Employer Appeal Dismissed for Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn employer appealed a lower court decision that partially granted a former waitress's claim for unpaid wages, overtime, and vacation pay dating from May to December 2007, with interest starting January 1, 2008. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on April 19, 2010, after the ten-day, non-suspensible deadline for lodging a cassation appeal in labor disputes expired on April 16, 2010, the third day after the judgment was served on April 6, 2010.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 398 cpv. 1 CPC, Art. 418 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Employer Appeal Dismissed for Untimely Filing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on April 19, 2010, after the ten-day, non-suspensible deadline for lodging a cassation appeal in labor disputes expired on April 16, 2010, the third day after the judgment was served on April 6, 2010.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the deadline for appeal in cassation, though the finding of inadmissibility is procedural.
Cited in the reasoning as the provision making Art. 398 CPC applicable to labor contract disputes.
Cited in the reasoning to determine when the appeal deadline starts running.
Cited in the reasoning to determine when the appeal deadline starts running.
Cited in the reasoning to confirm that the deadline is not suspended by judicial holidays.
This article was cited by the appellant as the basis for cassation, but it does not appear in the dispositive orders, which only declare inadmissibility.
This provision is implicitly referenced because the judgment is exempt from fees and costs (Order 2), which is covered by procedural rules related to costs.
Testo completo
Incarto n. 16.2010.34 · Lugano 30 aprile 2010/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato da
RI 1 (patrocinata dall' RA 2 )
contro la sentenza emessa il 29 marzo 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa DI.2010.135 (contratto di lavoro) promossa con istanza 26 gennaio 2010 da
CO 1 () (rappresentata daRA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che CO 1 ha lavorato per RI 1 come cameriera al Ristorante __________, dal 14 maggio al 31 dicembre 2007, percependo un salario mensile lordo di fr. 2230.– per un'occupazione al 70%;
che con istanza 26 gennaio 2010 CO 1 ha convenuto RI 1davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 3964.35 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2008 rivendicati quale differenze salariali tra quanto percepito e quanto dovuto in base al CCNL, ore straordinarie e vacanze non pagate, e il salario per il periodo di disdetta;
che all'udienza del 15 marzo 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza;
che statuendo il 29 marzo 2010 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, riconoscendo alla lavoratrice il diritto al pagamento di fr. 2749.40 netti oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2008;
che con ricorso per cassazione del 19 aprile 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;
che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che per l'art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398*bis* CPC);
che questo termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie la sentenza, per stessa ammissione della ricorrente, le è stata notificata martedì 6 aprile 2010 (vedi anche il timbro a retro della busta d'intimazione);
che quindi il termine per impugnare la sentenza pretorile è cominciato a decorrere mercoledì
7 aprile 2010 ed è scaduto venerdì 16 aprile 2010;
che nelle
circostanze illustrate il ricorso per cassazione introdotto il 19 aprile 2010 si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;
che il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre non si assegnano ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è stato notificato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili
3. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.