupposti - mora del datore di lavoro

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione d'impiego mantenimento del contratto congedo di malattia controversie di lavoro diritto di rimanere diritto al lavoro

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 135 V 4
DTF 135 III 357
Nessun rimprovero può però essere mosso a un lavoratore per non avere offerto le sue prestazioni lavorative se il datore di lavoro l'ha esonerato dall'obbligo di prestarle fino alla scadenza del termine di disdetta o se in ogni caso non avrebbe accettato l'offerta la prestazione (DTF 135 III 357 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC ticinese

This provision served as the ground for the cassation appeal which was ultimately rejected.

art. 417 lett. e CPC ticinese

This provision was explicitly cited when ruling on costs, stating that the procedure in labor law cases is free of charge unless recklessness is proven.

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Testo completo

Incarto n. 16.2010.93 · Lugano 26 luglio 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 2 settembre 2010 presentato da

RI 1 (patrocinato dall'avv, )

contro la sentenza emessa il 20 agosto 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa DI.2009.1345 (contratto di lavoro) promossa con istanza 24 settembre 2009 da

CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il 1° marzo 2006 RI 1 ha assunto __________ quale domestica a tempo pieno con uno stipendio di fr. 4000.– mensili lordi per tredici mensilità. Il contratto di lavoro, che era assoggettato al Contratto Normale di lavoro per il personale domestico (CNL), è stato disdetto dal datore di lavoro il 15 maggio 2008 per il 30 giugno successivo. In calce alla disdetta figurava una comunicazione del datore di lavoro secondo cui la lavoratrice è esentata “dall'obbligo di prestare l'attività lavorativa a partire dal giorno successivo alla data in cui si sarà verificata la consumazione di tutti gli eventuali giorni di ferie non godute o altri giorni od ore (di permesso o ad altro titolo) di cui lei possa avere diritto (incluse le ore libere di recupero di eventuali straordinari prestati), così che con la retribuzione del periodo minimo di preavviso le verranno saldate tutte le eventuali spettanze in suo favore“. Preso atto che __________ contestava la disdetta poiché notificata durante un periodo di malattia (dal 16 maggio 2008 al 30 aprile 2009), il 21 agosto 2008 RI 1 le ha quindi notificato una nuova disdetta per il 30 settembre 2008, nuovamente contestata dalla lavoratrice visto il perdurare della malattia. Dal 1° maggio 2009 __________ è stata dichiarata abile al lavoro ma non si è ripresentata sul posto di lavoro in considerazione dell'esonero ottenuto dal datore di lavoro. Rivoltasi alla CO 1, __________ ha percepito le relative indennità dal 25 maggio al 30 giugno 2009 (fr. 2830.55), ritrovando in seguito una nuova occupazione.

B. Con istanza del 24 settembre 2009 la CO 1, agendo in virtù della cessione legale di cui all'art. 29 LADI, ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 2830.55. All'udienza del 18 novembre 2009, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Il Pretore ha congiunto la causa per l'istruttoria con quella introdotta il 16 settembre 2009 da __________ contro il medesimo convenuto (inc. DI.2009.__________).

C. Statuendo con sentenza 20 agosto 2010 il Pretore, accertata la conclusione del contratto

per il 30 giugno 2009, ha accolto l'istanza e obbligato RI 1 a versare alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione fr. 2830.55.

D. Con ricorso per cassazione del 2 settembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC ticinese. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, ignorando sia l'accordo delle parti in merito alla rescissione consensuale del contratto per il 31 maggio 2009, che il comportamento contraddittorio della lavoratrice che dopo dover aver considerato nulla la disdetta 15 maggio 2008, ha nondimeno ritenuto valido il suo contenuto circa l'esonero del lavoro. Con decreto del 6 settembre 2010 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel ricorso. La CO 1 contro la disoccupazione non ha presentato osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata alle parti prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327

segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei

reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del

22 dicembre 2009, pag. 15).

2. Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

3. Litigioso in questa sede è l'accertamento del primo giudice secondo cui il contratto di lavoro tra il convenuto e __________ ha preso fine con effetto al 30 giugno 2009. Il Pretore, richiamata la decisione emessa nel parallelo procedimento promosso dalla lavoratrice nei confronti del convenuto (inc. DI.2009.__________), ha escluso una rescissione consensuale del contratto di lavoro per il 31 maggio 2009, ritenendo il medesimo valido sino al 30 giugno 2009, senza alcun obbligo per la lavoratrice di offrire le proprie prestazioni al termine della malattia (30 aprile 2009), avendovi il datore di lavoro espressamente rinunciato. Il ricorrente non condivide questa conclusione e ritiene che dalle risultanze istruttorie sia emersa chiaramente la volontà delle parti di porre fine al loro rapporto lavorativo per il 31 maggio 2009. Per di più, soggiunge, se così non fosse il comportamento della lavoratrice è contrario alla buona fede giacché essa ha eccepito la nullità delle disdette, in particolare quella del 15 maggio 2008 salvo poi prevalersi dall'esonero al lavoro contenuto nella medesima.

