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16.2010.103 • TRAC TI 16.2010.103 Generato dall'IA

Contractor Payment Terms Modification and Debt Due Date

Numero d'incarto 16.2010.103
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The case concerns an action to contest a debt initiated by a client against a contractor after the client paid the first half of the contract price for a gazebo installation but refused to pay the remainder after the contractor dismantled and removed the structure. The court overturned the lower court's decision, reasoning that the contractor had modified the payment terms by issuing an invoice stating payment was due "upon receipt," thereby removing the condition that the client's final payment was due before the contractor completed performance; consequently, since the structure was removed and not returned, the remaining debt was not yet due, leading to the acceptance of the debt contestation and the annulment of the enforcement action.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 18 CO, Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 48 lett. d LOG, Art. 83 LEF, Art. 82 CO; Contractor Payment Terms Modification and Debt Due Date: The court overturned the lower court's decision, reasoning that the contractor had modified the payment terms by issuing an invoice stating payment was due "upon receipt," thereby removing the condition that the client's final payment was due before the contractor completed performance; consequently, since the structure was removed and not returned, the remaining debt was not yet due, leading to the acceptance of the debt contestation and the annulment of the enforcement action.

Parole chiave

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estinzione del debito annullamento del contratto appaltatore decisione d'esecuzione diritti e obblighi contrattuali modifica del mantenimento del figlio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 135 V 4
DTF 127 III 201
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 332 cpv. 2 CPC ticinese

Cited as the basis for the Chamber to issue a new ruling after accepting the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC ticinese

Applied to determine that the procedural costs of both instances follow the event (the losing party).

art. 327 lett. g CPC ticinese

Cited in the appeal as the basis for challenging the lower court decision due to arbitrary evaluation of evidence or violation of substantive law.

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Testo completo

Incarto n. 16.2010.103 · Lugano 29 settembre 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22 settembre 2010 presentato da

RI 1 (patrocinata dall' PA 1)

contro la sentenza emessa il 10 settembre 2010 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa IU.2009.50 (azione di disconoscimento del debito) promossa con istanza 2 settembre 2009 nei confronti di

CO 1 (patrocinata dall' PA 2);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il

12 novembre 2008 RI 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto avente per oggetto la fornitura e la posa di una chiusura portico (“gazebo”) mediante teli in PVC all'esterno del __________ a __________ per un costo complessivo di fr. 10 845.– IVA esclusa. Secondo il contratto la committente avrebbe dovuto pagare il 50% dell'importo totale al momento della conferma dell'ordine e l'altra metà una

settimana prima della posa della copertura. Il 24 novembre 2008 RI 1 ha così versato alla ditta fr. 5717.–. Ancorché non fosse stata versata la seconda rata, il

23 dicembre 2008 CO 1 ha posato l'infrastruttura. Considerato che RI 1 non ha versato la mercede finale, CO 1 ha smontato la copertura e l'ha trasportata nei propri magazzini. Visto il rifiuto della committente di procedere al pagamento dell'importo residuo, CO 1 le ha fatto notificare il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona per l'importo di fr. 5718.75 oltre interessi. L'opposizione interposta da RI 1 è stata rigettata in via provvisoria dal Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza del 18 agosto 2009.

B. Il 2 settembre 2009 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 5718.75 oltre interessi, sostenendo che l'opera non era stata

eseguita a regola d'arte. All'udienza del 20 ottobre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 10

settembre 2010, il Pretore ha respinto l'istanza.

C. Con

ricorso per cassazione del 22 settembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui

all'art. 327 lett. g CPC ticinese. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale concludendo per la mancata dimostrazione dei difetti dell'opera. Essa rimprovera inoltre al primo giudice di avere interpretato il contratto secondo l'art. 18 CO a suo sfavore poiché oltre a quanto già versato, dovrebbe pagare l'importo di fr. 5718.75 per un'opera che non è stata riparata

e che non si trova in suo possesso. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2010 la controparte conclude per la reiezione del ricorso.

