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16.2010.112 • TRAC TI 16.2010.112 Generato dall'IA

Spousal Support Enforcement Appeal Dismissed Due to Insufficient Payment Evidence

Numero d'incarto 16.2010.112
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant sought to overturn a lower court's decision that definitively rejected his opposition to an enforcement action for outstanding spousal support payments covering July 2007 to March 2008, totaling a higher amount than he admitted owing. The court dismissed the appeal because, in a summary proceeding for the definitive rejection of opposition, the appellant's evidence of payments made during 2007 and 2008—offered to demonstrate extinguishment via compensation—consisted only of postal receipts that did not constitute titles sufficient for provisional rejection, meaning the lower court acted without arbitrariness in upholding the original decision based on the established executory title.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell'opposizione - decreto cautelare quale titolo esecutivo - prova del pagamento - estinzione del debito per compensazione

Parole chiave

Generato dall'IA
pagamento provvisorio decisione d'esecuzione utile mancanza di prova mantenimento del figlio caso di rigore coniugale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 148 cpv. 1 CPC ticinese

Used to rule on the allocation of procedural costs following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2010.112 · Lugano 10 maggio 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18 ottobre 2010 presentato da

RI 1 (patrocinato dall' PA 1)

contro la sentenza emessa il 4 ottobre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. EF.2010.1425 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 4 maggio 2010 da

CO 1 (patrocinata dall' PA 2);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale

introdotta il 25 marzo 2008 da CO 1, con sentenza (“decreto cautelare”) del 3 agosto 2009 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord ha obbligato RI 1 a versare alla moglie dal 1° luglio 2007, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo

alimentare di fr. 2000.– mensili.

B. Con istanza 4 maggio 2010 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1 al PE n.__________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 5463.– oltre interessi per

contributi alimentari arretrati per il periodo da luglio 2007 a marzo 2008. All'udienza del 4 ottobre 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto,

unico comparente, ha mantenuto l'opposizione limitatamente a fr. 1959.30, il suo debito ammontando a soli fr. 3503.70.

C. Statuendo quello stesso giorno il Pretore ha accolto l'istanza respingendo in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al noto precetto esecutivo.

D. Con

ricorso per cassazione del 18 ottobre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio per ottenerne l'annullamento. CO 1 non ha presentato osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione impugnata essendo stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011, la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327

segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei

reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del

22 dicembre 2009, pag. 15).

2. Il Pretore dopo avere rilevato che il calcolo allestito dal convenuto non fosse corretto in quanto riferito a tutti i pagamenti effettuati nel 2007 e nel 2008

e non a quelli che riguardano il periodo tra luglio 2007 e marzo 2008, ha accertato che in quei mesi il credito dell'istante ammontava a fr. 7587.– (fr. 4902.– da

luglio a dicembre 2007 e fr. 2685.– da gennaio a marzo 2008). Da questo importo il primo giudice ha dedotto fr. 1800.– per versamenti in eccesso riconosciuti dall'istante, mentre ha escluso la compensabilità del costo della perizia, donde un saldo di fr. 5787.–. In definitiva egli ha concesso il rigetto definitivo dell'opposizione solo per l'importo posto in esecuzione di fr. 5463.–.

Il ricorrente rimprovera al primo giudice di non avere tenuto conto dei suoi ulteriori pagamenti effettuati durante gli anni 2007 e 2008. Sulla scorta di 26 ricevute postali egli sostiene di avere versato alla moglie, durante il 2007, fr. 30 528.– a fronte di contributi per fr. 34 800.–, rispettivamente, durante il 2008, fr. 33 015.– a fronte di contributi per fr. 34 800.– sicché il saldo in favore della creditrice ammonta a fr. 6057.–. Da questo importo soggiunge, vanno dedotti fr. 1800.– espressamente riconosciuti dalla moglie per cui il suo debito ammonterebbe a fr. 4257.– e non a fr. 5463.– come riconosciuto dal Pretore.

3.

a) Nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2ª edizione, n. 115 ad art. 80 LEF). In presenza di un tale titolo il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione a meno che l'escusso non provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto, che è stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è prescritto. Trattandosi di estinzione tramite compensazione valgono solo i documenti che

costituirebbero almeno titolo di rigetto provvisorio (D. Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81 LEF; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts,

Berna 2008, § 19 pag. 151 n. 54 con riferimenti).

b) In concreto, le ricevute postali dei pagamenti effettuati dal convenuto nel 2007 e 2008 in favore dell'istante, prodotte per dimostrare che il saldo a suo carico ammonta a soli fr. 4257.– e non a fr. 5463.– come fatto valere dall'istante, non costituiscono titoli di rigetto provvisorio e pertanto non sono atti, nell'ambito di questa procedura sommaria di rigetto definitivo dell'opposizione, a provare l'estinzione del debito in esame tramite compensazione nella misura pretesa dal ricorrente. In tali circostanze, senza incorrere in arbitrio, il Pretore ha concesso il rigetto definitivo dell'opposizione nella misura chiesta dall'istante. Ne discende che il ricorso deve essere respinto.

4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si assegnano indennità, CO 1 non avendo presentato osservazioni al ricorso.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 210.– sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– avv.,; – avv.,.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.