Tenant Security Deposit Appeal Timeliness Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA tenant appealed a lower court's decision which declared their request for the release of a security deposit inadmissible because it was filed after the statutory 30-day deadline following the conciliation office's decision regarding the landlord's claim for outstanding rent and damages. The appellate court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the tenant bore the burden of proving timely filing, and their contention that the appeal was mailed on May 13th, contrary to the postal stamp of May 15th, was unsupported by admissible evidence presented at the proper procedural stage, thus confirming the lower court correctly dismissed the case as time-barred under the relevant leasing law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 406 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 274f cpv. 1 CO, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Tenant Security Deposit Appeal Timeliness Dispute: The appellate court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the tenant bore the burden of proving timely filing, and their contention that the appeal was mailed on May 13th, contrary to the postal stamp of May 15th, was unsupported by admissible evidence presented at the proper procedural stage, thus confirming the lower court correctly dismissed the case as time-barred under the relevant leasing law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court confirmed the lower court's finding that the appeal was rejected because the 30-day deadline provided by this article for challenging the conciliation authority's decision was missed.
Cited as the procedural basis allowing the Chamber to reject the appeal with a brief justification without notifying the counterparty.
Applied to determine that litigation costs follow the outcome of the decision (the rejection of the appeal).
Testo completo
Incarto n. 16.2009.92 · Lugano 30 novembre 2009/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14 settembre 2009 presentato da
RI 1 o
contro la sentenza emessa il 27 agosto 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa DI. 2009.652 (locazione) promossa con istanza 13 maggio 2009 nei confronti di
CO 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 23 marzo 2006 RI 1 ha sottoscritto con “l'Amministrazione G__________ __________”, rappresentata da G__________ __________, un contratto di locazione
avente per oggetto un appartamento di tre locali in uno stabile di via __________
3 a __________;
che la locazione ha avuto inizio il 1° aprile 2006 e si è conclusa il 20 febbraio 2008 in seguito a una procedura di sfratto promossa dal locatore e sfociata nel decreto 8 gennaio 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (cfr. inc. DI. 2007.1555);
che con istanza del 9 febbraio 2009 i “comproprietari G__________ __________” hanno adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano n. 3 Ovest chiedendo la liberazione a loro favore del deposito di garanzia di fr. 1500.– oltre interessi versati dal conduttore quale parziale copertura di un credito di fr. 22184.30 da loro rivendicato nei confronti dell'inquilino per pigioni e spese accessorie rimaste insolute così come per pretese di risarcimento danni in relazione alla locazione;
che con decisione 3 aprile 2009 l'Ufficio di conciliazione ha accolto l'istanza e ha ordinato la liberazione a favore degli
istanti del deposito di garanzia di fr. 1500.– oltre interessi;
che il 13 maggio 2009 RI 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere la liberazione in suo favore del citato deposito di garanzia contestando la legittimazione attiva della parte istante, i “comproprietari G__________ __________” essendo un'entità inesistente, così come la tempestività dell'istanza per decorrenza del termine di un anno di cui all'art. 257*e* cpv. 3 CO e la fondatezza del credito rivendicato;
che all'udienza del 21 agosto 2009, indetta per la discussione, la parte convenuta ha eccepito la tardività dell'istanza, la stessa essendo stata inoltrata dopo la decorrenza del termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione dell'Ufficio di conciliazione, mentre nel merito ne ha proposto la reiezione;
che statuendo il 27 agosto 2009 il Pretore, rettificata
l'indicazione della parte convenuta in CO 1, ha dichiarato irricevibile l'istanza poiché introdotta dopo il termine di 30 giorni dalla
notifica della decisione dell'Ufficio di conciliazione;
che con ricorso per cassazione del 14 settembre 2009 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, rimproverando al primo giudice di aver erroneamente concluso alla tardività della sua istanza, da lui spedita il 13 maggio 2009 come confermato da una dichiarazione di un testimone allegata al ricorso;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla tardività della sua istanza, spedita il 13 maggio 2009 come confermato da una dichiarazione di un testimone allegata al ricorso;
che per l'art. 274*f* cpv. 1 CO la decisione dell'autorità di conciliazione passa in giudicato se la parte soccombente non ricorre al giudice entro 30 giorni;
che trattandosi di un termine perentorio, esso inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica della decisione dell'Ufficio di conciliazione (Lachat, Le bail à loyer, 2008, pag. 158, n. 3.1.6 e 3.1.7; Higi, Zürcher Kommentar, 1996, n. 56 ad art. 274*f* CO; SVIT Das schweizerische Mietrecht, 3ª edizione, n. 11*a*ad art. 274*f* CO);
che per il Pretore l'istanza spedita venerdì 15 maggio 2009, come attestava il timbro postale sulla busta d'invio, è tardiva, il termine essendo iniziato a decorrere il 15 aprile 2009, con scadenza giovedì 14 maggio 2009;
che l'onere della prova dell'ossequio di un termine incombe alla parte tenuta a compiere l'atto, nel senso che questa deve provare che il suo invio è stato spedito al più tardi a mezzanotte dell'ultimo giorno del termine (RSPC 2/2009, pag. 153;
sentenza del Tribunale federale 5P.113/2005 del 13 settembre 2006);
che in concreto l'istanza, nella sua forma manoscritta datata 13 maggio 2009, risulta essere stata impostata il 15 maggio 2009 all'ufficio postale di __________–__________, come risulta dal timbro postale allegato al memoriale, e ricevuto dalla Pretura il 18 maggio 2009;
che per il ricorrente il francobollo allegato all'istanza non era quello della busta da lui spedita;
che al
riguardo, pur dovendo constatare come la prassi della Pretura di conservare solo la parte di busta recante il francobollo con il relativo timbro
postale appaia discutibile e finanche inutile, nulla precisando sul mittente, la questione può rimanere indecisa;
che di fronte alla puntuale contestazione sulla tempestività dell'istanza sollevata dalla convenuta, RI 1, al quale incombeva l'onere di dimostrare il rispetto del termine, si è limitato a sostenere di aver spedito il memoriale il 13 maggio 2009 e non il 15 maggio come indicava il timbro postale, ma non ha proposto nessuna prova a sostegno della sua allegazione;
che, per altro, in virtù dell'art. 406 CPC all'udienza di discussione le parti devono proporre le prove a sostegno delle loro argomentazioni, il diritto della parte alla prova della tempestività dei suoi atti essendo subordinato all'ossequio delle norme di procedura cantonali (sentenza del Tribunale federale 5P.113/2005 del 13 settembre 2006);
che, ciò detto, la dichiarazione 24 agosto 2009 di M__________ __________, secondo cui il 13 maggio 2009 ha accompagnato il ricorrente alla posta di __________ -__________, si rivela inammissibile poiché proposta per la prima volta in questa sede e quindi in urto con il divieto posto dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;
che quindi il Pretore, constatato il caso di mancato ossequio del termine di 30 giorni previsto dall'art. 274f cpv. 1 CO, a ragione non ha esaminato il merito della questione (SVIT, n. 8*b* ad art. 274*f* CO);
che, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso deve essere respinto;
che giusta l'art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che vista la situazione economica in cui versa il ricorrente conviene soprassedere a ogni prelievo, lo stesso riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale;
che non si pone questione di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Non si prelevano tasse spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.