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16.2010.45 • TRAC TI 16.2010.45 Generato dall'IA

Creditor Opposition to Enforcement of Unstipulated Arrears in Rent Dispute

Numero d'incarto 16.2010.45
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought definitive rejection of an opposition to an enforcement proceeding concerning outstanding rent, ancillary costs, and parking fees owed by a spouse based on a judicial settlement agreement from a marital separation proceeding, where the agreement only stipulated the wife's obligation to pay half the rent until December 31, 2009, following their separation in May 2009. The court rejected the appeal for cassation, reasoning that the lower court correctly limited the definitive rejection of the opposition to amounts clearly specified in the enforceable title; since the judicial settlement did not explicitly obligate payment for the period from the separation (May 2009) until the agreement date (November 30, 2009), the court could not interpret or supplement the title to enforce those earlier arrears in definitive opposition proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo - transazione giudiziaria prodotta a valere quale titolo esecutivo - contenuto del titolo - obbligo di pagare una determinata somma

Parole chiave

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arretrati di locazione fine del processo procedura esecutiva obbligo di pagamento opposizione al precetto esecutivo opposizione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 135 III 318
che il rigetto definitivo dell'opposizione può solo essere accordato se il titolo obbliga il debitore al pagamento definitivo di una certa prestazione pecuniaria (cfr. DTF 135 III 318 consid. 2.3);
DTF 124 III 501
Creditor v. Debtor (Maintenance Payment Lifting of Opposition)
DTF 113 III 6
Husband v. Ex-Wife Regarding Child Allowance Enforcement Based on 1974 Divorce Decree
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to order the losing party (the appellant) to bear the procedural costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.2010.45 · Lugano 4 marzo 2011/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 2 giugno 2010 presentato da

RI 1 (patrocinato dall' )

contro la sentenza emessa il 21 maggio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2010.815 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 5 marzo 2010 nei confronti di

CO 1 (patrocinata dall' );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da CO 1 nei confronti del marito ARI 1, con accordo del 30 novembre 2009 omologato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati dal 4 maggio 2009, l'abitazione coniugale è stata assegnata al marito, la moglie continuando a versare a quest'ultimo metà della pigione e delle spese accessorie fino al 31 dicembre 2009;

che con istanza 5 marzo 2010 RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 4570.–oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2010 corrispondenti al saldo della metà della pigione, alle spese accessorie e al posteggio, di complessivi fr. 1450.– dovuti dall'escussa da maggio a dicembre 2009 (fr. 5800.– ./. acconti di fr. 1230.–);

che all'udienza del 21 maggio 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, in base al tenore dell'accordo il suo obbligo di pagare la metà della pigione non decorreva dal momento della separazione ma solo per le pigioni successive all'udienza del 30 novembre 2009;

che statuendo quel medesimo giorno il Pretore ha ritenuto la transazione giudiziaria quale valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione limitatamente a fr. 1200.– relativi alla pigione del mese di dicembre 2009, eventuali arretrati non essendo menzionati;

che con ricorso per cassazione del 2 giugno 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento;

che nelle sue osservazioni del 25 giugno 2010 CO 1 conclude per la reiezione del ricorso;

e considerando

in diritto: che la decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere riconosciuto l'obbligo dell'escussa di pagare la metà del canone di locazione

unicamente dal 30 novembre 2009, mentre secondo la transazione giudiziaria era palese che si fosse inteso far continuare la moglie a pagare la metà della pigione dalla separazione;

che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

che in presenza di un tale titolo il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione a meno che l'escusso non provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto, che è stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è prescritto;

che il rigetto definitivo dell'opposizione può solo essere accordato se il titolo obbliga il debitore al pagamento definitivo di una certa prestazione pecuniaria (cfr. DTF 135 III 318 consid. 2.3);

che il giudice del rigetto non deve riesaminare, né interpretare, né completare il titolo di rigetto definitivo prodotto (DTF 124 III 501 consid. 3a con rinvio a DTF 113 III 6 consid. 1b; Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 21 ad art. 80);

che dalla transazione giudiziaria del 30 novembre 2009 non risulta alcun obbligo di pagamento relativo a pigioni arretrate e segnatamente con decorrenza dalla separazione dei coniugi intervenuta il 4 maggio 2009;

che in mancanza di un valido titolo la decisione del Pretore di non accordare il rigetto definitivo dell'opposizione per pigioni antecedenti al 30 novembre 2009 non appare arbitraria;

che ciò posto il ricorso deve essere respinto;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che il ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili;

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 200.–, son posti a carico del ricorrente, con obbligo di versare alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.