Owner v. Electrical Installation Company (Enforcement Order Opposition)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn owner of a fractional property appealed a lower court's provisional rejection of the opposition to an enforcement order, which was sought by an electrical installation company for work performed on the building's main electrical panel shared by three apartments, with the debt claim being one-third of the total cost. The appellate court upheld the appeal, reasoning that the documents presented by the creditor were insufficient to establish a valid, clear, and unequivocal acknowledgment of debt by the debtor as required for the provisional rejection of opposition under the relevant statute, constituting a manifestly erroneous evaluation of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 84 LEF, Art. 82 LEF, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Owner v. Electrical Installation Company (Enforcement Order Opposition): The appellate court upheld the appeal, reasoning that the documents presented by the creditor were insufficient to establish a valid, clear, and unequivocal acknowledgment of debt by the debtor as required for the provisional rejection of opposition under the relevant statute, constituting a manifestly erroneous evaluation of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied by the court to decide the merits of the case after granting the appeal.
Applied to order that procedural costs follow the event (loser pays).
The rule under which the appeal was implicitly based, allowing annulment for manifest violation of law or erroneous evaluation of evidence.
Testo completo
Incarto n. 16.2010.30 · Lugano 27 luglio 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18 marzo 2010 presentato da
RI 1RI 1
contro la sentenza emessa il 14 marzo 2010 dal Giudice di pace del circolo della Verzasca nella causa n. 15.2010 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 27 gennaio 2010 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che RI 1 è titolare della proprietà per piani n. 914 del fondo base n. __________ RFD __________, sul quale è edificato uno stabile di tre appartamenti;
che nel mese di dicembre 2008 la ditta di impianti elettrici CO 1 è intervenuta nell'immobile modificando “il quadro elettrico principale per separazione conteggio padronale + tiraggio nuove alimentazioni luce cantine” per un costo complessivo di fr. 1309.30;
che il 10
dicembre 2008 CO 1 ha fatturato a RI 1 l'importo di fr. 436.45 corrispondente a un terzo della sua fattura, pari alla quota ritenuta di spettanza di quest'ultima;
che non avendo RI 1 dato seguito alla richiesta di pagamento, CO 1 le ha fatto notificare il PE n. __________ dell'UEF di Locarno, al quale l'escussa ha interposto tempestiva opposizione;
che con istanza 27 gennaio 2010 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo della Verzasca il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo;
che all'udienza del 5 marzo 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta non è comparsa e si è lasciata precludere;
che statuendo il 14 marzo 2010 il Giudice di pace, deducendo dalla documentazione prodotta dall'istante l'esistenza di un valido riconoscimento di debito, ha accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione per fr.
420.30 oltre interessi del 5% dal 10 dicembre 2008 e spese esecutive di fr. 35.–, ponendo la tassa di giustizia di fr. 60.– a carico della convenuta;
che con ricorso per cassazione del 18 marzo 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo arbitrariamente valutato le prove documentali concludendo all'accoglimento dell'istanza;
che al ricorso CO 1 non ha formulato osservazioni;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);
che in quest'ambito, l'esame del giudice verte unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate, ritenuto che attraverso un giudizio sommario emanato in base a criteri d'apparenza, il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, Zurigo 1980, § 163), ovvero se contiene la dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi debitore nei confronti dell'istante di una determinata somma di denaro (art. 82 LEF);
che nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall'istante, letta nel suo insieme, non è possibile concludere per l'esistenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione;
che il fatto per l'istante di avere effettuato dei lavori nello stabile appartenente in comproprietà alla convenuta, foss'anche nel suo interesse e pur ammettendo il principio della suddivisione dei costi sulla base del regolamento condominiale, non basta a legittimare la domanda di rigetto dell'opposizione da lei formulata per la quale è necessario produrre un documento, o un insieme di documenti, dal quale risulti la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione della convenuta di riconoscersi debitrice nei confronti dell'istante per l'importo da questa rivendicato (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 6);
che tale documentazione non è stata versata agli atti;
che, quindi, il giudizio impugnato che ha arbitrariamente concluso all'esistenza di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo il frutto di una valutazione manifestamente errata delle prove documentali e conseguente erronea applicazione dell'art. 82 LEF;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non si pone problema di indennità in favore di RI 1 né in prima sede, ove non è comparsa all'udienza, né in questa sede, la stesura del ricorso non avendole cagionato particolari costi per la complessità della causa o verosimili perdite di guadagno.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto, e la sentenza 14 marzo 2010 del Giudice di pace del circolo della Verzasca è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 60.–, da anticipare dall'istante, rimane a suo carico.
II. Gli oneri processuali, di complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1. Non si assegnano indennità
III. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.