Cassation Appeal Regarding Contractual Liability for Services Rendered
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party initiated a cassation appeal against a lower court's decision that upheld a claim for payment of services rendered under a contract, ruling that the appellant was liable because they had commissioned the work and signed the related work reports, even though the appellant contested liability. The appellate court rejected the appeal, reasoning that to overturn the prior ruling, the appellant needed to demonstrate a manifest violation of substantive or procedural law or an arbitrary assessment of evidence, which merely asserting an alternative version of facts or preferring a different evidentiary evaluation was insufficient to achieve.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Cassation Appeal Regarding Contractual Liability for Services Rendered: The appellate court rejected the appeal, reasoning that to overturn the prior ruling, the appellant needed to demonstrate a manifest violation of substantive or procedural law or an arbitrary assessment of evidence, which merely asserting an alternative version of facts or preferring a different evidentiary evaluation was insufficient to achieve.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the basis for potential annulment of the lower court's decision, although the appeal was ultimately rejected for not demonstrating a violation under this article.
Applied analogously to allow the Chamber to reject the appeal with a brief justification without notifying the counterparty because it was manifestly unfounded.
Cited as the basis for allocating court costs (tassa di giustizia and spese) to the losing party (the appellant).
Testo completo
Incarto n. 16.2010.65 · Lugano 16 agosto 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8 luglio 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 25 giugno 2010 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 28-2010 (contratto d'appalto) promossa con istanza 20 maggio 2010 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
tra giugno e luglio del 2009 la ditta CO 1, specializzata nella vendita e manutenzione di sicurezze antifurto e chiavi, è stata interpellata
da RI 1 affinché procedesse alla sostituzione di cilindri danneggiati a seguito di un furto con scasso perpetrato in uno stabile di proprietà di __________ SA a __________;
che il 18 agosto 2009 CO 1 ha emesso due identiche fatture per le proprie prestazioni di complessivi fr. 1212.55, una intestata alla __________
SA e l'altra a RI 1;
che non
avendo ottenuto nessun riscontro, CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, a cui l'escussa ha
interposto opposizione;
che con istanza del 20 maggio 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1212.55 oltre
interessi del 5% dal 18 settembre 2009 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questa interposta al citato precetto esecutivo;
che all'udienza del 25 giugno 2010 indetta per la discussione la convenuta non è comparsa ed è rimasta preclusa;
che statuendo quel giorno medesimo il Giudice di pace, accertato che i lavori erano stati commissionati dalla convenuta la quale aveva anche sottoscritto i relativi bollettini di lavoro, ha accolto l'istanza;
che con ricorso per cassazione del 6 luglio 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, asserendo la propria carenza di legittimazione passiva;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità;
che per essere definita come arbitraria la violazione della legge dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista;
che l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, ma è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3);
che nella fattispecie il Giudice di pace ha accertato che la convenuta aveva chiesto l'intervento della ditta istante e che la stessa aveva anche sottoscritto i relativi bollettini di lavoro, donde la sua legittimazione passiva;
che la ricorrente, ribadendo di non essere debitrice nei confronti dell'istante, non evidenzia né una violazione di norme di diritto né tanto meno un'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice;
che infatti, per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato;
che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art.
327 lett. g CPC, il ricorso deve essere respinto;
che giusta l'art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è stato intimato.
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.