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16.2010.42 • TRAC TI 16.2010.42 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Debt Enforcement Rejection Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numero d'incarto 16.2010.42
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A debtor appealed a lower court's decision to provisionally reject their opposition to a debt enforcement action, which was based on a certificate of lack of assets from a prior bankruptcy proceeding, noting the debtor failed to appear at the hearing and failed to raise any legally valid objections to the presented debt recognition document. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal document failed to specify the legal or factual grounds for cassation as required by procedure, relying instead on arguments regarding the underlying debt that were inadmissible as new claims at this stage, affirming that the initial judge correctly rejected the opposition based on the valid title of debt and the debtor's lack of timely objection.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto dell'opposizione - attestato carenza beni prodotto a valere quale riconoscimento di debito - ricevibilità del ricorso per cassazione

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo udienza fallimentare riconoscimento e esecuzione motivi di cassazione nuove allegazioni di diritto eccezioni processuali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 313*bis* CPC

Applied analogously to declare the recourse inadmissible.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited regarding the general rule for imposing procedural costs, although the court decided not to impose them in this specific case.

art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

Cited in the reasoning to exclude new facts/evidence, but not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3.

art. 329 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the requirements for filing a recourse, but not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3.

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Testo completo

Incarto n. 16.2010.42 · Lugano 30 giugno 2010/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16 aprile 2010 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 9 aprile 2010 dal Giudice di pace del circolo del Ceresio, nella causa n. 86/2009 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 30 ottobre 2009 da

CO 1

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con istanza 30 ottobre 2009 CO 1 ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatole per l'incasso di fr. 1307.71;

che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto l'attestato carenza beni in seguito a fallimento rilasciatole dall'UEF di Viganello il 19 febbraio 2004 per il menzionato importo;

che all'udienza del 29 gennaio 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta non è comparsa e si è lasciata precludere;

che statuendo il 9 aprile 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo di rigetto dell'opposizione nella documentazione prodotta dall'istante alla quale l'escussa non ha opposto nessuna eccezione, ha accolto l'istanza;

che il 16 aprile 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;

che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art.

321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi

fatti, prove o eccezioni;

che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

che in concreto il contenuto dello scritto 16 aprile 2010 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a sostanziare la propria opposizione al precetto esecutivo notificatole da controparte, ovvero perché l'importo posto in esecuzione non sarebbe dovuto;

che simile argomentazione, proposta per la prima volta in questa sede e quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è comunque sia ininfluente ai fini dell'esito della procedura esecutiva promossa dall'istante;

che a fronte di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF, come in concreto l'attestato carenza beni sul quale l'istante basa la propria domanda di rigetto (cfr. art. 149 cpv. 2 LEF), il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni atte a invalidare il riconoscimento di debito;

che, nella fattispecie, la convenuta, assente al contraddittorio, non ha sollevato alcuna eccezione sicché il giudice di pace senza incorrere nell'arbitrio poteva pronunciare il rigetto dell'opposizione;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma si giustifica, per questa volta, di rinunciare ad ogni prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi

in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.