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16.2010.127 • TRAC TI 16.2010.127 Generato dall'IA

Tax Payment Order Service by Registered Mail Dispute

Numero d'incarto 16.2010.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a decision upholding the rejection of their opposition to a payment order for outstanding direct federal tax, arguing their right to be heard was violated because they allegedly never received the registered mail notice summoning them to the hearing. The court reasoned that service by registered mail creates a rebuttable presumption that delivery occurred either upon receipt or at the latest on the seventh day of retention at the post office, provided a collection notice was left, shifting the burden of proof to the recipient to raise serious doubt about proper notification procedures; since the appellant only asserted non-receipt of the notice without providing sufficient evidence to overcome this presumption, the notification was deemed valid, rendering the absence at the hearing attributable to the appellant, thus warranting rejection of the appeal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto opposizione - diritto di essere sentivo - notifica raccomandata - mancato ricevimento avviso di ritiro - onere della prova a carico della parte e non più dell'autorità

Parole chiave

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ordine di pagamento notificazione della decisione elenco dei contribuenti prova dell'avvenuta notifica riscossione dell'imposta validità della notifica postale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. e CPC

This provision established the ground for annulling the lower court's decision based on a violation of the right to be heard.

art. 148 cpv. 1 CPC

This provision was applied to determine that costs follow the event (the losing party must bear them).

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Testo completo

Incarto n. 16.2010.127 · Lugano 20 dicembre 2010/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Pellegrini

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29 novembre 2010 presentato da

RI 1 (patrocinato dalla , )

contro la sentenza emessa il 17 novembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. EF.2010.2335 (rigetto dell’opposizione) promossa con istanza 3 agosto 2010 da

CO 1 (rappresentata dall' );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 3 agosto 2010 la CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da CO 1al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 7334.50 oltre accessori, rivendicati a saldo dell'imposta federale diretta 2006 sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale (fr. 7164.–) oltre agli interessi di mora nel frattempo maturati (fr. 170.50). A sostegno della sua domanda l'istante ha prodotto la decisione di tassazione 13 luglio 2009 relativa all'imposta annua su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza per il 2006, con l'attestazione del suo passaggio in giudicato. All'udienza del 16 novembre 2010 indetta per il contraddittorio, nessuno è comparso.

B. Statuendo il 17 novembre 2010 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto, assente alla discussione, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza.

C. Con ricorso per cassazione del 29 novembre 2010 RI 1è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC. Il memoriale non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione e neppure l'avviso di ritiro della raccomandata. Giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni.

a) Nella fattispecie l'ordinanza 9 agosto 2010, spedita mediante invio raccomandato n. 98.46.__________ e con la quale il Pretore ha citato le parti all'udienza del 16 novembre 2010 per il contraddittorio, non è stata ritirata dal convenuto e, scaduto il periodo di giacenza, è stata ritornata alla Pretura. Ora, un atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento della consegna al suo destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali è conservato in giacenza all'ufficio postale, sempre che un avviso di ritiro sia stato lasciato nella sua cassetta delle lettere (DTF 127 I 31 consid. 2a/aa; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124; Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n. 19 ad art. 124).

Al riguardo sussiste una presunzione di fatto – refragabile – secondo cui il funzionario postale ha correttamente inserito l'avviso di ritiro nella cassetta delle lettere del destinatario e che la data di questo deposito, apposta sull'elenco delle notifiche, sia esatta. Questa presunzione comporta un rovesciamento dell'onere della prova a scapito del destinatario, nel senso che se se questi non riesce a stabilire l'assenza di avviso nella sua cassetta delle lettere, la consegna è reputata avvenuta in quel luogo e quella data (sentenza del Tribunale federale 9C_753/2007 del 29 agosto 2008 consid. 3, in RSPC 2009 pag. 24). Trattandosi invero di provare un fatto negativo, il destinatario non deve tuttavia portare una prova rigorosa ma è sufficiente una “verosimiglianza preponderante”, ovvero il destinatario deve far sorgere seri dubbi sull'esistenza di errori in occasione della notifica (sentenza del Tribunale federale 2C_38/2009 del 5 giugno 2009 consid. 4.1). In questo senso la giurisprudenza citata dal ricorrente, secondo cui se il destinatario della raccomandata contestava di avere ricevuto l’avviso e la prova del contrario non poteva essere portata, la notifica andava considerata come non avvenuta, appare pertanto superata.

b) In concreto, il ricorrente si limita a sostenere di non aver ricevuto l'avviso di ritiro, ma ciò, come si è detto, non basta per sovvertire la presunzione testé

indicata. Non essendovi seri dubbi sull'agire del funzionario postale, le informazioni inerenti al recapito __________, dalle quali si

evince che la citazione è stata spedita il 10 agosto 2010, mentre l'11 agosto 2010 il destinatario è stato avvisato per il ritiro (cfr. ‹www. posta.ch/ trackandtrace›), devono perciò ritenersi esatte. Ciò posto la notifica non può essere ritenuta viziata e la mancanza all'udienza di contraddittorio deve essere imputata alla parte medesima. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

2. Gli

oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato

oggetto di intimazione.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.– sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.