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16.2010.50 • TRAC TI 16.2010.50 Generato dall'IA

Dismissal of Revision Application for Untimely Filing and Lack of Grounds

Numero d'incarto 16.2010.50
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court dismissed a revision application challenging a prior appellate decision that had declared the initial appeal inadmissible as untimely, which itself concerned the rejection of an opposition to an enforcement proceeding for a monetary debt. The court reasoned that the revision request was time-barred because it was filed one day past the twenty-day deadline following the notification of the prior appellate decision, and furthermore, the applicant failed to allege any grounds for revision recognized by law, as the new evidence intended to prove the timeliness of the initial appeal was not shown to have been submitted before the previous decision was rendered.

Regesto Legislator

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Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 48 lett. d LOG, Art. 341 cpv. 2 CPC, Art. 25 vLALEF, Art. 340 lett. d CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Dismissal of Revision Application for Untimely Filing and Lack of Grounds: The court reasoned that the revision request was time-barred because it was filed one day past the twenty-day deadline following the notification of the prior appellate decision, and furthermore, the applicant failed to allege any grounds for revision recognized by law, as the new evidence intended to prove the timeliness of the initial appeal was not shown to have been submitted before the previous decision was rendered.

Parole chiave

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deposito tardivo domanda di revisione istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione nuovo mezzo di prova disdetta tardiva tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 405 cpv. 1 CPC
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
Art. 48 lett. d LOG
art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n.
Art. 341 cpv. 2 CPC
che la revisione di una sentenza emanata dalla Camera di cassazione civile si proponeva alla Camera medesima (art. 341 cpv. 2 CPC ticinese) nel termine di 20 giorni (art.
Art. 25 vLALEF
che una domanda del genere era ammissibile anche nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione in virtù del rinvio di cui all'art. 25 vLALEF (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice 2000/2004, n.
Art. 340 lett. d CPC
che in tali circostanze questa Camera non ha trascurato per inavvertenza un documento che risultava agli atti (art. 340 lett. d CPC ticinese; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag.
Art. 148 cpv. 1 CPC
che, nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico (art. 148 cpv.
Art. 148 cpv. 2 CPC
che, nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese);
Art. 100 cpv. 1 LTF
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313*bis* CPC ticinese

This article was applied analogically as the basis for declaring the request for review inadmissible.

art. 148 cpv. 1 CPC ticinese

Cited as the general principle for allocating judgment costs based on the losing party (although waived later).

art. 148 cpv. 2 CPC ticinese

Cited to justify the non-collection of costs due to the appellant's known insolvency.

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Testo completo

Incarto n. 16.2010.50 · Lugano 9 settembre 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sulla domanda di revisione 16 giugno 2010 presentata dall'

RI 1

contro la sentenza emessa il 18 maggio 2010 da questa Camera (inc. n. 16.2010.41) nella causa n. 34-2010- S (rigetto dell'opposizione) che lo oppone allo

CO 1 (rappresentato dalla );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che in esito a un'istanza del 21 dicembre 2009 introdotta dallo CO 1 con sentenza del 2 aprile 2010 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano volta all'incasso di fr. 30.– oltre accessori posti a carico dell'escusso con sentenza 27 novembre 2006 del Presidente della RA 1;

che il ricorso per cassazione presentato il 26 aprile 2010 da RI 1 contro il giudizio appena citato è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza 18 maggio 2010 poiché tardivo;

che il 16 giugno 2010 RI 1 ha introdotto una domanda di revisione a questa Camera alla quale allega una dichiarazione

di una testimone a dimostrazione della tempestività del ricorso per cassazione;

che la domanda di revisione non è stata oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che la decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di revisione è quella in vigore al momento

della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei

reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del

22 dicembre 2009, pag. 15);

che la revisione di una sentenza emanata dalla Camera di cassazione civile si proponeva alla Camera medesima (art. 341 cpv. 2 CPC ticinese) nel termine di 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC ticinese);

che una domanda del genere era ammissibile anche nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione in virtù del rinvio di cui all'art. 25 vLALEF (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 23 ad art. 340);

che in concreto, per stessa ammissione del richiedente, la sentenza di cui è chiesta la revisione è stata notificata al destinatario;

che, di conseguenza, il termine di venti giorni per proporre la revisione della sentenza è iniziato a decorrere venerdì 28 maggio 2010 ed è scaduto mercoledì

16 giugno 2010;

che ancorché datato 16 giugno il memoriale è stato introdotto il 17 giugno 2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio) sicché lo stesso si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

che, comunque sia, si volesse da ciò prescindere l'esito del giudizio non muterebbe, l'istante non allegando alcun titolo di revisione;

che, in effetti, a sostegno della domanda di revisione il richiedente sostiene di avere trasmesso il 3 maggio 2010 per posta semplice al Tribunale una dichiarazione di __________ dalla quale risulterebbe la tempestività del suo precedente ricorso;

che di tale dichiarazione non vi è nessun accenno nel ricorso per cassazione 26 aprile 2010 né una traccia nel relativo incarto;

che siccome l'onere della prova della tempestività del ricorso incombe al ricorrente (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 131), spettava a quest'ultimo accertarsi dell'avvenuta consegna di tale dichiarazione a questa Camera prima dell'emanazione della decisione 18 maggio 2010;

che in tali circostanze questa Camera non ha trascurato per inavvertenza un documento che risultava agli atti (art. 340 lett. d CPC ticinese; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 220 segg.);

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

148 cpv. 1 CPC ticinese);

che, nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese);

che non si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il memoriale non è stato notificato;

che, a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché la domanda di revisione difettasse sin dall'inizio della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali rende la domanda senza oggetto.

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC ticinese,

pronuncia: 1. La domanda di revisione è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

4. Intimazione a:

– , ; –

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.