Wine Promotion Contribution Jurisdiction Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn organization representing wine producers sued a party to recover an obligatory contribution for wine promotion, resulting in a judgment for the plaintiff by the lower court which classified the charge as a mandatory tax. The appellate court accepted the appeal, reasoning that because the contribution was deemed a public law tax rather than a private law matter, the civil court, including the Justice of the Peace, lacked jurisdiction, as the law mandated that disputes concerning such tax assessments be challenged via administrative appeal to the Department of Finance and Economy, leading to the nullification of the lower court's decision due to a lack of judicial competence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 1 CPC, Art. 31 LOG, Art. 14 cpv. 3 Legge, Art. 99 cpv. 2 CPC, Art. 327 lett. a CPC; Wine Promotion Contribution Jurisdiction Dispute: The appellate court accepted the appeal, reasoning that because the contribution was deemed a public law tax rather than a private law matter, the civil court, including the Justice of the Peace, lacked jurisdiction, as the law mandated that disputes concerning such tax assessments be challenged via administrative appeal to the Department of Finance and Economy, leading to the nullification of the lower court's decision due to a lack of judicial competence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe procedural rule applied analogously to accept the appeal and replace the lower court's judgment.
Cited in the reasoning as the basis for why the lower court should have declared the claim inadmissible due to lack of jurisdiction.
Cited in the reasoning as the basis for nullity due to the lack of jurisdiction.
Cited in the reasoning as the basis for nullity due to the lack of jurisdiction.
Cited to confirm the applicability of Art. 313bis CPC in the context of the cassation appeal.
Cited in the preamble for applying the procedure to accept the appeal.
Cited in the reasoning regarding the mandatory examination of jurisdiction at every stage of the case.
Testo completo
Incarto n. 16.2009.8 · Lugano 2 febbraio 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 31 dicembre 2008 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 16 dicembre 2008 dal Giudice di pace del circolo di Giornico nella causa inc. n. 1/2008 promossa con istanza 19 febbraio 2008 da
CO 1 (rappresentata dalla RA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che la CO 1 organizzazione di categoria per il prodotto vino, ha trasmesso a RI 1 tre fatture, per complessivi fr. 375.60, relative al contributo per la promozione vitivinicola per le vendemmie degli anni 2004–2006;
che viste le resistenze di RI 1, con istanza del 19 febbraio 2008 CO 1 l'ha convenuto davanti al Giudice di pace del circolo di Giornico per ottenere il pagamento di
375.60 oltre agli interessi e alle spese esecutive, per complessivi fr. 455.25;
che all'udienza del 16 dicembre 2008, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, contestando in particolare di essere assoggettato all'obbligo di pagamento del noto contributo;
che statuendo il 16 dicembre 2008 il Giudice di pace, dopo aver qualificato il contributo in oggetto come tassa e aver accertato il suo carattere obbligatorio, ha accolto l'istanza;
che con ricorso per cassazione del 31 dicembre 2008 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che il ricorrente eccepisce la competenza giurisdizionale del giudice adito così come la legittimazione dell'istante a rivendicare la pretesa mentre nel merito contesta la pretesa avversaria;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che la giurisdizione civile (art. 1 CPC) è un presupposto processuale la cui esistenza va esaminata d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 1 CPC; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 1);
che la competenza del giudice civile è data se la vertenza che gli viene sottoposta è di natura civile, essendo sottratti al suo giudizio i rapporti di diritto pubblico (art. 31 LOG; Cocchi/Trezzini, ibidem);
che nella fattispecie l'istante, riconosciuta quale organizzazione di categoria per il prodotto vino, procede per il recupero di un contributo destinato al finanziamento della promozione dello smercio del vino (cfr. risoluzione 7 settembre 2004 del Consiglio di Stato, doc. E);
che tale facoltà è prevista dall'art. 14 della Legge sull'agricoltura (RL 8.1.1.1);
che la natura medesima di tale contributo, correttamente qualificato dal giudice quale tassa, esclude la natura civile della vertenza, la stessa non essendo fondata su un rapporto di diritto privato;
che del resto, l'art. 14 cpv. 3 Legge sull'agricoltura prevede la possibilità di impugnare la decisione di imposizione della tassa con ricorso al Dipartimento delle finanze e dell'economia;
che pertanto, come correttamente rilevato dal ricorrente, la vertenza in esame non è di quelle che rientrano nella competenza giurisdizionale del giudice di pace;
che quindi il Giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare l'istanza irricevibile (art. 99 cpv. 2 CPC; Rep. 1990 pag. 214 in fine; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 1);
che la mancanza del presupposto della giurisdizione, e quindi l'incompetenza del giudice di pace (art. 327 lett. a CPC), comporta la nullità della sentenza (cfr. anche art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), senza che occorra esaminare le ulteriori censure sollevate dal ricorrente;
che in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il
ricorso può essere accolto ai sensi dell'art. 313*bis* CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1
ad art. 313*bis*), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);
che vista la particolarità della fattispecie si prescinde dal prelevare oneri processuali e dall'assegnare indennità, peraltro neppure richiesta, tanto più che la redazione del ricorso non ha verosimilmente cagionato costi apprezzabili.
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto, di conseguenza la sentenza
16 dicembre 2008 del Giudice di pace del circolo di Giornico è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 65.–, anticipata dall'istante, rimane a suo carico.
II. Non si prelevano tasse ospese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.