Considerando

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

2. Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

3. La ricorrente rimprovera in sostanza al primo giudice di non aver dedotto le corrette conseguenze dai documenti prodotti e dai testi sentiti, secondo i quali l'opera non solo era difettosa, e non terminata, ma non permetteva un normale utilizzo. Soggiunge che la convenuta non ha dimostrato che la fornitura e la posa del “gazebo” erano avvenute in modo corretto, atteso che la stessa, senza avviso, dopo lo scritto del 14 aprile 2009 aveva prelevato la struttura, della quale si era anche rotta una cerniera, ma invece di ripararla e riconsegnarla, l'ha trattenuta nei suoi magazzini. Donde, in definitiva, la liberazione dell'obbligo di pagamento dell'altra metà della mercede rivendicata dalla ditta.

4. Ora, in un'azione di disconoscimento del debito come quella in concreto, spetta alla creditrice/convenuta l'obbligo di dimostrare il fondamento del proprio credito mentre la debitrice/istante deve sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito (Rep. 1986 p. 89; D. Staehelin, in: Basler Kommentar zum SchKG, n. 55 ad art. 83 LEF).

a) Nella fattispecie, il Pretore ha respinto l'istanza ritenendo, tra l'altro, che avendo le parti fissato il termine della scadenza della mercede prima della consegna dell'opera, la convenuta aveva il diritto di attendere che l'istante le corrispondesse quanto dovuto prima della fornitura dell'opera, donde l'accoglimento dell'eccezione di non adempimento ai sensi dell'art. 82 CO sollevata dalla convenuta. Occorre pertanto esaminare quali erano le scadenze delle prestazioni delle parti, in particolare se la ricorrente era tenuta a fornire per prima la sua prestazione, ossia il pagamento del residuo 50% del prezzo pattuito. Ciò si impone anche per il fatto che la struttura dopo essere stata consegnata e posata è stata in seguito smontata e prelevata affinché la committente versasse anticipatamente il saldo della mercede, ovvero procedesse conformemente al contratto.

b) Secondo

quanto stabilito dal contratto del 12 novembre 2008, la committente avrebbe dovuto pagare il 50% dell'importo totale al momento della conferma dell'ordine,

mentre l'altra metà era dovuta una settimana prima della posa (doc. E). Il 24 novembre 2008 essa ha corrisposto all'appaltatrice fr. 5717.– , la quale, il 23 dicembre 2008 ha posato la struttura nonostante non fosse stato pagato il saldo della mercede.

Il 31 dicembre 2008 CO 1 ha poi trasmesso alla committente una fattura indicando quali condizioni di pagamento “a ricevimento della fattura” (doc. 2).

In tali circostanze, avendo la convenuta stessa modificato per atti concludenti le condizioni di pagamento, l'adempimento anticipato da parte dell'istante, ossia il pagamento del 50% residuo del prezzo, non costitutiva una condizione per l'esigibilità della controprestazione della convenuta, ossia la posa del “gazebo” (cfr. DTF

127 III 201 consid. 3). La riconsegna dell'opera che è stata smontata e prelevata, secondo le dichiarazioni della convenuta e del suo direttore __________, non per difetti, ma affinché la committente versasse anticipatamente il saldo della mercede, non può quindi essere fatta dipendere da tale condizione, in contrasto con il suo comportamento (*venire contra factum proprium*). Ne consegue che fintanto che l'opera non è stata riconsegnata la mercede residua non è esigibile.

c) Ciò posto non occorre esaminare la questione relativa ai difetti fatti valere dalla ricorrente, considerato che l'istanza di disconoscimento del debito concernente il pagamento dell'importo residuo deve comunque essere accolta per i motivi sopra esposti. La diversa conclusione cui è giunto il Pretore è pertanto frutto di un'errata valutazione dei fatti e quindi di un'arbitraria applicazione del

diritto. Se ne conclude che il ricorso, fondato, deve essere accolto.

5. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC ticinese, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza. Gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). CO 1 rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 10 settembre 2010 del Pretore del Distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è accolta.

Di conseguenza è accertata l'inesistenza del debito di fr. 5718.75 oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2009 di cui al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona con conseguente annullamento dell'esecuzione.

2. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 300.– sono a carico della convenuta che rifonderà all'istante fr. 1400.–per ripetibili.

II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr. 50.–

fr. 500.–

già anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

III. Intimazione a:

–,; –,.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.