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16.2010.52 • TRAC TI 16.2010.52 Generato dall'IA

Estate Members v. Land Demarcation Commission: Due Process Violation in Standing Dismissal

Numero d'incarto 16.2010.52
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Members of an estate appealed a lower court's decree which dismissed their action challenging a land demarcation commission's decision, as the lower court found they lacked standing because the initial opposition was filed only by one member, and the subsequently filed claim by all estate members was deemed an untimely, new action. The appellate court granted the cassation appeal, reasoning that the lower court's dismissal based on a procedural prerequisite (standing/timeliness) without affording the parties the right to be heard—specifically by not allowing them to address the issue after being instructed to reformulate their request—violated fundamental due process rights, rendering the entire decision void, and further determined that pursuing the action against "unknown owners" for property listed as such was permissible under the circumstances.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro decisione commissione di misurazione - ricevibilità ricorso per cassazione - mancanza di un presupposto processuale decisa con sentenza - diritto di essere sentito della parte alla quale è negata la capacità - azione contro proprietari sconosciuti

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere violazione dei diritti procedurali diritto di proprietà diritto di essere sentito azione di divisione dell'eredità motivi di competenza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 CPC

Cited in the legal reasoning to establish that the decision could be challenged by a cassation appeal.

art. 84 CPC

Cited as the rule whose violation (right to be heard) caused the annulment of the lower court's decision.

art. 142 cpv. 1 lett. b CPC

Cited to establish that a procedural act against a party not given the opportunity to respond is void.

art. 142 cpv. 2 CPC

Cited to establish that nullity must be raised ex officio.

art. 146 CPC

Cited in connection with the nullity of the lower court's decision due to a violation of procedural rights.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in relation to the allocation of costs, although the court decided otherwise.

art. 93 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the procedure the judge should have followed to order an investigation into a doubtful procedural prerequisite.

art. 93 cpv. 2 prima frase CPC

Cited in the reasoning regarding the possibility of ordering a written exchange of briefs before discussing a procedural question.

art. 97 n. 4 CPC

Cited to explain that the judge examines procedural prerequisites, including party capacity, ex officio.

art. 99 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the judge ordering the ascertainment of a doubtful prerequisite.

art. 100 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the form of the decision on procedural prerequisites (decree).

art. 98 CPC

Cited analogously to govern the procedure for investigating doubtful prerequisites.

art. 72 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the admissibility of the appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the admissibility of the appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 76 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the standing to appeal to the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the subsidiary constitutional appeal.

art. 115 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the standing to bring the subsidiary constitutional appeal.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section listing the grounds for the appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2010.52 · Lugano 30 agosto 2010/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7 giugno 2010 presentato da

RI 1 RI 2 RI 3 membri della comunione ereditaria fu __________ (patrocinate dall'

contro il decreto emesso il 27 maggio 2010 dal Pretore del Distretto di Riviera, nella causa inc. IU.2010.16 (ricorso contro decisione Commissione di misurazione) promossa con istanza 11 febbraio/20 maggio 2010 nei confronti di

CO 1 e “Proprietari sconosciuti“ della particella n.__________ MU di (rappresentati dalla);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito della procedura volta alla demarcazione dei confini e alla misurazione particellare ufficiale nel Comune di __________, i coniugi RI 1 hanno inoltrato il 4 ottobre 2008 tempestiva opposizione contro i piani di demarcazione dei confini e i registri nel Comune di __________, rivendicando l'attribuzione in proprietà dei fondi VM __________ (quota di 1/8) e VM __________ (quota di 1/5), quest'ultimo in favore degli eredi di __________ (ovvero la medesima RI 1, RI 3 e RI 2), e della particella n. __________ MU __________. Secondo gli opponenti i primi due fondi sarebbero stati erroneamente attribuiti a CO 1, mentre il terzo a proprietari rimasti sconosciuti. Con decisione dell'11 gennaio 2010 la Commissione cantonale di misurazione, designata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 3186 del 17 giugno 2008, pur accogliendo parzialmente l'opposizione di RI 1, l'ha di fatto respinta per quanto attiene alla loro richiesta di attribuzione in proprietà dei tre fondi citati.

B. L'11 febbraio 2010 RI 1 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Riviera contestando la decisione della Commissione cantonale di misurazione. Il giorno successivo il Pretore ha assegnato agli istanti un termine di trenta giorni per “riformulare le vostre richieste in dovuta forma”. Con istanza del 20 maggio 2010 RI 1, RI 3 e RI 2, membri della comunione ereditaria fu __________, hanno chiesto che la decisione della Commissione cantonale di misurazione fosse completata nel senso di assegnare loro la proprietà del fondo VM __________ (quota di 1/8), VM __________ (quota di 1/5) n. __________ MU __________.

C. Con “decreto” del 27 maggio 2010 il Pretore ha dichiarato l'azione inammissibile difettando alle istanti la legittimazione ad agire in giudizio, la parte istante (RI 1, RI 3 e RI 2) essendo diversa da quella che aveva inoltrato opposizione davanti alla Commissione cantonale di misurazione (RI 1) e RI 1 non rappresentando validamente gli altri membri della comunione ereditaria fu __________. Egli ha così ritenuto che in mancanza di una tempestiva opposizione contro i piani di demarcazione dei confini e i registri nel Comune di __________ alla competente Commissione, l'azione giudiziaria doveva considerarsi tardiva.

