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16.2009.81 • TRAC TI 16.2009.81 Generato dall'IA

Appeal on Attorney's Fees in Federal Tax Enforcement Dismissed

Numero d'incarto 16.2009.81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a lower court's decision, which had rejected an opposition to the enforcement of a federal direct tax debt from 2005, because the appellant contested the amount of attorney's fees awarded to the opposing party. The reviewing court determined that the lower court had the discretion to set the indemnity for costs in summary proceedings, and since the appellant, acting without professional counsel, failed to provide any detailed justification regarding the incurred inconvenience, loss of earnings, or expenses beyond merely demanding a higher percentage of the disputed value, the appeal was deemed entirely unmotivated and therefore inadmissible, leading to the rejection of the appeal, the waiver of court fees due to the appellant's likely financial status, and rendering the related request for legal aid moot.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo - indennità alla parte vincente - ammontare - criteri per la fissazione dell'indennità - irrilevanza del valore litigioso

Parole chiave

Generato dall'IA
spese legali esecuzione fiscale patrocinatore di controparte domanda d'esecuzione debito fiscale imposta diretta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 329 cpv. 2 lett. e combinato con il cpv. 3 CPC

Used to declare the appeal inadmissible due to lack of motivation.

art. 313*bis* CPC

Applied analogically for the judgment procedure.

art. 148 cpv. 1 CPC

Rule for allocating costs based on the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2009.81 · Lugano 28 dicembre 2009/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22 giugno 2009 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 2 giugno 2009 dal Giudice di pace del circolo di Lugano, nella causa 284a/09/S (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 3 aprile 2009 da

CO 1 (rappresentata dall'RA 1 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con istanza del 3 aprile 2009 la CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Lugano, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 288.– oltre accessori rivendicati a saldo dell'imposta federale diretta 2005 oltre agli interessi;

che a sostegno della sua domanda l'istante ha prodotto la decisione di tassazione dopo tassazione d'ufficio del 6 febbraio 2008 relativa all'imposta federale diretta 2005, con l'attestazione del suo passaggio in giudicato;

che all'udienza del 20 maggio 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando la presenza di un valido titolo esecutivo, non avendo mai ricevuto la decisione di tassazione;

che statuendo il 2 giugno 2009 il Giudice di pace, accogliendo le contestazioni del convenuto sulla mancata notifica della decisione di tassazione, non inficiate dall'istante assente dal contraddittorio, ha respinto l'istanza ponendo gli oneri processuali di complessivi fr. 50.– a carico dell'istante tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 10.–;

che con ricorso per cassazione del 22 giugno 2009 RI 1 è insorto contro l'ammontare dell'indennità chiedendone una di fr. 75.–;

che l’atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che contestata è l'indennità riconosciuta al convenuto;

che secondo l'art. 62 cpv. 1 OTLEF (al quale rinvia l'art. 26 LALEF), nelle cause a procedura sommaria

il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese dalla stessa sostenute;

che nella fissazione e suddivisione delle spese e delle ripetibili il giudice fruisce in ogni modo di notevole latitudine: il suo pronunciato può essere contestato, di conseguenza, solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171).

che da quanto pare capire, il ricorrente chiede un'indennità di fr. 75.– pari al 25% del valore litigioso;

che alla fattispecie si applicherebbe il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° gennaio 2008 (RL 3.1.1.7.1) e non l'abrogata Tariffa dell'Ordine degli avvocati;

che tuttavia tale regolamento vale per i soli patrocinatori professionali (art. 10), ciò che non è il caso per RI 1, nemmeno iscritto nel registro degli avvocati;

che, quindi, trattandosi di una persona fisica che agisce da sé, questa ha diritto soltanto a un'equa indennità destinata a coprire il dispendio di tempo causatole dal processo e le ulteriori spese dipendenti dal

medesimo (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9 con rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 150; D. Staehelin, in Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 74 ad art. 84 LEF), indipendentemente dal valore della lite;

che in altre parole, l'indennizzo va commisurato alla verosimile entità delle prestazioni che la parte è chiamata a svolgere, al grado di complessità del processo, all'intralcio che il dispendio di tempo dedicato alla difesa reca all'attività professionale, all'eventuale perdita di guadagno e al verosimile esito conseguito (cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 158 in alto);

che, nella fattispecie, l'importo di fr. 10.– riconosciuto dal primo giudice appare senz'altro esiguo nondimeno il ricorrente, salvo l'indicazione del valore, non adduce nessuna informazione sull'incomodo occorsogli, in particolare un'eventuale perdita di guadagno, o altre spese sostenute;

che, per altro, la causa ha comportato una sola udienza nell'ambito della quale il ricorrente ha semplicemente sollevato di non aver ricevuto la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo;

che quindi il ricorso, totalmente sprovvisto di motivazione, va dichiarato irricevibile (art. 329 cpv. 2 lett. e combinato con il cpv. 3 CPC);

che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che vista la notoria situazione in cui versa il ricorrente conviene soprassedere a ogni prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale;

che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente risulta così priva d'oggetto;

che non si pone questione di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili.

3. La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

4. Intimazione a:

; .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.