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16.2009.96 • TRAC TI 16.2009.96 Generato dall'IA

Inadmissibility of Appeal Lacking Specific Grounds for Cassation

Numero d'incarto 16.2009.96
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's provisional rejection of their opposition to an enforcement order, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing failed to specify the required grounds of fact or law upon which the cassation was sought, as mandated by procedural rules, leaving the court unable to identify any basis for annulling the challenged decision.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF; Inadmissibility of Appeal Lacking Specific Grounds for Cassation: diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

Parole chiave

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motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità impugnabilità della decisione di rinvio decisioni incidentali decisione d'esecuzione motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313*bis* CPC

This article was cited in the ruling to justify the decision to reject the appeal as inadmissible without further notification.

art. 148 cpv. 2 CPC

This article was applied in the dispositive order to justify the waiver of charging court costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.2009.96 · Lugano 14 ottobre 2009/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 30 settembre 2009 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 15 ottobre 2009 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona, nella causa inc. 223s–2009 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 24 agosto 2009 da

CO 1

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con sentenza 15 settembre 2009 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria, limitatamente a fr. 294.80 oltre fr. 30.– di spese esecutive, l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona fattogli notificare dalla CO 1 che con scritto 30 settembre 2009 RI 1 si è rivolto a questa Camera dichiarando di volersi opporre alla menzionata decisione;

che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere, pena la nullità (cpv. 3), le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato;

che in concreto il contenuto dello scritto 30 settembre 2009 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere;

che a fronte di una simile dichiarazione di ricorso, che non concretizza nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della

sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure richiesto dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n.

3 ad art. 329);

che giusta l'art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma per questa volta si può rinunciare – in via eccezionale – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

Per questi motivi

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- ; -

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.