D. Contro la decisione appena citata RI 1, RI 3 e RI 2 sono insorte con un ricorso per cassazione del 7 giugno 2010 per ottenerne l'annullamento e il rinvio degli atti al primo giudice affinché decida il merito della lite. Le ricorrenti, richiamandosi al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, si dolgono della lesione del loro diritto di essere sentite, il primo giudice avendo respinto la loro azione senza aver dato loro la possibilità di esprimersi sul presupposto processuale, peraltro nemmeno evidenziato al momento in cui egli aveva assegnato un termine per riproporre l'istanza nelle debite forme. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. L'art. 327 CPC permette di impugnare con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei Pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 327). Ora, sui presupposti e le eccezioni processuali il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). In realtà egli statuisce con “decreto” qualora accerti il presupposto processuale o respinga l'eccezione. Qualora ravvisi la mancanza del presupposto processuale o accolga l'eccezione, come nella fattispecie, egli respinge l'azione in ordine e il suo pronunciato costituisce pertanto una “sentenza” (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 315 nota 378; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, pag. 391). Ciò premesso il ricorso per cassazione è ricevibile.

2. Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, compresa la capacità delle parti o dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC). La qualità per agire pertiene alle condizioni sostanziali della pretesa ed è un presupposto di merito poiché deve essere verificata d'ufficio ad ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2; I-2008 pag. 1092 consid. 5a). Non sussistendo motivo per trattare diversamente i presupposti di merito da quelli processuali, se un presupposto sembra dubbio, il giudice ne ordina l'accertamento (art. 99 cpv. 1 CPC). Ora, che il giudice non debba necessariamente attendere l'udienza di discussione – come prevede l'art. 99 cpv. 1 CPC – per ordinare l'accertamento di un presupposto dubbio è vero (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 315 nota 377). Resta il fatto però ch'egli deve rispettare il

diritto di essere sentito delle parti. A tal fine è sufficiente che segua, per analogia, la procedura degli incidenti processuali (art. 98 CPC): egli ordina perciò l'accertamento del presupposto da chiarire e indice un'udienza (art. 93 cpv. 1 CPC). Se mai, ravvisandosi particolari difficoltà, il giudice può ordinare che la discussione della domanda processuale “sia preceduta da un unico scambio di atti scritti” (art. 93 cpv. 2 prima frase CPC), ma ciò non lo esonera dal convocare poi le parti.

3. Nella fattispecie non consta nulla del genere. Esaminata l'istanza il Pretore l'ha dichiarata inammissibile senza seguire procedura alcuna. Ciò offende non solo le regole più elementari di un equo processo, ma viola apertamente il diritto di esprimersi delle parti (art. 84 CPC), e soprattutto della parte istante la quale si è vista respingere l'azio­ne in ordine senza aver potuto prendere posizione sull'esistenza del presupposto di merito. Ora, un atto di procedura diretto contro una parte che non è stata messa in condizione di rispondere è nullo (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC) e la nullità va rilevata d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Ciò vale non solo per gli atti di procedura, ma anche per le sentenze, ove siano impugnate (art. 146 CPC). È vero che una violazione del diritto d'essere sentito può considerarsi sanata qualora la parte abbia avuto modo di esprimersi davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione in fatto e in

diritto (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa,

126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), ma tale sanatoria costituisce l'eccezione, non la regola, e comunque non giova nell'ambito di un ricorso per cassazione. Ne segue che la sentenza del Pretore va dichiarata nulla per inosservanza del contraddittorio.

4.Per quanto attiene poi al fatto per le istanti di aver convenuto in giudizio dei “proprietari sconosciuti”, va rilevato che scopo della presente azione è quello di accertare il loro diritto di proprietà sulla particella n. __________ MU __________, della quale sono ignoti i proprietari. Nell'ambito della procedura di demarcazione dei confini nel Comune di __________, la Commissione cantonale di misurazione ha invero interpellato il Comune di __________ circa l'identità dei proprietari di questo fondo senza che l'autorità comunale abbia potuto fornire indicazioni utili (cfr. decisione 11 gennaio 2010, pag. 3 punto 3). In simile evenienza non può essere negata alle istanti la possibilità di introdurre un'azione giudiziaria volta a determinare il loro eventuale diritto di proprietà sul menzionato fondo che figurerebbe nel registro fondiario come appartenente a proprietario sconosciuto (cfr . DTF

114 II 32 circa un caso analogo di un fondo intestato a proprietario sconosciuto e amministrato dalla Delegazione tutoria comunale).

5. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma si giustifica equitativamente di rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, la parte convenuta non avendo proposto di respingere il ricorso non può essere tenuta a sopportare costi, mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 156 e n. 1 ad art. 159) e non può essere tenuto a rifondere alcunché (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

; ; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.