a) Il ricorrente sostiene – come si è detto – che di comune accordo le parti hanno deciso di porre fine al contratto per il 31 maggio 2009. Al riguardo egli rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato gli scritti 6 ottobre 2008 (doc. J) e 24 giugno 2009 (doc. N) del legale dell'istante. Sennonché il primo giudice ha ritenuto di non poter dedurre dai medesimi un accordo in merito alla rescissione del contratto per il 31 maggio 2009. Infatti, è vero che nella lettera del 2 giugno 2009 il legale dell'istante fissa al 31 maggio 2009 la conclusione del rapporto di lavoro, chiedendo salario e certificato di lavoro fino a tale data (cfr. doc. 2), ma è altrettanto vero che nella lettera del 24 giugno 2009 lo stesso legale ha rettificato il contenuto dello scritto precedente estendendo la richiesta di salario anche al mese di giugno 2009 (doc. N). E siccome la volontà delle parti di porre fine al contratto di comune accordo deve essere chiara, univoca (Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 5 ad art. 341 CO), e avere carattere transattivo, ossia contenere concessioni reciproche delle parti (Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, pag. 457), la conclusione del primo giudice che ha escluso tale accordo delle parti per il 31 maggio 2009, non può essere considerata arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

b) Quanto al comportamento della lavoratrice è vero che la nullità del licenziamento sulla base dell'art. 336c cpv. 2 CO non modifica i diritti e gli obblighi delle parti: il lavoratore dovendo fornire la sua prestazione e il datore di lavoro corrispondere il salario. Così se non esegue la sua prestazione senza riconosciuti impedimenti il lavoratore è in mora (art. 102 segg. CO) e il datore di lavoro può rifiutarsi di versare il salario (art. 82 CO). Anche il datore di lavoro può essere in mora. Se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione di questo, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro (art. 324 cpv. 1 CO). La mora del datore di lavoro presuppone di principio che il lavoratore abbia offerto la sua prestazione. Nessun rimprovero può però essere mosso a un lavoratore per non avere offerto le sue prestazioni lavorative se il datore di lavoro l'ha esonerato dall'obbligo di prestarle fino alla scadenza del termine di disdetta o se in ogni caso non avrebbe accettato l'offerta la prestazione (DTF 135 III 357 consid. 4.2 con riferimenti).

In concreto la disdetta del 15 maggio 2008 (doc. D) è stata dichiarata nulla. Ora, non può seriamente essere messo in dubbio che l'esenzione per la lavoratrice di prestare la sua opera contenuta nello stesso scritto era legata alla cessazione dell'attività per il 30 giugno 2008. Non si può quindi ritenere che questa rinuncia dovesse valere in qualsiasi circostanze, tanto meno se si pensa che nella successiva disdetta del 21 agosto 2008 per la fine di settembre successiva il datore di lavoro non ha più impartito tale direttiva. Di per sé quindi al termine del periodo di malattia l'istante avrebbe dovuto ripresentarsi sul posto di lavoro. Resta il fatto che il ricorrente non nega che la sua chiara volontà fosse quella di porre fine anticipatamente al rapporto contrattuale con l'istante. Egli, poi, non ha reagito né alla lettera del 27 gennaio 2009 in cui la lavoratrice preannunciando la fine dell'inabilità lavorativa “si teneva a disposizione” (doc. K), né a quella del giorno successivo in cui la medesima dopo aver comunicato una nuova inabilità lavorativa chiedeva al datore di lavoro di farle sapere come intendesse procedere (doc. L). Nessuna reazione è poi intervenuta alla ricezione del certificato medico del 21 aprile 2009, che per finire il convenuto non ha negato di avere ricevuto (duplica dell'11 novembre 2009 ad 5), in cui si annunciava una completa abilità lavorativa per il 1° maggio 2009 (doc. I ultimo foglio). In tali circostanze non appare manifestamente insostenibile ritenere che il ricorrente non avrebbe accettato l'offerta della lavoratrice di riprendere l'attività lavorativa. Ciò posto, il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art.

327 lett. g CPC ticinese, deve essere respinto.

5.

La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv.

1 lett. e CPC ticinese). Non si pone problema di ripetibili alla controparte che ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.

Per questi motivi,

richiamato sulle spese l'art. 417 lett. e CPC ticinese

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.