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16.2010.109 • TRAC TI 16.2010.109 Generato dall'IA

Employer's Delayed Termination Appeal Dismissed for Procedural Flaw

Numero d'incarto 16.2010.109
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An employer terminated an employee's contract immediately due to alleged disrespectful behavior and a final incident, leading the employee to sue for unpaid wages covering the regular notice period plus extras. The lower court found the immediate termination unjustified and untimely, ordering payment, but the employer appealed, arguing the termination was valid due to serious misconduct. The appellate court dismissed the cassation appeal because it was improperly framed as an appeal rearguing facts rather than demonstrating a manifest error of law or arbitrary factual assessment by the lower court, specifically noting that the employer's twelve-day delay in effecting the termination precluded the justification for an immediate dismissal under established jurisprudence, regardless of the alleged severity of the employee's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 36 cpv. 1 LOG, Art. 400 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 337 CO, Art. 417 cpv. 1 lett. e CPC; Employer's Delayed Termination Appeal Dismissed for Procedural Flaw: The lower court found the immediate termination unjustified and untimely, ordering payment, but the employer appealed, arguing the termination was valid due to serious misconduct. The appellate court dismissed the cassation appeal because it was improperly framed as an appeal rearguing facts rather than demonstrating a manifest error of law or arbitrary factual assessment by the lower court, specifically noting that the employer's twelve-day delay in effecting the termination precluded the justification for an immediate dismissal under established jurisprudence, regardless of the alleged severity of the employee's conduct.

Parole chiave

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licenziamento o risoluzione del contratto ritardo ingiustificato presupposto processuale termine di disdetta mancanze gravi occupazione provvisoria

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 135 V 4
DTF 130 III 34
231; DTF 130 III 34 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313*bis* CPC

Applied analogically for pronouncing the decision to reject the appeal.

art. 36 cpv. 1 LOG

Cited in the reasoning to establish the correct means of appeal (cassation appeal) based on the litigation value.

art. 400 CPC

Cited in the reasoning as the rule linking to the applicable procedure for the cassation appeal.

art. 329 cpv. 2 e 3 CPC

Cited in the reasoning regarding the formal requirements (content) of the cassation appeal.

art. 321 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to dismiss certain arguments of the appellant as inadmissible because they were essentially appeals on facts.

art. 327 lett. g CPC

Cited in the reasoning to define the grounds upon which a lower court judgment can be annulled in a cassation appeal.

art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

Cited as the basis for granting procedural fee exemption in labor disputes.

art. 313*bis* CPC

Applied analogically in the preamble to the operative part of the decision.

art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

Governs the exemption from court fees and costs in the final order (Point 2).

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Testo completo

Incarto n. 16.2010.109 · Lugano 25 ottobre 2010/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione (“appello”) 13 ottobre 2010 presentato da

RI 1 (patrocinata dall' PA 1,)

contro la sentenza emessa il 1° ottobre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa DI.2010.504 (contratto di lavoro) promossa con istanza 6 aprile 2010 da

CO 1 (rappresentata dall'RA 1);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il 1°aprile 2009 CO 1 è stata assunta dalla RI 1 come venditrice con un salario mensile lordo di fr. 3000.– per tredici mensilità. Il 5 gennaio 2010 la datrice di lavoro, richiamati suoi precedenti scritti nei quali si doleva del comportamento irrispettoso della lavoratrice, le ha notificato il licenziamento con effetto immediato a seguito “dell'ennesima mancanza nei confronti del suo diretto superiore”. CO 1 ha contestato il provvedimento.

B.

Con istanza del 6 aprile 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 3622.15 netti oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2010 corrispondenti al salario rivendicato per il normale periodo di disdetta fino al 28 febbraio 2010 (comprensivo della tredicesima, delle ore di lavoro straordinario e dei giorni festivi). All'udienza del 25 maggio 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza ribadendo la sussistenza degli estremi per il licenziamento in tronco dell'istante.

C. Statuendo il 1° ottobre 2009 il Pretore, ritenuto ingiustificato e tardivo il licenziamento in tronco della lavoratrice e accertata l'esecuzione delle ore di lavoro straordinario e domenicale da questa rivendicate, ha accolto l'istanza.

D. Con ricorso per cassazione (“appello”) del 13 ottobre 2010

RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, non potendo condividere l'assunto del primo giudice che “ha considerato inadempiute le condizioni di ammissibilità del licenziamento immediato”. Il memoriale non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Trattandosi di una vertenza con un valore litigioso inferiore a fr. 8000.–, l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Pretore è il ricorso per cassazione (art. 36 cpv. 1 LOG e art. 400 CPC per il rinvio dell'art. 418). E tale impugnativa, per essere considerata valida, deve contenere pena la nullità, le domande di ricorso, i motivi di fatto e di diritto sui quali la stessa si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato (art. 329 cpv. 2 e 3 CPC).

2.Ora, nella misura in cui la ricorrente si limita a riproporre il proprio punto di vista circa la fondatezza della misura adottata nei confronti della lavoratrice, richiamando comportamenti indisponenti e provocatori di quest'ultima e proponendo altri e nuovi atteggiamenti inadeguati della lavoratrice (manipolazione fogli stipendio e menzogne varie, peraltro allegati da __________ nella sua deposizione del 14 luglio 2010 e non dalla convenuta medesima), come tali irricevibili (art. 321 cpv. 1 CPC), il ricorso, di natura prevalentemente appellatoria, è improprio a sostanziare una critica di arbitrio e andrebbe d'acchito dichiarato irricevibile. Per motivare un ricorso per cassazione non basta infatti contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile appaia, ma occorre spiegare perché la conclusione del giudice sarebbe arbitraria, ovvero viziata di errore qualificato.

3. Si volesse da ciò prescindere ed esaminare se la conclusione del Pretore secondo cui il licenziamento in tronco dell'istante era ingiustificato e tardivo è frutto di un'errata e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie come sostiene la convenuta, il ricorso è destinato all'insuccesso.

4. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

5. Nella fattispecie, il Pretore non ha individuato nel comportamento della lavoratrice nulla di tanto grave da giustificare un licenziamento in tronco. La ricorrente contesta tale conclusione e ribadisce che il primo giudice non ha considerato i reieterati atteggiamenti indisciplinati e irrispettosi della lavoratrice. Ora, è vero che anche una mancanza poco grave può comportare un licenziamento immediato se è ripetuta malgrado un ammonimento. Resta il fatto che la ricorrente ha atteso 12 giorni prima di comunicare la sua decisione, ciò che, per il Pretore, escludeva la legittimità del licenziamento in tronco, a prescindere dalla sussistenza di una causa grave. Tale conclusione non solo non è manifestamente insostenibile, ma è conforme alla dottrina e giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui di principio una disdetta con effetto immediato deve essere esercitata entro breve termine dalla violazione contrattuale su cui si fonda giacché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve periodo di riflessione (2/3 giorni) viene di fatto a escludere l'esistenza di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, con conseguente perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 17 ad art. 337 CO; Rehbinder in: Berner Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins, Die fristlose Entlassung, 1981, pag. 37; Favre/ Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 1.47 e 1.48 ad art. 337 CO; JAR 2004 pag. 483; JAR 2000 pag. 231; DTF 130 III 34 consid. 4.4). Ne discende che il ricorso deve essere respinto.

6. L'art.

417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse né spese, mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.

2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.