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16.2010.44 • TRAC TI 16.2010.44 Generato dall'IA

Debt Validity and Jurisdiction Clause Enforcement

Numero d'incarto 16.2010.44
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual petitioned the Justice of the Peace to affirm the non-existence of a debt arising from a 12-month web registry contract, which was later assigned to the appellant, leading to enforcement proceedings that the debtor opposed. The appellant challenged the Justice of the Peace's ruling, which granted the petition, on the grounds that the parties had contractually agreed to the jurisdiction of the courts in Zurich, making the local court incompetent. The appellate court dismissed the appeal because the debtor, despite being aware of the jurisdiction clause, failed to raise the objection concerning the forum selection clause timely before the first instance court, and raising the objection for the first time during the cassation appeal was deemed inadmissible under procedural rules barring new facts or exceptions at that stage.

Regesto Legislator

Ufficiale

Accertamento inesistenza debito - scopo - competenza - foro dell'esecuzione - foro facoltativo - proroga di foro deve essere eccepita dalla parte

Parole chiave

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validità dell'esecuzione motivi di competenza parte contraente esecuzione della sentenza giudice di pace e-justice

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The court applied this provision analogously to issue the final decision rejecting the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

Used to determine that the costs of the present proceedings are to be borne by the appellant following their defeat.

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Testo completo

Incarto n. 16.2010.44 · Lugano 27 luglio 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20 maggio 2010 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 7 maggio 2010 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa n. 22-2010-O (accertamento dell'inesistenza del debito) promossa con istanza 27 aprile 2010 da

CO 1CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che il 10 maggio 2007 la società __________ __________ di __________ ha sottoscritto con CO 1, gerente dell'Osteria __________ a __________, un contratto sulla base del quale quest'ultima autorizzava la registrazione dei suoi dati nel registro web della società __________ al costo di fr. 860.– IVA compresa per 12 mesi;

che il 22 gennaio 2007 (recte: 2008) CO 1 si è rivolta alla B __________ manifestando il proprio disinteresse a qualsiasi iniziativa di quest'ultima;

che il 10 maggio 2009 B __________ ha ceduto a RI 1 il credito di fr. 860.– oltre accessori vantato nei confronti di CO 1;

che RI 1 ha fatto notificare a CO 1 il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona per l'incasso di fr. 860.– al quale l'escussa ha interposto opposizione;

che il 27 aprile 2010 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Giubiasco chiedendo di accertare l'inesistenza del debito nei confronti di RI 1;

che all'udienza del 7 maggio 2010, indetta per la discussione, la convenuta, assente, si è lasciata precludere;

che statuendo lo stesso giorno il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha accertato l'inesistenza del debito di cui al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona con conseguente annullamento del medesimo;

che con ricorso per cassazione del 20 maggio 2010 RI 1è insorta contro il predetto giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, le parti avendo pattuito la competenza del foro di Zurigo;

che il ricorso non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che in concreto, l'istante ha promosso un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito, la quale conferisce all'escusso il diritto di domandare al giudice del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione (art. 85*a* cpv. 1 LEF);

che il giudice del luogo dell'esecuzione è quello del domicilio del debitore (cfr. art. 46 cpv. 1 LEF);

che non essendo tale foro di natura imperativa le parti possono pattuire una proroga di foro (Brönnimann, Kurzkommentar zum SchKG, 2009, n. 18 ad art. 85*a* LEF; D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 1998, n. 24 ad art. 85*a* LEF);

che in concreto le parti hanno effettivamente pattuito il foro di Zurigo;

che, nondimeno, spettava alla convenuta prevalersi tempestivamente davanti al Giudice di pace della clausola di proroga di foro pattuita contrattualmente;

che in mancanza di un'eccezione da parte della convenuta non appare arbitraria la conclusione del giudice di pace di ritenersi territorialmente competente;

che l'odierna contestazione, sollevata per la prima volta in questa sede, è irricevibile, l'art.

321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi

fatti, prove o eccezioni;

che non giova alla ricorrente il richiamo alla sentenza 7 aprile 2009 di questa Camera (inc. 16.__________), trattandosi di una diversa fattispecie;

che non avendo evidenziato il titolo di cassazione dell'art. 327 lett. a CPC, il ricorso deve essere respinto;

che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è stato intimato;

per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, sono posti a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

; .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.