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16.2010.41 • TRAC TI 16.2010.41 Generato dall'IA

Appeal Timeliness for Enforcement Opposition

Numero d'incarto 16.2010.41
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant filed a cassation appeal against a lower court's decision to reject their opposition to enforcement of a fee from a prior judgment, arguing the enforcement title was invalid due to a lack of proof of service. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day after the ten-day statutory deadline, calculated from the day the appellant received the judgment by mail.

Regesto Legislator

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Art. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 131 cpv. 3 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal Timeliness for Enforcement Opposition: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day after the ten-day statutory deadline, calculated from the day the appellant received the judgment by mail.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione termine legale eccezioni processuali tardive legittimazione a ricorrere ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313*bis* CPC

The appeal was declared inadmissible based on this article.

art. 148 cpv. 1 CPC

The principle for allocating court costs (though ultimately waived).

art. 148 cpv. 2 CPC

Used to decide not to collect court costs due to the appellant's insolvency.

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Testo completo

Incarto n. 16.2010.41 · Lugano 18 maggio 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 26 aprile 2010 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 2 aprile 2010 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella causa inc. 34-2010-S (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 21 dicembre 2009 da

CO 1 (rappresentato dalla RA 1 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con istanza 21 dicembre 2009 lo CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Giubiasco il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 30.– oltre accessori, corrispondenti alla tassa di giustizia e alle spese posti a carico dell'escusso con sentenza 27 novembre 2006 del __________;

che all'udienza del 30 marzo 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto, unico comparente, ha proposto di respingere l'istanza poiché sprovvista di un valido titolo esecutivo, non avendo egli ricevuto la sentenza prodotta quale titolo esecutivo;

che statuendo il 2 aprile 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la sua domanda;

che con ricorso per cassazione del 26 aprile 2010 RI 1è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza di un valido titolo esecutivo nonostante l'assenza di una prova della sua notifica al destinatario;

che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni;

che questo termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario;

che

nella fattispecie, come ammette il ricorrente, la sentenza del Giudice di pace, intimatagli per raccomandata il 3 aprile 2010, è stata ritirata dal

destinatario il 14 aprile 2010;

che, di conseguenza, il termine per ricorrere in cassazione è iniziato a decorrere giovedì 15 aprile 2010 ed è scaduto sabato 24 aprile 2010, salvo prorogarsi a lunedì 26 aprile 2010 (art. 131 cpv. 3 CPC);

che ancorché datato 26 aprile il ricorso è stato introdotto il 27

aprile 2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio) sicché lo stesso si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313*bis* CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv.

1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

148 cpv. 1 CPC);

che nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC), mentre non si pone problema

di ripetibili all'istante, al quale il ricorso nemmeno è stato notificato;

che, a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin dall'inizio della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali rende la domanda senza oggetto.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 26 aprile 2010 è irricevibile.

2. Non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.