Inadmissibility of Untimely Revision Application for Tax Fine Opposition Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party sought revision of a prior decision that had dismissed their opposition to a fine for failing to file a tax declaration, following the rejection of their untimely appeal for cassation. The reviewing court determined that the request for revision, which was filed after the twenty-day deadline (calculated from the day following notification of the prior decision), was procedurally late, even accounting for the party's claim that they had sent evidence supporting the timeliness of the original appeal, which was not found in the case file and whose timely submission the party bore the burden of proof for. Consequently, the court declared the revision application inadmissible, waived court fees due to the known insolvency of the applicant, and rendered the request for legal aid moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 405 cpv. 1 CPC, Art. 48 lett. d LOG, Art. 341 cpv. 2 CPC, Art. 25 vLALEF, Art. 340 lett. d CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Inadmissibility of Untimely Revision Application for Tax Fine Opposition Dismissal: The reviewing court determined that the request for revision, which was filed after the twenty-day deadline (calculated from the day following notification of the prior decision), was procedurally late, even accounting for the party's claim that they had sent evidence supporting the timeliness of the original appeal, which was not found in the case file and whose timely submission the party bore the burden of proof for. Consequently, the court declared the revision application inadmissible, waived court fees due to the known insolvency of the applicant, and rendered the request for legal aid moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was analogously applied to declare the application for revision inadmissible.
Used to justify the non-collection of fees and costs due to the applicant's notorious insolvency.
Testo completo
Incarto n. 16.2010.49 · Lugano 9 settembre 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sulla domanda di revisione 16 giugno 2010 presentata dall'
RI 1
contro la sentenza emessa il 18 maggio 2010 da questa Camera (inc. n. 16.2010.40) nella causa inc. 36-2010-S (rigetto dell'opposizione) che lo oppone allo
CO 1 (rappresentato dall'RA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che in esito a un'istanza del 9 febbraio 2010 introdotta dallo CO 1 con sentenza del 2 aprile 2010 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona volta all'incasso di fr. 100.– per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale relativa all'imposta cantonale e federale 2005;
che il ricorso per cassazione presentato il 26 aprile 2010 daRI 1 contro il giudizio appena citato è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza 18 maggio 2010 poiché tardivo;
che il 16 giugno 2010 RI 1ha introdotto una domanda di revisione a questa Camera, alla quale allega una dichiarazione di una testimone a dimostrazione della tempestività del ricorso per cassazione;
che la domanda di revisione non è stata oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di revisione è quella in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
22 dicembre 2009, pag. 15);
che la revisione di una sentenza emanata dalla Camera di cassazione civile si proponeva alla Camera medesima (art. 341 cpv. 2 CPC ticinese) nel termine di 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC ticinese);
che una domanda del genere era ammissibile anche nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione in virtù del rinvio di cui all'art. 25 vLALEF (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 23 ad art. 340);
che in concreto, per stessa ammissione del richiedente, la sentenza di cui è chiesta la revisione è stata notificata al destinatario;
che, di conseguenza, il termine di venti giorni per proporre la revisione della sentenza è iniziato a decorrere venerdì 28 maggio 2010 ed è scaduto mercoledì
16 giugno 2010;
che ancorché datato 16 giugno il memoriale è stato introdotto il 17 giugno 2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio) sicché lo stesso si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;
che, comunque sia, si volesse da ciò prescindere l'esito del giudizio non muterebbe, l'istante non allegando alcun titolo di revisione;
che, in effetti, a sostegno della domanda di revisione il richiedente sostiene di avere trasmesso il 3 maggio 2010 per posta semplice al Tribunale una dichiarazione di __________ dalla quale risulterebbe la tempestività del suo precedente ricorso;
che di tale dichiarazione non vi è nessun accenno nel ricorso per cassazione 26 aprile 2010 né una traccia nel relativo incarto;
che siccome l'onere della prova della tempestività del ricorso incombe al ricorrente (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 131), spettava a quest'ultimo accertarsi dell'avvenuta consegna di tale dichiarazione a questa Camera prima dell'emanazione della decisione 18 maggio 2010;
che in tali circostanze questa Camera non ha trascurato per inavvertenza un documento che risultava agli atti (art. 340 lett. d CPC ticinese; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 220 segg.);
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC ticinese);
che, nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese);
che non si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il memoriale non è stato notificato;
che, a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché la domanda di revisione difettasse sin dall'inizio della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali rende la domanda senza oggetto.
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC ticinese,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.
4. Intimazione a:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.