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16.2010.33 • TRAC TI 16.2010.33 Generato dall'IA

Fruit Tree Removal Compelled Despite Claimed Tolerance Period

Numero d'incarto 16.2010.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The initial action sought an order compelling the defendant to remove fruit trees planted too close to the property line, as they violated legal distance requirements, but the defendant argued the plaintiffs could no longer demand removal because the trees had been planted over ten years prior, triggering a right of tolerance under the relevant law. The appellate court upheld the lower court's decision to order the removal, reasoning that the defendant failed to definitively prove the ten-year tolerance period; expert testimony suggested the planting occurred around ten years before the complaint, which meant the ten-year prescriptive period had not expired when the plaintiffs first formally requested removal, thus negating the defense of tolerance.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rapporti di vicinato - piantagioni - distanze piante - distanza inferiore a quella prescritta - tolleranza decennale - onere della prova - portata dell'interrogatorio formale

Parole chiave

Generato dall'IA
abbattimento di alberi diritto di togliere le addizioni illecita violenza termini di prescrizione diritto agrario gravi motivi

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 135 V 4
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC ticinese

This provision forms the implicit basis for the appeal, allowing annulment due to manifest violation of substantive or procedural law or manifest error in evidence assessment, which the court cited in its rejection of the appeal.

art. 148 cpv. 1 CC

This article determined the allocation of the costs of the current judgment based on the outcome (loser pays principle).

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Testo completo

Incarto n. 16.2010.33 · Lugano 18 febbraio 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8 aprile 2010 presentato da

RI 1 (patrocinata dall')

contro la sentenza emessa il 29 marzo 2010 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa DI.2009.72 (rapporti di vicinato: piantagioni) promossa con istanza 20 febbraio 2009 da

CO 1 (patrocinati dall');

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. CO 1 dal 2001 sono comproprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. 77 RFD __________, che confina con

la particella n. 76 appartenente dal 1993 a RI 1. Il 20 febbraio 2009 CO 2 e CO 1 hanno promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona perché

fosse ordinato a RI 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di allontanare alla distanza legale dal confine un ciliegio, un albicocco e due peschi. All'udienza del 12 marzo 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, sostenendo che le piante erano state messe a dimora da oltre un decennio di modo che gli istanti non potevano più pretenderne la rimozione. Chiusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, gli istanti riaffermando le loro domande nel memoriale del 15 marzo 2010.

B. Statuendo il 29 marzo 2010 il Pretore ha accolto l'istanza ordinando alla convenuta di procedere all'allontanamento dell'albicocco e del ciliegio alla distanza di quattro metri dal confine, e dei due peschi alla distanza di due metri. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere agli istanti fr. 750.– per ripetibili.

C. Con ricorso per cassazione dell'8 aprile 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non ritenendo provata la messa a dimora delle piante da oltre dieci anni. Nelle loro osservazioni del 14 maggio 2010 CO 2 e CO 1concludono per il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

2. Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

3. Il Pretore, accertato che le quattro piante si trovano a una distanza insufficiente dal confine senza che una norma di diritto comunale deroghi al regime degli art. 155 segg. LAC, ha rimproverato alla convenuta di non avere provato la decorrenza decennale che avrebbe impedito agli istanti di chiederne la rimozione. La ricorrente censura quest'ultimo accertamento sostenendo che l'istruttoria ha invece permesso di accertare che le piante si trovano in quella posizione da oltre 10 anni.

4. Ora, l'art. 156 LAC prevede che gli altri alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezz'asta possono essere piantati alla distanza di metri 4 dalle abitazioni, orti, giardini e vigne, e di metri 3 dagli altri fabbricati e fondi

coltivi, mentre per i peschi basta la distanza di 2 metri. Qualora però le piante siano state allocate o lasciate crescere a una distanza inferiore, il

vicino deve tollerarle senza indennità se non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art. 160 LAC). Ciò premesso, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve recarne la prova (art. 8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC ticinese). Chi chiede la rimozione di alberi piantati o cresciuti in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare pertanto di avere sollevato opposizione nel termine di dieci anni. La legge non prescrive alcuna forma specifica per l'opposizione. Basta che questa sia espressa in modo chiaro. Non occorre, in particolare, che il vicino promuova causa per far togliere le piante (art. 674 cpv. 3 CC per analogia). Chi invoca il diritto di mantenere tali alberi deve, da parte sua, dimostrare la tolleranza decennale del vicino (RtiD I-2005 pag. 744 n. 30; da ultimo).

5. Litigiosa è, in concreto, la questione di sapere quando le piante in questione siano state messe a dimora. Per il Pretore gli istanti avevano dimostrato che le piante, collocate a una distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta, si trovano in quella posizione da meno di 10 anni dalla loro richiesta di arretramento del 15 aprile 2008. Per la ricorrente, il perito ha indicato che l'albicocco e il ciliegio hanno almeno 12 anni d'età, per poi affermare che esse hanno più o meno 10 anni dall'impianto. E siccome essa ha messo le piante a dimora 12 anni prima, la sentenza del primo giudice è arbitraria.

a) Nella fattispecie l'arch. __________, non avendo potuto sezionare le piante, non ne ha potuto stabilire con certezza l'età. Egli, nondimeno, sulla base della sua esperienza, ha indicato che la pianta di ciliegio “potrebbe avere più o meno 10 anni d'impianto”, l'albicocco “10-11 d'impianto”, e i due peschi “10-11 anni d'impianto”, tutti dalla data del sopralluogo (settembre 2009: perizia del 22 settembre 2009 pag. 4 e 5). E sulla base di queste risultanze, che hanno stabilito la messa a dimora delle piante al più presto nel mese di settembre 1998, la conclusione del primo giudice che ha escluso la decorrenza del termine decennale di tolleranza avendone gli istanti chiesto l'allontanamento il 15 aprile 2008 (doc. E), non può essere considerata arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

b) Nel corso del proprio interrogatorio formale la convenuta ha dichiarato che le piante sono state messe a dimora da __________, con il quale convive da 12 anni, un anno dopo essere rimasta vedova (verbale dell'11 maggio 2009, pag. 6). Ora, è vero che le risultanze dell'interrogatorio formale non possono essere ignorate ma possono assurgere a valenza probatoria. Nondimeno, esse rappresentano solo degli indizi che devono essere confermati da altri indizi convergenti per costituire valida prova (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004 n. 4 ad art. 276). E in concreto l'affermazione della convenuta non trova nessun riscontro negli atti istruttori, tanto meno nelle deposizioni di L__________ __________ e W__________ __________, i quali non hanno saputo indicare alcunché in merito alla messa a dimora delle piante in questione. (cfr. verbali dell'11 maggio 2009 pag. 4 e 8). Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello di cui all'art. 327 lett. g CPC ticinese, deve essere respinto.

5. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv.

1 CC). La ricorrente rifonderà alla controparte, che ha introdotto osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 370.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 420.–

sono posti a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 500.– di ripetibili.

3. Intimazione a:

; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.