Appeal Timeliness for Enforcement Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed a cassation appeal against a lower court's decision to reject their opposition to enforcement of a fee from a prior judgment, arguing the enforcement title was invalid due to a lack of proof of service. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day after the ten-day statutory deadline, calculated from the day the appellant received the judgment by mail.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 131 cpv. 3 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal Timeliness for Enforcement Opposition: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day after the ten-day statutory deadline, calculated from the day the appellant received the judgment by mail.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible based on this article.
The principle for allocating court costs (though ultimately waived).
Used to decide not to collect court costs due to the appellant's insolvency.
Testo completo
Incarto n. 16.2010.41 · Lugano 18 maggio 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 26 aprile 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 2 aprile 2010 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella causa inc. 34-2010-S (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 21 dicembre 2009 da
CO 1 (rappresentato dalla RA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 21 dicembre 2009 lo CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Giubiasco il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 30.– oltre accessori, corrispondenti alla tassa di giustizia e alle spese posti a carico dell'escusso con sentenza 27 novembre 2006 del __________;
che all'udienza del 30 marzo 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto, unico comparente, ha proposto di respingere l'istanza poiché sprovvista di un valido titolo esecutivo, non avendo egli ricevuto la sentenza prodotta quale titolo esecutivo;
che statuendo il 2 aprile 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la sua domanda;
che con ricorso per cassazione del 26 aprile 2010 RI 1è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza di un valido titolo esecutivo nonostante l'assenza di una prova della sua notifica al destinatario;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni;
che questo termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario;
che
nella fattispecie, come ammette il ricorrente, la sentenza del Giudice di pace, intimatagli per raccomandata il 3 aprile 2010, è stata ritirata dal
destinatario il 14 aprile 2010;
che, di conseguenza, il termine per ricorrere in cassazione è iniziato a decorrere giovedì 15 aprile 2010 ed è scaduto sabato 24 aprile 2010, salvo prorogarsi a lunedì 26 aprile 2010 (art. 131 cpv. 3 CPC);
che ancorché datato 26 aprile il ricorso è stato introdotto il 27
aprile 2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio) sicché lo stesso si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313*bis* CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv.
1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC);
che nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC), mentre non si pone problema
di ripetibili all'istante, al quale il ricorso nemmeno è stato notificato;
che, a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin dall'inizio della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali rende la domanda senza oggetto.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 26 aprile 2010 è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.