Website Services Debt Collection Appeal Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed a cassation appeal against a lower court's decision that rejected their opposition to a debt collection order related to an unpaid balance for website creation services, where the appellant had failed to appear at the hearing and present evidence for payments allegedly made. The appellate court dismissed the cassation appeal as inadmissible because the filing lacked the necessary specific factual and legal grounds required by procedure, merely expressing dissatisfaction with the decision; however, the court corrected a clerical error in the lower court's ruling, changing the opposition rejection from final to provisional, and exceptionally waived costs due to the appellant's lack of legal counsel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 82 LEF, Art. 20 cpv. 2 LALEF, Art. 20 LALEF, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 106 CO; Website Services Debt Collection Appeal Dismissal: The appellate court dismissed the cassation appeal as inadmissible because the filing lacked the necessary specific factual and legal grounds required by procedure, merely expressing dissatisfaction with the decision; however, the court corrected a clerical error in the lower court's ruling, changing the opposition rejection from final to provisional, and exceptionally waived costs due to the appellant's lack of legal counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied analogously to declare the appeal inadmissible.
Cited in the operative part to determine the interest rate on arrears for the acknowledged debt.
Cited in the reasoning as the basis for imposing costs according to the outcome, although costs were ultimately waived.
Testo completo
Incarto n. 16.2010.51 · Lugano 12 luglio 2010/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Pellegrini
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14 giugno 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 10 giugno 2010 dal Giudice di pace del circolo di Acquarossa nella causa inc. 140 SO/10 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 17 maggio 2010 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 21 novembre 2005 RI 1 ha sottoscritto con __________ AG un contratto per “la realizzazione e la messa in funzione di una pagina WEB nell'elenco
delle imprese su internet”, per un costo di complessivi fr. 4088.80 pagabili in due rate;
che RI 1 ha versato a __________ AG fr. 2962.–;
che il 7 luglio 2008 __________ AG ha ceduto a CO 1 il suo credito nei confronti di RI 1
che con istanza 17 maggio 2010 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Acquarossa il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF di Blenio notificatole per l'incasso di fr. 1126.80 oltre interessi e accessori;
che all'udienza dell'8 giugno 2010 indetta per il contraddittorio, nessuno è comparso, la convenuta avendo anticipato la sua assenza ed esposto i motivi del rifiuto di pagamento in uno scritto del 21 maggio 2010;
che statuendo il 10 giugno 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla quale la convenuta non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che il 14 giugno 2010 RI 1 si è rivolta al Giudice di pace dichiarando di non condividere la sua decisione;
che l'atto, trasmesso a questa Camera per essere trattato come ricorso per cassazione, non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere, sotto pena di nullità (cpv. 3), le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato;
che in concreto il contenuto dello scritto 14 giugno 2010 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti la ricorrente, anziché indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme
di diritto, in particolare dell'art. 82 LEF, si limita a manifestare il proprio disappunto, non condividendo il giudizio
impugnato;
che mancando una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della
sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure richiesto dalla ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n.
3 ad art. 329);
che, comunque sia, dolendosi della mancata presa in considerazione di pagamenti dalla stessa effettuati a favore dell'istante, spettava alla convenuta comprovare le sue allegazioni all'udienza di contraddittorio indetta dal Giudice di pace per l'8 giugno 2010;
che, infatti, le parti solo all'udienza possono e devono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e produrre, sotto pena di perenzione, i documenti a sostegno delle loro ragioni (cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 20 LALEF);
che, quindi, a ragione il Giudice di pace non ha tenuto conto di quanto esposto dalla convenuta nello scritto 10 maggio 2010;
che nondimeno la sentenza impugnata contiene una palese svista redazionale nella misura in cui contrariamente a quanto figura nei considerandi il giudice di pace ha pronunciato il rigetto dell'opposizione in via definitiva e non in via provvisoria;
che per ragioni di economia processuale si giustifica pertanto di rettificare il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata nel senso di pronunciare il rigetto dell'opposizione in via provvisoria;
che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.
Per questi motivi
in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC
pronuncia: 1.Il ricorso per cassazione è inammissibile.
2. Il dispositivo n. 1 della sentenza 10 giugno 2010 del Giudice di pace del circolo di Acquarossa è così rettificato:
L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Blenio è respinta in via provvisoria per fr. 1126.80 più interessi al 6% dal 21 dicembre 2206, fr. 40.– di credito accessorio, fr. 237.– di risarcimento a titolo di mora (art. 106 CO) e fr. 70.– di spese esecutive.
3.Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Acquarossa.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.